Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2327/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta (medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta (medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta (medicina Palermo); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.

Giustizia amministrativa202603519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi, nonché atti della procedura concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali nn. 418/2025, 454/2025, 600/2025 e 1115/2025, l'avviso relativo alle prove, i questionari, gli atti di nomina delle commissioni scientifiche, i verbali delle commissioni d'aula e di correzione, le linee guida del CINECA e gli ulteriori atti della procedura, chiedendo anche l'ammissione al corso di Medicina e Chirurgia presso la sede di Palermo. Ha contestato, in particolare, la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria, che ha consentito l'inserimento anche di candidati privi di tre sufficienze e ha attribuito rilievo a votazioni inizialmente rifiutate; la violazione della par condicio e dell'anonimato per l'assenza di schermature o metal detector; l'illegittima mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; la trasparenza e correttezza delle procedure di correzione, la predeterminazione delle risposte corrette, i sinonimi ammessi, il funzionamento del sistema informatico e i criteri di valutazione; la difficoltà e sproporzione delle prove rispetto al tempo assegnato e la disomogeneità della didattica tra gli Atenei; la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l'eccesso di delega del D.M. n. 1115/2025; nonché questioni di legittimità costituzionale riferite agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. e all'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025. La ricorrente ha inoltre lamentato che, ove avesse conosciuto sin dall'inizio i criteri sopravvenuti, avrebbe potuto organizzare diversamente la preparazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. Ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025, inserito nel quadro del d.lgs. n. 71/2025, abbia legittimamente articolato la graduatoria in fasce, con bonus differenziati, mantenendo la preferenza dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e graduando progressivamente gli altri in base alla maggiore o minore prossimità a tale modello. Il sistema è stato ritenuto coerente con il bilanciamento tra copertura dei posti e tutela dell'affidamento, nonché riconducibile alla discrezionalità tecnica ministeriale. La ricorrente aveva conseguito una sola sufficienza su tre ed era stata ammessa alla graduatoria e immatricolata a Medicina presso la sede di Crotone proprio grazie alla disciplina sopravvenuta; l'assegnazione a una sede diversa da Palermo dipendeva quindi dalla posizione in graduatoria. È stata inoltre rilevata l'assenza della prova di resistenza, poiché la ricorrente non aveva dimostrato che l'applicazione delle regole originarie o l'eliminazione dei vizi dedotti le avrebbe consentito di ottenere la sede di prima scelta. La censura fondata sulla diversa possibile strategia di studio è stata ritenuta ipotetica e riconducibile all'autoresponsabilità della candidata. La mancata immediata redistribuzione dei posti residui non è stata ritenuta di per sé illegittima, considerata la necessità di definire tempestivamente le iscrizioni e di garantire il regolare svolgimento del secondo semestre, ferma la possibile destinazione dei posti a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Le censure sulla correzione, sul sistema informatico e sui criteri di valutazione sono state ritenute meritevoli di approfondimento istruttorio, incompatibile con la fase cautelare; il TAR ha quindi ordinato al Ministero, al CINECA e alle Università di fornire chiarimenti documentati entro quaranta giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico. Sono state escluse, allo stato, anche la violazione del d.lgs. n. 71/2025, l'eccesso di delega e i prospettati profili di illegittimità costituzionale. Il periculum è stato escluso perché la ricorrente risultava già immatricolata a Medicina presso la sede di Crotone. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, entro i termini indicati, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha rigettato l'istanza per l'assenza di una prognosi favorevole e del periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; l'ordinanza cautelare non ha accolto tale pretesa.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro legislativo della riforma dell'accesso a Medicina e Chirurgia; il TAR ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 ne attui le previsioni senza violazione né eccesso di delega.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    È stato censurato per l'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese; il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata la differenziazione transitoria e non rilevante la questione per la posizione della ricorrente.

  • legge delega n. 26/2025

    Il TAR ha ritenuto che non imponesse l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e di Atenei, lasciando al legislatore delegato un margine di discrezionalità nell'applicazione graduale.

  • art. 3 Cost.

    Il sistema di selezione e la differenziazione temporanea tra categorie di Atenei sono stati ritenuti fondati su criteri oggettivi e su ragioni organizzative non arbitrarie.

  • art. 34 Cost.

    Non è stata ravvisata una lesione del diritto di accesso all'istruzione, poiché la selezione si fonda su criteri oggettivi, esami universitari e graduatoria nazionale di merito.

  • art. 76 Cost.

    Non è stato ravvisato, allo stato cautelare, un eccesso di delega nell'applicazione graduale della riforma e nella disciplina ministeriale della graduatoria.

  • art. 97 Cost.

    La questione prospettata non è stata adeguatamente specificata né riferita in concreto alla posizione della ricorrente.

Massime di principio

  • Nella formazione di una graduatoria nazionale per l'accesso programmato ai corsi universitari, l'amministrazione può articolare i candidati in fasce e attribuire bonus differenziati quando ciò consenta di ampliare la platea degli ammessi preservando, al contempo, la preferenza dei candidati che abbiano rispettato le condizioni originariamente previste.
  • La modifica dei criteri di valorizzazione dei risultati conseguiti negli esami del semestre filtro, intervenuta dopo lo svolgimento delle prove ma prima della formazione della graduatoria, non viola di per sé l'affidamento o la par condicio se non incide sui programmi, sulle modalità di svolgimento e di valutazione degli esami e se assicura una graduazione coerente delle diverse posizioni.
  • La censura contro la posizione conseguita in una graduatoria è cautelarmente priva di prova di resistenza quando il candidato non dimostri in quale misura l'eliminazione del vizio dedotto avrebbe modificato il punteggio o la posizione fino a consentire l'assegnazione della sede richiesta.
  • La scelta ministeriale relativa ai criteri tecnici di formazione della graduatoria e all'organizzazione temporale delle assegnazioni rientra nella discrezionalità tecnica e non è sindacabile in assenza di una manifesta irragionevolezza, sproporzione o macroscopica erroneità.
  • In un sistema nel quale gli esami del semestre filtro sono esami universitari rilevanti per la carriera e gli studenti sono già impegnati nel primo semestre, la definizione tempestiva delle immatricolazioni può giustificare la limitazione degli scorrimenti, purché i posti residui siano destinabili ad altre finalità coerenti con la programmazione universitaria.
  • La tutela cautelare non può essere accordata per il solo interesse a ottenere la sede universitaria preferita quando il candidato sia già immatricolato al medesimo corso di laurea presso altra sede, salvo la dimostrazione di un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariAppelloTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.