Cassazione Civile, Ordinanza n. 10685/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La corte d'appello di Milano aveva respinto il reclamo proposto contro la sentenza del tribunale di Como che, su richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili. I soggetti colpiti dalla pronuncia fallimentare hanno quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello, dichiarando che questa era stata notificata l'1 giugno 2021. Il ricorso è stato notificato il 30 luglio 2021. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte di cassazione è stato il rispetto del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa sul reclamo fallimentare; la Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso tardivo perché notificato il 30 luglio 2021 a fronte della notificazione della sentenza impugnata avvenuta l'1 giugno 2021, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di attività difensiva dei resistenti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 18, comma 14, l.fall.
il termine per il ricorso per cassazione della sentenza che (...) si pronuncia sul reclamo al fallimento è di trenta giorni dalla notificazione della stessa
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa sul reclamo fallimentare deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza stessa; la proposizione oltre tale termine comporta tardività e quindi inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
In caso di definizione del giudizio con le condizioni previste dalla norma, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012
La norma richiamata è indicata come fonte di introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
L'ulteriore importo dovuto è parametrato al contributo unificato previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sul reclamo contro la dichiarazione di fallimento è soggetto al termine breve di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.
- La proposizione del ricorso oltre il termine perentorio stabilito dalla legge determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando i resistenti non svolgono attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare l'annotazione dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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