Sentenza del 29/03/2019 n. 8812 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito di impresa - Deducibilità dei costi - Art. 110, commi 10 e 11, Tuir - Contrasto con il principio OCSE di non discriminazione - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la ripresa a tassazione relativa alla mancata contabilizzazione di royalties dovute dalle controllate estere, sostenendo l'errata applicazione delle norme sul transfer pricing, l'illegittima determinazione del valore normale e l'inversione dell'onere della prova. L'Agenzia delle entrate contestava invece, tra l'altro, il riconoscimento della deducibilità di costi sostenuti per operazioni con imprese residenti in Svizzera, Malesia e Corea del Sud, ritenendo applicabile l'art. 110, commi 10 e 11, TUIR e non prevalenti le clausole convenzionali di non discriminazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della società, ritenendo infondate le censure sulle royalties e sulla determinazione induttiva del loro valore. Ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, stabilendo che le clausole convenzionali di non discriminazione non escludono l'applicazione dell'art. 110, commi 10 e 11, TUIR: esse garantiscono la parità sostanziale nel riconoscimento della deducibilità, ma non impediscono allo Stato di richiedere al contribuente una prova rafforzata dell'effettività dell'operazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata; tali disposizioni non si applicano quando il contribuente fornisca la prova richiesta dalla norma
La norma introduceva una disciplina antielusiva con un onere probatorio rafforzato a carico del contribuente. Il costo resta deducibile se viene dimostrata l'effettività dell'operazione, l'esistenza di un'attività commerciale effettiva o l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione dell'operazione.
Art. 24, paragrafo 24, Modello OCSE e clausole di non discriminazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni
gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se pagati a un residente del primo Stato
La clausola vieta un trattamento sostanzialmente deteriore dei costi transfrontalieri rispetto a quelli sostenuti verso residenti nazionali, ma non impedisce l'applicazione di un regime probatorio speciale volto a verificare l'effettività delle operazioni con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata.
Art. 109 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La deducibilità dei costi presuppone comunque l'inerenza all'attività d'impresa e la loro effettiva riferibilità all'attività economica esercitata.
Art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione è stata utilizzata dall'Amministrazione per determinare il valore normale delle royalties relative a beni immateriali messi a disposizione delle controllate estere, anche in assenza di contratti intercompany, mediante una valutazione induttiva ritenuta congrua dai giudici di merito.
Art. 2697 c.c.
La parte che invoca la deducibilità del costo deve fornire gli elementi probatori necessari a dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre l'Amministrazione deve motivare e supportare adeguatamente la propria ripresa.
Art. 2729 c.c. e art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
La determinazione induttiva può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti. In assenza di una concreta prova contraria del contribuente, può essere confermata una stima del valore normale basata su parametri di mercato o su metodi comparabili.
Massime di principio
- Le convenzioni contro le doppie imposizioni e le clausole di non discriminazione non eliminano automaticamente i requisiti interni di inerenza, effettività e prova del costo.
- Quando un'operazione coinvolge soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve predisporre una documentazione particolarmente completa: contratti, fatture, pagamenti, rapporti commerciali, benefici ricevuti e prova della concreta esecuzione.
- Un onere probatorio rafforzato non costituisce necessariamente discriminazione vietata, se incide soltanto sulla verifica preliminare dell'effettività dell'operazione e, una volta superato, il costo è trattato secondo le regole ordinarie.
- In assenza di contratti intercompany o di elementi alternativi attendibili, l'Amministrazione può ricorrere a una stima induttiva del valore normale, purché basata su presunzioni gravi, precise e concordanti.
- In Cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione: occorre indicare una specifica violazione di legge oppure un'anomalia motivazionale riconducibile ai casi di motivazione apparente, mancante o incomprensibile.
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