Regolamento (UE) 2017/1182
Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato disciplina in modo dettagliato le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, stabilendo regole comuni su categorie, classi, presentazione delle carcasse, pesatura, marchiatura e metodi di classificazione, inclusi quelli automatizzati. Introduce inoltre un sistema armonizzato di comunicazione dei prezzi di mercato per alcune carcasse e per taluni animali vivi, funzionale al calcolo dei prezzi medi nazionali e dell’Unione. Il testo sostituisce e abroga precedenti atti applicativi e si applica dall’11 luglio 2018.
Regole unionali per la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e per la comunicazione dei relativi prezzi di mercato e di taluni animali vivi.
Ambito di applicazione
Si applica negli Stati membri, in modo direttamente vincolante, a macelli, operatori e autorità competenti coinvolti nella classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, bovini di età inferiore agli otto mesi, suini e ovini, nonché nella rilevazione e comunicazione dei prezzi di mercato di talune carcasse e di alcuni animali vivi. Riguarda anche le procedure di autorizzazione dei metodi di classificazione, le notifiche alla Commissione e il calcolo dei prezzi medi dell’Unione. Sono previste deroghe per macelli di piccole dimensioni, per alcune carcasse di proprietà del macello, per determinati suini di razze autoctone, per alcuni macelli ovini e, per i bovini, gli Stati membri possono decidere di non usare la classe di conformazione S.
Regolamento delegato (UE) 2017/1182: classificazione delle carcasse e comunicazione dei prezzi di mercato
Il regolamento completa il quadro della PAC/OCM per garantire una classificazione uniforme delle carcasse di bovini, suini e ovini e una rilevazione armonizzata dei prezzi di mercato. L’obiettivo è rendere comparabili i prezzi tra Stati membri, assicurare trasparenza di mercato e consentire il calcolo dei prezzi medi dell’Unione sulla base di dati omogenei.
Ambito e coordinamento con il diritto UE preesistente
Il testo si inserisce nel sistema del regolamento (UE) n. 1308/2013 e si coordina con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, che disciplina le modalità operative delle tabelle di classificazione e della comunicazione dei prezzi, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 per le notifiche alla Commissione. Vengono inoltre richiamati il regolamento (CE) n. 1760/2000 per l’identificazione dei bovini, il regolamento (CE) n. 853/2004 per i requisiti igienici dei laboratori di sezionamento e il regolamento (CE) n. 1165/2008 per i dati statistici di base.
Classificazione delle carcasse di bovini e ovini
Per i bovini di età non inferiore agli otto mesi, l’età ai fini della categoria va verificata tramite il sistema di identificazione e registrazione dei bovini di ciascuno Stato membro. Il regolamento detta poi regole complementari sulle classi di conformazione e di ingrassamento, dettagliate negli allegati I e II, e disciplina a parte gli agnelli con carcassa inferiore a 13 kg nell’allegato III. Gli Stati membri possono inoltre decidere di non usare la classe di conformazione S per i bovini, in ragione delle peculiarità del patrimonio bovino nazionale.
Classificazione dei suini
Per i suini gli Stati membri possono suddividere ulteriormente le classi in sottoclassi e introdurre criteri aggiuntivi di valutazione oltre a peso e percentuale stimata di carne magra. Il regolamento tiene conto dell’evoluzione delle tecniche di allevamento e delle esigenze commerciali, lasciando margini di adattamento nazionale purché il sistema resti coerente con la comparabilità dei prezzi.
Deroghe alla classificazione obbligatoria
Il regime generale di classificazione obbligatoria ammette deroghe importanti per ridurre l’onere amministrativo o per evitare classificazioni non significative dal punto di vista del mercato. In particolare, gli Stati membri possono esentare i piccoli macelli sotto determinate soglie di macellazione media annua; possono inoltre escludere carcasse di bovini e suini di proprietà del macello senza transazioni commerciali e alcuni suini autoctoni con composizione anatomica non standardizzabile. Per gli ovini sono possibili esenzioni per determinati macelli, a condizione che i criteri siano oggettivi e non discriminatori. Le decisioni nazionali di deroga devono essere comunicate alla Commissione.
Presentazione, pesatura e marchiatura delle carcasse
La comparabilità dei prezzi richiede una presentazione standardizzata della carcassa. In linea generale, non è ammessa l’asportazione di tessuti o grassi prima di pesatura, classificazione e marchiatura, salvo esigenze veterinarie. Sono elencati gli elementi da non includere nella presentazione delle carcasse di bovini sotto e sopra gli otto mesi. In alcuni Stati membri può essere autorizzata la rimozione parziale del grasso esterno, se ciò rende più oggettiva la valutazione della conformazione e non altera lo stato di ingrassamento, purché la prassi sia disciplinata dalla legge nazionale.
