L.R. Lombardia 38/2017
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. 17/2012 sulle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, introducendo regole più puntuali su presentazione delle liste, composizione minima dei candidati, scheda elettorale e doppia preferenza di genere. Prevede inoltre l’adeguamento del modello di scheda entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina elettorale regionale del 2012
Modifiche alla disciplina delle elezioni regionali
La legge regionale interviene sulla normativa elettorale del 2012 relativa all’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Le modifiche riguardano in particolare la presentazione delle liste, il numero minimo di candidati per lista provinciale, la scheda elettorale e l’esercizio del voto di preferenza, con applicazione nel territorio della Regione interessata.
Presentazione delle liste e composizione dei candidati
La disciplina viene adeguata per specificare che le liste devono essere presentate nel rispetto del principio di cui alla legge statale n. 165 del 2004, richiamata per l’attuazione dell’articolo 122 della Costituzione. Inoltre, per ciascuna lista provinciale è introdotto un vincolo, a pena di esclusione, sul numero dei candidati:
- 2 candidati se i seggi assegnati alla circoscrizione sono 1 o 2;
- in caso di seggi pari o superiori a 3, un numero di candidati non superiore ai seggi assegnati e non inferiore alla metà, con arrotondamento all’intero pari superiore.
Presentazione presso gli uffici circoscrizionali
Viene precisato che la presentazione della documentazione avviene presso ciascun ufficio centrale circoscrizionale. La modifica ha finalità procedurale e riguarda la corretta sede di deposito degli atti di lista.
Scheda elettorale e preferenze
La norma interviene anche sulla struttura della scheda elettorale, disponendo che a fianco di ciascun contrassegno siano collocate le righe per l’espressione delle eventuali preferenze. Viene confermata e dettagliata la disciplina della doppia preferenza di genere:
- l’elettore può esprimere fino a due preferenze;
- la preferenza va indicata con cognome oppure con nome e cognome del candidato;
- se sono espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista;
- in caso contrario, la seconda preferenza è annullata.
Collaborazione istituzionale per lo svolgimento delle elezioni
Per agevolare i raccordi operativi in occasione delle elezioni regionali, la Regione è autorizzata a promuovere forme di collaborazione con gli organi competenti dello Stato e con gli organismi rappresentativi degli enti locali interessati.
Adeguamento del modello di scheda e decorrenza
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Regione deve emanare un decreto per adeguare il modello di scheda elettorale alle nuove disposizioni. Il decreto deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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