Regolamento (UE) 2017/712
Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, in attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008, l’anno di riferimento 2021 per i censimenti della popolazione e delle abitazioni e definisce il programma armonizzato dei dati statistici e dei metadati da trasmettere a Eurostat. L’obiettivo è assicurare comparabilità tra gli Stati membri mediante ipercubi identici, regole uniformi per la gestione dei valori delle celle e un set comune di metadati sulle variabili. Sono inoltre precisate le informazioni nazionali da fornire su dimora abituale, persone senza fissa dimora, stato civile, variabili economiche, cittadinanza, migrazioni, famiglie, nuclei familiari e caratteristiche delle abitazioni.
Definizione del programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni da trasmettere a Eurostat per l’anno di riferimento 2021.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento ai dati e ai metadati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni da trasmettere alla Commissione (Eurostat) per l’anno di riferimento 2021. Riguarda sia la scelta della data di riferimento nazionale, sia il contenuto dei dati statistici (ipercubi) e dei metadati da fornire. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, ha rilievo anche nello Spazio economico europeo per gli Stati aderenti, nei limiti dell’acquis pertinente.
Programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni (anno di riferimento 2021)
Il regolamento definisce, in attuazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 763/2008, il contenuto armonizzato dei dati statistici e dei metadati che gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat per i censimenti della popolazione e delle abitazioni riferiti al 2021. La disciplina mira a garantire comparabilità tra Stati membri, uniformità di struttura dei dati e affidabilità delle analisi statistiche a livello dell’Unione.
Base giuridica e finalità
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 763/2008 come fonte primaria e si fonda, in particolare, sull’articolo 5, paragrafi 1 e 3. La Commissione definisce quindi:
- un anno di riferimento comune;
- un programma uniforme di dati statistici;
- un set standardizzato di metadati da trasmettere insieme ai dati.
I considerando evidenziano che l’uniformità del programma è necessaria per assicurare la confrontabilità dei censimenti nazionali e per consentire elaborazioni e analisi affidabili a livello UE. Viene inoltre chiarito che le specifiche tecniche delle variabili e delle classificazioni sono disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/543.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri e riguarda i dati e i metadati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni da trasmettere a Eurostat. L’oggetto non è la disciplina sostanziale del censimento in sé, ma il formato e il contenuto della trasmissione statistica verso la Commissione.
L’anno di riferimento è il 2021. Ciascuno Stato membro deve scegliere una data di riferimento che cada nel 2021 e comunicarla a Eurostat entro il 31 dicembre 2019.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (CE) n. 763/2008 e alle specifiche dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543, aggiungendo alcune nozioni essenziali per la trasmissione dei dati:
- "popolazione totale": tutte le persone la cui dimora abituale è situata in una determinata area geografica;
- "ipercubo": tabella multidimensionale di classificazioni in cui ogni combinazione genera un valore di cella;
- "valore della cella": l’informazione contenuta nella cella, numerica o speciale;
- "valore numerico della cella": dato numerico trasmesso per fornire l’informazione statistica;
- "valore confidenziale della cella": dato che non deve essere diffuso per tutelare la riservatezza statistica;
- "valore non confidenziale della cella": valore numerico non riservato;
- "valore inaffidabile della cella": valore che non supera i controlli di qualità dello Stato membro;
- "valore speciale della cella": simbolo trasmesso al posto di un valore numerico;
- "etichetta": codice che accompagna un valore della cella per descriverne una caratteristica specifica.
Data di riferimento
L’articolo 3 impone una scelta nazionale della data di riferimento nel 2021. La comunicazione alla Commissione deve avvenire entro il 31 dicembre 2019. La previsione assicura coordinamento temporale tra gli Stati membri, pur lasciando una limitata flessibilità nella selezione del giorno esatto del censimento o della data di riferimento statistica.