La classificazione deve avvenire nel macello al momento della determinazione del peso a caldo. Le carcasse vanno pesate il prima possibile, comunque entro 60 minuti dalla giugulazione per bovini e ovini e entro 45 minuti per i suini, con una disciplina specifica di correzione della detrazione del 2 % per i suini quando il termine non è rispettato. La marchiatura si effettua al momento della classificazione e deve indicare gli elementi essenziali della categoria/classificazione; sono previste eccezioni quando esiste una registrazione ufficiale completa o quando le carcasse sono subito sezionate in un laboratorio riconosciuto annesso al macello.
Soggetti abilitati e metodi di classificazione automatizzata
La classificazione deve essere svolta da personale qualificato con licenza o autorizzazione equivalente oppure mediante metodi autorizzati. Il regolamento disciplina in modo molto dettagliato l’autorizzazione dei metodi automatizzati per bovini, ovini e suini. Per bovini e ovini l’autorizzazione richiede un test con giuria di almeno cinque esperti, partecipazione potenziale della Commissione, un coordinatore indipendente e specifici standard di accuratezza. Per i suini il metodo autorizzato si fonda sulla stima della percentuale di carne magra e su una formula matematica; il test deve comprendere campioni rappresentativi, protocolli in due fasi e rigorosi requisiti statistici, con possibilità di ricorrere a metodi già autorizzati in altri Stati membri se il campione è rappresentativo.
Sono anche previste regole sull’identità della presentazione della carcassa rispetto al test di autorizzazione: se la presentazione è diversa, lo Stato membro deve dimostrare che ciò non incide sul risultato. I macelli che usano tecniche automatizzate devono tenere rapporti giornalieri di controllo e, per i bovini, identificare la categoria tramite il sistema di identificazione nazionale.
Comunicazione dei prezzi di mercato
Il regolamento distingue tra prezzi delle carcasse e prezzi degli animali vivi. Per le carcasse di bovini sopra e sotto gli otto mesi, suini e ovini sotto i dodici mesi, i prezzi vanno comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184. Per alcuni animali vivi sono previsti tre gruppi principali: vitelli maschi da latte o da carne, bovini magri e suinetti di circa 25 kg.
Per bovini sopra gli otto mesi e suini il prezzo comunicato è quello franco macello, al netto dell’IVA, espresso per 100 kg di carcassa secondo la presentazione standard e con peso a freddo calcolato partendo dal peso a caldo meno il 2 %. Per bovini sotto gli otto mesi e ovini sotto i dodici mesi il prezzo è una media ponderata dei prezzi pagati franco macello, con coefficienti che riflettono la struttura delle qualità/categorie e l’importanza dei mercati. Per gli animali vivi il prezzo è la media dei prezzi pagati nella stessa fase del commercio all’ingrosso, anch’essa ponderata per qualità e peso relativo dei mercati.
Prezzi regionali, pagamenti supplementari e prezzo medio dell’Unione
Se uno Stato membro ha definito regioni, i prezzi medi regionali devono essere considerati nel calcolo dei prezzi nazionali. Inoltre, eventuali pagamenti supplementari ai fornitori possono essere inclusi nel calcolo del prezzo, ma in tal caso devono essere notificati all’autorità competente.
Il regolamento disciplina poi il calcolo del prezzo medio dell’Unione per bovini, suini, bovini sotto gli otto mesi, ovini sotto i dodici mesi e animali vivi. In tutti i casi il metodo è sostanzialmente una media ponderata basata sul peso delle macellazioni o sulla produzione netta dell’Unione, con ricorso ai dati statistici del regolamento (CE) n. 1165/2008. Il sistema è costruito per consentire il confronto con i prezzi di riferimento previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
Notifiche, abrogazioni e decorrenza
Gli Stati membri devono trasmettere entro il 15 aprile i dati sui capi macellati nell’anno civile precedente, distinti per categoria/classe; entro il 1° giugno devono comunicare qualità, coefficienti di ponderazione, coefficienti correttori e mercati rappresentativi. Su richiesta della Commissione devono inoltre fornire ulteriori elenchi, dati sui prezzi di importazione e informazioni sui mercati di paesi terzi.
