Cassazione Penale, Ordinanza n. 19166/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro deducendo quattro motivi. Con il primo ha censurato la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p.; la Corte di cassazione rileva però che sul punto esisteva già un principio di diritto formatosi con precedente ricorso immediato per cassazione accolto dalla Corte, sicché la questione era preclusa e comunque il giudice di rinvio era tenuto a rispettarlo. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità; la Corte reputa la doglianza manifestamente infondata perché la motivazione della sentenza impugnata, letta nel suo complesso, mostra un implicito rigetto fondato sull'abitualità della condotta, tenuto conto di due precedenti specifici del ricorrente. Con il terzo e il quarto motivo ha riproposto censure contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; tali questioni erano già state esaminate e disattese con motivazione non manifestamente illogica. In memoria il ricorrente ha prodotto un provvedimento successivo alla sentenza impugnata, sostenendo che esso avrebbe inciso sulla valutazione dei motivi relativi alla non punibilità e alle attenuanti, ma la Corte ha escluso che potesse mutare l'esito del giudizio, anche perché l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. non estingue gli altri effetti penali della condanna diversi da quelli espressamente previsti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito per preclusione derivante da un precedente principio di diritto già fissato sul punto; il secondo manifestamente infondato; il terzo e il quarto meramente ripetitivi di censure già disattese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 61, n. 5, c.p.
La configurabilità della circostanza aggravante era già stata oggetto di un precedente ricorso per cassazione accolto; sul punto il giudice di rinvio doveva attenersi al principio di diritto già enunciato.
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata ma il relativo diniego è stato ritenuto già adeguatamente motivato e non manifestamente illogico.
art. 167 c.p.
L'estinzione del reato per il decorso del tempo o per gli effetti della disciplina richiamata non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna diversi da quelli espressamente previsti.
art. 616 c.p.p.
A seguito dell'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 131-bis c.p.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata implicitamente respinta in ragione dell'abitualità della condotta.
Corte cost. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
È richiamato per il principio secondo cui la causa di non punibilità non può essere riconosciuta in presenza di abitualità della condotta.
Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina
Richiamata per affermare che l'estinzione del reato non travolge gli altri effetti penali della condanna non espressamente eliminati.
Sez. 2, n. 19599 del 5/5/2022
Il precedente aveva accolto il ricorso immediato per cassazione sul tema dell'aggravante, fissando un principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione sul punto devoluto; una nuova censura che miri a rimettere in discussione la questione già definita è inammissibile o comunque non consentita.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando la condotta risulti abituale, e tale abitualità può desumersi dalla presenza di precedenti specifici dell'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche o di altre attenuanti è insindacabile in cassazione quando la sentenza impugnata lo sorregga con motivazione non manifestamente illogica e la doglianza si risolva in una mera riproposizione di questioni già esaminate.
- L'estinzione del reato non determina automaticamente la caducazione di tutti gli effetti penali della condanna, ma solo di quelli espressamente previsti dalla disciplina applicabile.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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