Regolamento (UE) 2017/1183
Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce il quadro giuridico comune per le notifiche elettroniche alla Commissione da parte degli Stati membri in materia di pagamenti diretti e organizzazione comune dei mercati agricoli. Stabilisce quali informazioni debbano essere comunicate, in quale forma, e disciplina l’identificazione degli utenti e l’accesso ai sistemi informatici. Prevede inoltre la possibilità per la Commissione di richiedere informazioni supplementari, per un periodo limitato, in caso di urgente evoluzione del mercato. Abroga il regolamento (CE) n. 792/2009, sostituendone le disposizioni.
Norme sulle notifiche alla Commissione di informazioni e documenti da parte degli Stati membri nell’ambito dei pagamenti diretti e dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli obblighi di notifica previsti dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e dagli atti adottati sulla loro base, con riferimento ai settori elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda gli Stati membri e, operativamente, gli organismi di contatto unico da essi designati e gli utilizzatori autorizzati ad accedere ai sistemi di informazione. Le norme disciplinano natura, tipo e modalità di trasmissione di informazioni e documenti alla Commissione, nonché i diritti di accesso ai sistemi informatici. Non si applica come disciplina sostitutiva generale a tutti gli atti PAC, ma entro il perimetro delle notifiche previste dai regolamenti citati e dalle richieste temporanee di informazioni supplementari della Commissione.
Regolamento delegato (UE) 2017/1183 sulle notifiche alla Commissione di informazioni e documenti
Il regolamento completa i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 disciplinando le modalità con cui gli Stati membri notificano alla Commissione informazioni e documenti nel quadro della politica agricola comune. Esso risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di disporre di norme comuni per sistemi informatici sempre più utilizzati nella gestione elettronica dei flussi informativi tra Stati membri e Commissione, sostituendo il precedente regolamento (CE) n. 792/2009.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli obblighi di notifica connessi ai regimi disciplinati dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013, nonché agli atti adottati in base a tali regolamenti. In concreto, il perimetro materiale è quello dei settori indicati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le disposizioni operano principalmente nei rapporti tra Stati membri e Commissione, attraverso sistemi di informazione istituiti per la trasmissione e la gestione delle notifiche.
Natura e contenuto delle informazioni da notificare
L’articolo 2 chiarisce che le notifiche devono includere tutte le informazioni necessarie per le finalità dell’articolo 67 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La portata si estende anche alle esigenze di applicazione degli atti adottati sulla base di tali regolamenti e al rispetto di accordi internazionali conclusi ai sensi del TFUE. Le informazioni possono assumere forma di dati quantitativi, in prevalenza numerici, oppure di dati qualitativi, quali testi e relazioni.
Informazioni supplementari in caso di evoluzione del mercato
Il regolamento prevede una clausola di flessibilità per la gestione dei mercati agricoli. Quando un’evoluzione del mercato renda urgentemente necessarie informazioni supplementari rientranti nell’ambito del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere tali ulteriori dati e rende disponibili i moduli necessari. La richiesta ha carattere temporaneo e non può superare 12 mesi dalla data in cui è formulata.
Organismo di contatto unico e gestione degli accessi
Ogni Stato membro deve designare un organismo di contatto unico e comunicarne le coordinate alla Commissione. Questo organismo svolge una funzione centrale nella governance del sistema di notifica: concede i diritti di accesso agli utilizzatori, ne certifica l’identità e informa la Commissione dei diritti accordati. La Commissione, a sua volta, attiva gli accessi sulla base della notifica ricevuta dall’organismo di contatto unico.
Abrogazione del regolamento (CE) n. 792/2009
Il regolamento abroga espressamente il regolamento (CE) n. 792/2009, che disciplinava in precedenza le modalità di notifica nell’ambito dell’OCM, dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi per le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo. I riferimenti al vecchio regolamento devono ora intendersi fatti al presente regolamento delegato e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto e campo di applicazione
L’articolo 1 integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 quanto alla natura e al tipo di informazioni da notificare e ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione messi a disposizione per adempiere agli obblighi di notifica previsti da tali regolamenti e dagli atti adottati in loro applicazione. Gli obblighi riguardano i settori elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Contenuto delle notifiche
L’articolo 2 precisa che l’obbligo di notifica comprende tutte le informazioni necessarie per le finalità dell’articolo 67 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché per l’attuazione degli atti adottati sulla base di tali regolamenti o per conformarsi ad accordi internazionali conclusi ai sensi del TFUE. Le informazioni possono essere sia dati quantitativi, soprattutto cifre, sia dati qualitativi, soprattutto testi e relazioni.
Informazioni supplementari per la gestione dei mercati agricoli
L’articolo 3 consente alla Commissione, in caso di evoluzione del mercato che renda urgentemente necessarie informazioni supplementari rientranti nell’ambito del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, di richiederne la notifica agli Stati membri e di mettere a disposizione i relativi moduli. La richiesta può valere per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data della richiesta.
Organismo di contatto unico e accesso ai sistemi
L’articolo 4 impone agli Stati membri di designare un organismo di contatto unico e di comunicare alla Commissione tutte le coordinate utili. Tale organismo è responsabile di concedere i diritti di accesso agli utilizzatori, certificare la loro identità e notificare alla Commissione i diritti concessi; la Commissione attiva poi i diritti di accesso sulla base di tali notifiche.
Abrogazione e sostituzione delle norme precedenti
L’articolo 5 abroga il regolamento (CE) n. 792/2009. I riferimenti a tale regolamento devono intendersi fatti al presente regolamento delegato e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Entrata in vigore
L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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