Il regolamento abroga i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013 e sostituisce i relativi rinvii con il nuovo quadro normativo e con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184. Entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dall’11 luglio 2018, concedendo agli Stati membri un periodo di adeguamento.
Disposizioni principali
Identificazione dell’età dei bovini
L’età dei bovini ai fini della determinazione delle categorie dell’allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è verificata tramite il sistema di identificazione e registrazione istituito in ciascuno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 (art. 1).
Deroghe alla classificazione obbligatoria
Gli Stati membri possono esentare dalla classificazione obbligatoria i macelli che abbattono in media annua settimanale meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi o meno di 500 suini; possono fissare soglie più basse per garantire la rappresentatività dei prezzi. Ulteriori deroghe sono previste per carcasse di bovini e suini di proprietà del macello senza transazioni commerciali, per alcuni suini di razze autoctone con anatomia non standardizzabile e, per gli ovini, per determinati macelli sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori (art. 2).
Classi di conformazione e ingrassamento di bovini e ovini
Gli allegati I e II contengono disposizioni complementari per la definizione delle classi di conformazione e dello stato di ingrassamento delle carcasse di bovini e ovini; l’allegato III disciplina separatamente la classificazione degli agnelli con carcassa inferiore a 13 kg (art. 3).
Classe di conformazione S per i bovini
Gli Stati membri possono decidere di non applicare la classe di conformazione S per le carcasse bovine previste dall’allegato IV, parte A, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (art. 4).
Classificazione dei suini
Gli Stati membri possono suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasse di suino e autorizzare criteri ulteriori di valutazione, oltre a peso e percentuale stimata di carne magra, per determinare il valore commerciale (art. 5).
Presentazione standard della carcassa
Sono fissate regole di presentazione ai fini dei prezzi comparabili: in linea generale non possono essere asportati tessuti o grassi prima di pesatura, classificazione e marchiatura, salvo prescrizioni veterinarie. Sono elencati gli elementi da rimuovere per bovini sotto e sopra gli otto mesi; è consentita, a certe condizioni, l’asportazione parziale del grasso esterno secondo la normativa nazionale (art. 6).
Classificazione, pesatura e tempi
La classificazione avviene nel macello al momento della determinazione del peso a caldo. Le carcasse devono essere pesate il più rapidamente possibile e comunque entro 60 minuti dalla giugulazione per bovini e ovini, ed entro 45 minuti per i suini; per i suini è prevista una disciplina correttiva della detrazione del 2 % se il termine non è rispettato. Se i metodi automatizzati non consentono la classificazione di bovini o ovini, questa deve avvenire il giorno della macellazione o comunque il più rapidamente possibile entro i termini applicabili (art. 7).
Marchiatura delle carcasse
La marchiatura si effettua al momento della classificazione, mediante timbro o etichetta con indicazione minima di categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento per bovini e ovini, oppure classe carcassa/percentuale di carne magra per suini. Sono previste regole su posizione, leggibilità e caratteristiche del marchio, nonché esenzioni dalla bollatura se esiste una registrazione ufficiale completa o se le carcasse sono subito sezionate in un laboratorio riconosciuto annesso al macello (art. 8).
Soggetti abilitati alla classificazione
La classificazione può essere effettuata da addetti qualificati muniti di licenza o autorizzazione equivalente, oppure mediante metodi di classificazione autorizzati, che possono essere manuali, semiautomatici o automatizzati (art. 9).
Autorizzazione dei metodi automatizzati per bovini e ovini
Gli Stati membri possono autorizzare metodi automatizzati basati su tecnica e formula matematica, previa prova di autorizzazione secondo requisiti minimi e con partecipazione della Commissione. Sono previsti invio preventivo delle informazioni, organismo indipendente di esame, regole su presentazione delle carcasse, possibilità di usare metodi già autorizzati in altri Stati membri e approvazione di modifiche tecniche che non riducano la precisione (art. 10 e allegato IV).
Autorizzazione dei metodi per i suini
Per i suini, il metodo di classificazione consiste in tecnica automatizzata, semiautomatizzata o manuale e formula matematica per stimare la percentuale di carne magra. L’autorizzazione richiede test specifici, protocolli in due fasi verso Commissione e altri Stati membri, possibilità di osservazioni tecniche, coerenza con la decisione di autorizzazione e possibilità di utilizzo di metodi già autorizzati in altro Stato membro, se il campione è rappresentativo (art. 11 e allegato V).
