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Ordinanza

Ordinanza n. 173/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 2 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La revoca del nulla osta alla conversione era motivata da tre ragioni ostative: l’inidoneità dell’alloggio, il mancato svolgimento di attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi e l’assenza di un permesso di soggiorno in corso di validità da convertire. Il ricorrente ha censurato ciascuna ragione con un autonomo motivo. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la domanda cautelare è stata valutata, in particolare, con riguardo alla censura relativa alla pretesa insussistenza di un permesso valido e convertibile. L’istanza di conversione era stata presentata il 25 marzo 2025, mentre il permesso stagionale era scaduto il 5 novembre 2024. Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo il 4 novembre 2024, ma, secondo il giudice, sembrava non possedere all’epoca i requisiti per ottenerlo, non avendo una nuova opportunità di lavoro stagionale, reperita soltanto l’8 gennaio 2025, 64 giorni dopo la scadenza del permesso originario.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficienti profili di fondatezza della censura relativa all’assenza di un permesso di soggiorno in corso di validità. Ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione, che il termine di 60 giorni dalla scadenza del permesso rilevi non solo per la presentazione dell’istanza di rinnovo, ma anche per il possesso dei requisiti necessari al suo accoglimento. Ha inoltre ritenuto che la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato debba essere richiesta prima della scadenza del permesso originario o, al più, entro i successivi 60 giorni, secondo quanto già affermato dalla Sezione in una precedente ordinanza cautelare. Poiché l’istanza di conversione era stata presentata oltre tale termine, il capo motivazionale relativo alla tardività appariva idoneo, da solo, a sostenere la revoca del nulla osta, rendendo non necessario, ai fini cautelari, l’esame degli altri profili. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. 286/1998

    quando il permesso di soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo

    La disposizione è stata utilizzata per desumere che il rinnovo debba essere richiesto entro 60 giorni dalla scadenza del permesso e, secondo la sommaria valutazione del TAR, che entro tale termine debbano anche sussistere i requisiti necessari per l’accoglimento dell’istanza.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione regolatrice della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per lavoro subordinato, l’istanza deve essere presentata prima della scadenza del permesso originario o, al più, entro i 60 giorni successivi, secondo la disciplina applicabile ai rinnovi.
  • Il termine di 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno non riguarda soltanto la presentazione dell’istanza di rinnovo, ma, secondo la valutazione sommaria espressa dal giudice, richiede anche la sussistenza entro quel termine dei requisiti necessari per l’accoglimento della domanda.
  • In sede cautelare, un solo capo motivazionale autonomamente idoneo a sostenere il provvedimento impugnato è sufficiente a giustificare il rigetto della sospensione, anche quando l’atto rechi ulteriori motivazioni contestate dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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