Programma dei dati statistici: ipercubi e gestione delle celle
L’articolo 4 stabilisce che il programma dei dati statistici da trasmettere a Eurostat è formato dagli ipercubi elencati nell’allegato I. Gli ipercubi sono organizzati in 41 gruppi e coprono, tra l’altro:
- popolazione totale per variabili geografiche, sesso, età, dimora e caratteristiche socio-economiche;
- famiglie e nuclei familiari;
- abitazioni occupate, abitazioni e alloggi.
Il regolamento disciplina anche i valori speciali da inserire nelle celle:
- il valore speciale "non applicabile" può essere trasmesso solo se la cella si riferisce alla modalità "non applicabile" di almeno una classificazione oppure se descrive un’osservazione inesistente nello Stato membro;
- ogni valore confidenziale della cella deve essere sostituito con il valore speciale "non disponibile";
- su richiesta di uno Stato membro, Eurostat si astiene dal divulgare i valori inaffidabili trasmessi da quello Stato membro.
Metadati sui valori delle celle
L’articolo 5 prevede un sistema di etichettatura delle celle degli ipercubi. Gli Stati membri possono/debbono aggiungere, se del caso, le etichette:
- "confidenziale";
- "inaffidabile";
- "riveduto dopo la prima trasmissione dei dati";
- "cfr. informazioni allegate".
In particolare:
- la cella il cui valore confidenziale è stato sostituito con "non disponibile" deve recare l’etichetta "confidenziale";
- la cella il cui valore numerico è inaffidabile deve recare l’etichetta "inaffidabile";
- per ogni cella accompagnata da almeno una delle etichette "inaffidabile", "riveduto dopo la prima trasmissione dei dati" o "cfr. informazioni allegate" deve essere fornito un testo esplicativo.
Metadati sulle variabili
L’articolo 6 rinvia all’allegato II, che impone la trasmissione di metadati testuali sulle definizioni delle variabili del censimento. Per ciascuna variabile, gli Stati membri devono indicare:
- le fonti utilizzate per rilevare i dati statistici;
- la metodologia di stima;
- i motivi di eventuale inaffidabilità dei dati.
L’allegato II richiede inoltre informazioni specifiche su varie aree tematiche, tra cui:
- applicazione della nozione di "dimora abituale", incluse eventuali sostituzioni con residenza legale o dichiarata e trattamento degli studenti terziari;
- inclusione e quantificazione delle persone senza fissa dimora, distinguendo, se possibile, tra tipo primario e secondario;
- base giuridica nazionale in materia di matrimonio, età minima per il matrimonio, convivenze registrate e divorzio/separazione legale;
- specificità nazionali nelle variabili economiche, nella determinazione della condizione professionale, della posizione nella professione e del lavoro principale;
- classificazione del paese/luogo di nascita e uso dell’informazione sul luogo di nascita rispetto alla dimora della madre;
- trattamento dei "non cittadini riconosciuti" per la variabile cittadinanza;
- metodologia per determinare il luogo di dimora abituale un anno prima del censimento;
- criteri per costruire famiglie e nuclei familiari, compresa la gestione delle relazioni tra componenti e l’eventuale uso di registri amministrativi;
- classificazione del tipo di proprietà per le abitazioni con altri tipi di proprietà;
- indicazione del concetto utilizzato tra "superficie utile" e "numero di stanze" e della relativa densità abitativa.
Allegato I: struttura degli ipercubi
L’allegato I contiene un programma dettagliato di ipercubi, articolato in gruppi numerati da 1 a 41. I gruppi riguardano, in forma progressivamente più specifica:
- popolazione totale con classificazioni geografiche, per sesso, età e condizioni abitative o socio-economiche;
- popolazione secondo dimensione e tipologia della famiglia, del nucleo familiare e dell’abitazione;
- numero totale di famiglie, nuclei familiari, abitazioni occupate e alloggi.
Le classificazioni ricorrenti comprendono, tra le altre, variabili geografiche, sesso, età, stato civile, condizione economica, istruzione, cittadinanza, paese/luogo di nascita, mobilità, caratteristiche dell’abitazione e proprietà. Il dettaglio tecnico è finalizzato a garantire che i dati trasmessi siano strutturati in modo omogeneo in tutti gli Stati membri.