Regole per la classificazione automatizzata
I macelli che usano tecniche automatizzate devono identificare la categoria dei bovini tramite il sistema di identificazione e tenere rapporti giornalieri di controllo sul funzionamento dei metodi. La validità della classificazione automatizzata dipende dall’identità della presentazione della carcassa rispetto al test di autorizzazione oppure dalla prova che una presentazione diversa non altera il risultato (art. 12).
Comunicazione dei prezzi di mercato
I prezzi di mercato da comunicare, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, riguardano le carcasse di bovini sopra e sotto gli otto mesi, suini e ovini sotto i dodici mesi, nonché vitelli maschi tra 8 giorni e 4 settimane, bovini magri e suinetti di circa 25 kg (art. 13).
Regole di prezzo per bovini sopra gli otto mesi e suini
Il prezzo comunicato è quello franco macello, al netto dell’IVA, espresso per 100 kg di carcassa presentata secondo l’art. 6 e pesata al gancio. Il peso da considerare è il peso a freddo corrispondente al peso a caldo diminuito del 2 %. I prezzi possono essere comunicati come prezzi medi per classe o per singola classe, con calcolo del prezzo medio da parte dell’autorità competente se necessario (art. 14).
Regole di prezzo per bovini sotto gli otto mesi e ovini sotto i dodici mesi
Per queste carcasse il prezzo è la media dei prezzi pagati franco macello, ponderata con coefficienti che tengono conto della ripartizione delle qualità/categorie di peso e dell’importanza relativa dei mercati. Il prezzo è espresso per 100 kg di carcassa e il peso viene corretto secondo il raffreddamento; per i bovini sotto gli otto mesi si applica la riduzione del 2 % rispetto al peso a caldo (art. 15).
Classificazione dei prezzi degli animali vivi
Sono definiti i tipi di animali vivi per la rilevazione prezzi: vitelli maschi da latte e da carne, giovani bovini magri, bovini maschi magri di un anno, bovini femmine magre di un anno e suinetti di circa 25 kg. Il prezzo comunicato è la media dei prezzi pagati nella stessa fase del commercio all’ingrosso, ponderata per qualità e importanza dei mercati (art. 16).
Prezzi regionali e pagamenti supplementari
Se uno Stato membro ha definito regioni, l’autorità competente determina prezzi medi regionali per classi, qualità e tipi di animali. Se vi sono pagamenti supplementari ai fornitori, gli Stati membri possono tenerne conto e, in tal caso, il soggetto obbligato alla comunicazione deve notificare ogni pagamento supplementare all’autorità competente (art. 17).
Prezzo medio dell’Unione per le carcasse di bovini
Il prezzo medio dell’Unione è calcolato come media ponderata dei prezzi nazionali per classe di conformazione e ingrassamento, poi per classe di conformazione, quindi per l’insieme delle categorie di bovini di età non inferiore agli otto mesi, in base alle percentuali di macellazione nell’Unione (art. 18).
Prezzo medio dell’Unione per i suini
Per ciascuna classe di suino il prezzo medio dell’Unione corrisponde alla media ponderata dei prezzi nazionali, basata sulla quota di macellazioni per quella classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale UE (art. 19).
Prezzo medio dell’Unione per bovini sotto gli otto mesi e ovini sotto i dodici mesi
Per i bovini sotto gli otto mesi e per gli ovini sotto i dodici mesi il prezzo medio dell’Unione è calcolato sulla base dei prezzi rilevati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 e ponderato con coefficienti fissati in funzione della produzione netta nell’Unione (artt. 20 e 21).
Prezzo medio dell’Unione per gli animali vivi
Sono previsti metodi analoghi di media ponderata per vitelli maschi, bovini magri e suinetti, con coefficienti basati su dati statistici del regolamento (CE) n. 1165/2008 e sulla consistenza delle corrispondenti categorie zootecniche nell’Unione (artt. 22, 23 e 24).
Notifiche degli Stati membri
Entro il 15 aprile gli Stati membri comunicano il numero dei capi macellati nell’anno precedente, suddivisi per categoria/classe/categoria di peso; su richiesta mettono a disposizione elenchi dei macelli e delle persone che rilevano i prezzi; su richiesta della Commissione trasmettono anche dati sui prezzi dei prodotti importati e sui mercati rappresentativi di paesi terzi. Entro il 1° giugno comunicano qualità delle carcasse, coefficienti di ponderazione, coefficienti correttori e mercati rappresentativi. Ulteriori misure applicative possono essere richieste dalla Commissione (art. 25).
Abrogazioni e successione normativa
Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI (art. 26).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dall’11 luglio 2018 (art. 27).
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