Cassazione Penale, Ordinanza n. 25089/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha impugnato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta a ottenere la sostituzione della pena detentiva inflitta con sentenza della Corte di appello del 7 novembre 2023. Con un unico motivo di ricorso ha denunciato la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., sostenendo in sostanza che avrebbe dovuto essere esaminata la richiesta di applicazione della pena sostitutiva. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, al momento dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, il procedimento era ancora pendente in appello e l'istanza doveva essere proposta davanti al giudice di appello, non al giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione. La decisione richiama il principio secondo cui, nella disciplina transitoria sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi, la richiesta deve essere formulata davanti al giudice di appello, al più tardi nel corso dell'udienza di discussione del gravame.
Norme richiamate
art. 20-bis c.p.
Norma evocata dal ricorrente in tema di pene sostitutive; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché ritiene tardiva e ritualemente errata la sede processuale della richiesta.
art. 545-bis c.p.p.
Norma evocata dal ricorrente in tema di decisione sulle pene sostitutive; la Corte afferma che, nella fase transitoria, la relativa istanza doveva essere proposta nel giudizio di appello e non in sede esecutiva.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disposizione transitoria richiamata dalla Corte per affermare che, quando il procedimento era pendente in appello all'entrata in vigore della riforma Cartabia, la richiesta di pena sostitutiva andava formulata davanti al giudice di appello.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Non espressamente citato nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende è tipica conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, quando opera la disciplina transitoria della riforma Cartabia, la richiesta deve essere proposta davanti al giudice che sta decidendo sull'impugnazione, non in sede esecutiva, se il processo era ancora pendente in appello all'entrata in vigore della riforma.
- Il giudice dell'esecuzione non può conoscere di un'istanza di sostituzione della pena se la stessa doveva essere introdotta nel giudizio di appello e non lo è stata tempestivamente.
- La mancata proposizione della richiesta di pena sostitutiva entro l'udienza di discussione del gravame rende manifestamente infondato il ricorso che contesti l'inammissibilità dell'istanza proposta in sede successiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione presenti profili di colpa per la sua irritualità.
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