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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/713

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/713 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in base al regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero dei valori sulla base di dati variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Fissazione quotidiana dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, identificati dai relativi codici NC e, per ciascun prodotto, dai codici paese/origine indicati. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina in generale tutti gli ortofrutticoli, ma solo quelli espressamente indicati nell'allegato; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/713 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di determinati prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione giornaliera dei valori sulla base di dati variabili.

Base normativa e funzione del meccanismo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il meccanismo dei valori forfettari all'importazione è collegato ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ed è previsto per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Oggetto della disciplina

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice di nomenclatura combinata (NC) e per codice paese terzo o origine, così da riflettere le diverse provenienze commerciali dei prodotti.

Prodotti e origini interessati

L'allegato riguarda solo taluni ortofrutticoli, non l'intero comparto. Sono inclusi, tra gli altri, i prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati valori distinti a seconda dell'origine, con riferimenti a paesi terzi come Egitto (EG), Marocco (MA), Turchia (TR), Israele (IL), Argentina (AR), Brasile (BR), Cile (CL), Cina (CN), Nuova Zelanda (NZ), Sudafrica (ZA) e al codice "ZZ", che corrisponde a "altre origini".

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione del fatto che i valori sono calcolati quotidianamente e si fondano su dati giornalieri variabili. Il testo precisa inoltre che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Criterio di determinazione dei valori

I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli stabiliti nell'allegato del presente regolamento, espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e origine.

Decorrenza e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato: prodotti e origini interessati

L'allegato elenca i codici NC dei prodotti interessati e i corrispondenti valori forfettari per singole origini o per il codice "ZZ" (altre origini). I prodotti inclusi sono, tra gli altri, quelli identificati dai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori diversi a seconda del paese terzo di provenienza (ad esempio EG, MA, TR, IL, AR, BR, CL, CN, NZ, ZA).

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutta

Testo integrale

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