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Ordinanza

Ordinanza n. 66/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Piacenza (atto n. 45111 del 1° dicembre 2021), nella parte in cui non attribuiscono i sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ……………per l’accertamento…. del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202400176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includono i sei scatti stipendiali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'INPS - Direzione provinciale di Piacenza, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della l. n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. L'ordinanza non esamina nel merito la spettanza dei sei scatti né i vizi dedotti contro la liquidazione. Rileva invece che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione e che, data anche la risalenza della causa, occorre verificare l'attualità dell'interesse e l'eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti.

La decisione

Il TAR dispone incombenti istruttori. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il ricorrente deve dichiarare motivatamente se permane l'interesse alla decisione di merito, aggiornare la situazione della vicenda, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L'INPS deve verificare la completezza della propria difesa, integrarla se necessario e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché su circostanze dalle quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che la mancata ottemperanza agli incombenti potrà essere valutata, anche ai fini della possibile improcedibilità, quale comportamento processuale indicativo di disinteresse alla definizione del giudizio, traendo elementi di prova ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. Nessuna decisione di merito e nessuna regolazione delle spese sono adottate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Norma richiamata dal ricorrente quale fondamento della pretesa all'inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio; la sua applicazione non è esaminata nell'ordinanza.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Norma richiamata dal ricorrente quale ulteriore fondamento della pretesa al ricalcolo del trattamento di fine servizio; la sua applicazione non è esaminata nell'ordinanza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso; il giudice richiama la possibilità di applicarlo qualora la parte rimanga inerte dopo gli incombenti istruttori finalizzati a verificare la permanenza dell'interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può concorrere alla formazione della prova e alla valutazione dell'interesse attuale alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza agli incombenti può essere valutata dal giudice quale elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando non risulti un'attività processuale recente indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può disporre incombenti istruttori per verificare l'attualità dell'interesse e l'eventuale sopravvenienza di fatti rilevanti.
  • La mancata ottemperanza della parte ricorrente a un'ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell'interesse può essere valutata, unitamente alle circostanze del caso, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel valutare la permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può attribuire rilievo al comportamento processuale delle parti e trarne elementi di prova ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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