Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 40/2017

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio

Normativa regionaleL.R. Lombardia 40/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda disciplina patti territoriali, interventi infrastrutturali e strumenti di supporto per lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e opere connesse. Prevede possibili adesioni e coordinamento regionale, costituzione di società pubbliche e finanziamenti tramite Finlombarda, oltre a modifiche alla normativa sportiva regionale. Non contiene un limite temporale di efficacia, ma riguarda territori montani lombardi e interventi da attuarsi nel quadro della normativa su concorrenza e appalti.

Promozione e sviluppo dei territori montani con impianti di risalita

Promozione e sviluppo dei territori montani con impianti di risalita

La legge della Regione Lombardia persegue obiettivi di promozione economica, ambientale e sociale dei territori montani in cui sono presenti impianti di risalita e infrastrutture connesse e funzionali al servizio. La disciplina mira a sostenere la riqualificazione del patrimonio impiantistico, la valorizzazione turistico-sportiva e la permanenza della popolazione nei territori montani, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di concorrenza.

Ambito di applicazione e definizioni

La legge si applica ai territori montani individuati nei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi della normativa regionale sulle comunità montane. Sono considerate:

  • infrastrutture connesse, quelle legate da un rapporto di collegamento, anche economico, con il servizio erogato tramite gli impianti di risalita;
  • infrastrutture funzionali, quelle necessarie alla gestione del servizio stesso.

Obiettivi e strumenti di intervento

La Regione può sostenere iniziative per riqualificare e potenziare gli impianti e l’offerta turistico-sportiva nelle aree montane. A tal fine può:

  • sottoscrivere patti territoriali;
  • contribuire allo sviluppo infrastrutturale montano;
  • supportare le società previste dalla legge secondo modalità e condizioni stabilite dalla medesima disciplina. È inoltre favorita un’analisi economico-finanziaria delle singole stazioni sciistiche e delle loro potenzialità turistiche, così da orientare investimenti e strategie di sviluppo territoriale.

Patti territoriali per lo sviluppo locale

Il patto territoriale è un accordo promosso e sottoscritto da enti locali o altri soggetti pubblici per attuare congiuntamente un programma di interventi finalizzato allo sviluppo locale dei territori montani. Possono concorrere anche portatori di interesse pubblici e privati nella definizione generale degli obiettivi e nella realizzazione degli interventi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. I soggetti privati non possono però partecipare alla formazione o all’adozione di decisioni che implicano esercizio di potestà pubbliche. La Giunta regionale definisce modalità e condizioni per l’eventuale adesione della Regione e i contenuti minimi per un intervento diretto regionale.

Gestione associata degli impianti e ruolo della Regione

Fatte salve le discipline speciali per i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale, i patti territoriali possono prevedere l’affidamento associato della gestione degli impianti di risalita e delle infrastrutture connesse da parte degli enti locali competenti, secondo le regole del codice dei contratti pubblici. In tal caso devono essere definiti l’ambito territoriale di riferimento e le modalità organizzative del rapporto tra gli enti associati. Quando la Regione aderisce al patto, può essere previsto un suo ruolo di coordinamento su richiesta degli enti locali interessati; per gli interventi nel territorio provinciale di Sondrio, la Provincia concorre a tale coordinamento.

Finanziamento dei patti territoriali

Per i patti territoriali riferiti a progetti di sviluppo coerenti con gli obiettivi della legge, la Regione può riservare anche una quota del fondo regionale per la montagna previsto dalla normativa regionale sui territori montani.

Società pubbliche e interventi infrastrutturali

Il patto territoriale può prevedere la costituzione, da parte degli enti locali interessati, di società pubbliche con oggetto prevalente la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse in ambito montano, compresi gli impianti di risalita. In caso di adesione regionale, il patto può anche prevedere l’affidamento alla Giunta regionale, tramite una società a partecipazione regionale già costituita e individuata dalla Regione, della realizzazione di nuove infrastrutture e dell’ammodernamento di quelle esistenti, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, della disciplina sulle società pubbliche e della normativa sugli aiuti di Stato. Se sussistono convenienza economica e capacità del progetto di garantire nel medio-lungo periodo un livello adeguato di redditività del capitale investito, la Giunta regionale può autorizzare Finlombarda Spa a erogare finanziamenti a restituzione per sostenere gli investimenti infrastrutturali delle società costituite. A tali finanziamenti si applica la disciplina regionale sulla partecipazione alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea.

Modifiche alla disciplina regionale su sport e impiantistica montana

La legge modifica la disciplina regionale sulle attività motorie e sportive per incentivare, nei territori montani, l’adeguamento tecnologico e funzionale, il potenziamento e la rilocalizzazione di impianti esistenti o dismessi, anche tramite l’apertura al pubblico di nuove piste e nuovi impianti di risalita. Nei medesimi casi sono privilegiati:

  • l’aumento della portata oraria degli impianti;
  • l’uso di tecnologie o tecniche di trasporto diverse da quelle dell’impianto originario;
  • la realizzazione di opere a servizio dell’utenza. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità attuative.

Monitoraggio e valutazione

Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati ottenuti nella promozione e nello sviluppo dei territori montani interessati. A tale fine la Giunta presenta una relazione biennale che illustra:

  • i risultati dell’analisi economico-finanziaria e i relativi sviluppi;
  • l’attuazione dei patti territoriali e il numero dei soggetti coinvolti;
  • l’attuazione delle misure sulle società pubbliche e sugli investimenti, le caratteristiche degli interventi e gli strumenti attivati;
  • i risultati economici conseguiti;
  • criticità e punti di forza emersi. La Giunta rende accessibili i dati utili alle attività valutative e il Consiglio rende pubblici i documenti conclusivi dell’esame con la relativa relazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.