Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 38/2017

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 38/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 17/2012 sulle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, introducendo regole più puntuali su presentazione delle liste, composizione minima dei candidati, scheda elettorale e doppia preferenza di genere. Prevede inoltre l’adeguamento del modello di scheda entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina elettorale regionale del 2012

Modifiche alla disciplina delle elezioni regionali

La legge regionale interviene sulla normativa elettorale del 2012 relativa all’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Le modifiche riguardano in particolare la presentazione delle liste, il numero minimo di candidati per lista provinciale, la scheda elettorale e l’esercizio del voto di preferenza, con applicazione nel territorio della Regione interessata.

Presentazione delle liste e composizione dei candidati

La disciplina viene adeguata per specificare che le liste devono essere presentate nel rispetto del principio di cui alla legge statale n. 165 del 2004, richiamata per l’attuazione dell’articolo 122 della Costituzione. Inoltre, per ciascuna lista provinciale è introdotto un vincolo, a pena di esclusione, sul numero dei candidati:

  • 2 candidati se i seggi assegnati alla circoscrizione sono 1 o 2;
  • in caso di seggi pari o superiori a 3, un numero di candidati non superiore ai seggi assegnati e non inferiore alla metà, con arrotondamento all’intero pari superiore.

Presentazione presso gli uffici circoscrizionali

Viene precisato che la presentazione della documentazione avviene presso ciascun ufficio centrale circoscrizionale. La modifica ha finalità procedurale e riguarda la corretta sede di deposito degli atti di lista.

Scheda elettorale e preferenze

La norma interviene anche sulla struttura della scheda elettorale, disponendo che a fianco di ciascun contrassegno siano collocate le righe per l’espressione delle eventuali preferenze. Viene confermata e dettagliata la disciplina della doppia preferenza di genere:

  • l’elettore può esprimere fino a due preferenze;
  • la preferenza va indicata con cognome oppure con nome e cognome del candidato;
  • se sono espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista;
  • in caso contrario, la seconda preferenza è annullata.

Collaborazione istituzionale per lo svolgimento delle elezioni

Per agevolare i raccordi operativi in occasione delle elezioni regionali, la Regione è autorizzata a promuovere forme di collaborazione con gli organi competenti dello Stato e con gli organismi rappresentativi degli enti locali interessati.

Adeguamento del modello di scheda e decorrenza

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Regione deve emanare un decreto per adeguare il modello di scheda elettorale alle nuove disposizioni. Il decreto deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.