Allegato II: metadati richiesti per le variabili
L’allegato II disciplina i metadati qualitativi e metodologici. Per ciascuna variabile del censimento gli Stati membri devono fornire spiegazioni sulla definizione adottata e sulle modalità di raccolta e stima. Il contenuto richiesto è particolarmente rilevante per la lettura giuridico-statistica dei dati, perché consente di comprendere differenze nazionali nell’implementazione delle definizioni armonizzate.
Tra i profili più significativi figurano:
- l’applicazione della definizione di dimora abituale, con riferimento al criterio dei 12 mesi e alla possibile sostituzione con residenza legale o dichiarata;
- il trattamento degli studenti che non vivono con la famiglia;
- le modalità di rilevazione delle persone senza fissa dimora;
- il quadro normativo nazionale sullo stato civile e sulle convivenze registrate;
- la disciplina delle variabili economiche e dei criteri di classificazione occupazionale;
- i criteri per la costruzione delle famiglie e delle relazioni familiari;
- le specifiche tecniche relative a proprietà, superficie utile, numero di vani e densità abitativa.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente effetto immediato nell’ordinamento interno senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 definisce il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni da trasmettere alla Commissione (Eurostat) per l’anno di riferimento 2021. I considerando richiamano la necessità di garantire comparabilità tra gli Stati membri e di consentire analisi affidabili a livello dell’Unione.
Definizioni
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (CE) n. 763/2008 e alle specifiche tecniche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543, introducendo inoltre definizioni autonome di popolazione totale, ipercubo, valore della cella, valore numerico, valori confidenziali e non confidenziali, valore inaffidabile, valore speciale ed etichetta.
Data di riferimento nazionale
L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di fissare una data di riferimento compresa nel 2021 per i dati del censimento da trasmettere a Eurostat e di comunicarla entro il 31 dicembre 2019.
Programma dei dati statistici e gestione dei valori delle celle
L’articolo 4 prevede che il programma dei dati statistici sia costituito dagli ipercubi elencati nell’allegato I. Disciplina anche i valori speciali: il valore "non applicabile" può essere trasmesso solo se la cella si riferisce a tale modalità o a un’osservazione inesistente nello Stato membro; i valori confidenziali devono essere sostituiti con il valore speciale "non disponibile"; su richiesta dello Stato membro, Eurostat si astiene dal divulgare i valori inaffidabili.
Metadati sui valori delle celle
L’articolo 5 impone l’uso di etichette per indicare, ove pertinente, valori confidenziali, inaffidabili, riveduti dopo la prima trasmissione dei dati e quelli accompagnati da informazioni allegate. Le celle con valore confidenziale sostituito da "non disponibile" devono essere etichettate come "confidenziale"; le celle con valore inaffidabile devono essere etichettate come "inaffidabile"; per alcune celle etichettate deve essere fornito un testo esplicativo.
Metadati sulle variabili
L’articolo 6 rinvia all’allegato II, che stabilisce i metadati testuali che gli Stati membri devono trasmettere per le variabili del censimento, incluse fonti, metodologia di stima e motivi di eventuale inaffidabilità dei dati.
Allegato I: ipercubi e classificazioni
L’allegato I elenca 41 gruppi di ipercubi per l’anno di riferimento 2021, relativi in particolare alla popolazione totale, alle famiglie, ai nuclei familiari, alle abitazioni occupate e alle abitazioni/alloggi, con diverse classificazioni geografiche, per sesso, età, stato civile, condizione professionale, istruzione, cittadinanza, nascita, mobilità e caratteristiche abitative.
Allegato II: contenuto dei metadati variabili
L’allegato II specifica i metadati richiesti per ciascuna variabile: fonti dei dati, metodi di stima, ragioni di inaffidabilità e informazioni particolari su dimora abituale, persone senza fissa dimora, stato civile de jure e convivenze registrate, variabili economiche, paese/luogo di nascita, cittadinanza, luogo di dimora un anno prima del censimento, famiglie e nuclei familiari, tipo di proprietà, superficie utile o numero di vani e densità abitativa.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 7 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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