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Legge

L.R. Lombardia 41/2017

Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9 bis della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 41/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia 28 dicembre 2017, n. 41 modifica la l.r. 16/2004 sul volontariato di protezione civile, incidendo sul comitato di coordinamento provinciale e sulla consulta regionale. Le nuove regole sulla consulta si applicano dalla proclamazione del Presidente della Giunta successiva all’entrata in vigore, con costituzione entro sei mesi e previa modifica del regolamento attuativo.

Modifiche alla disciplina del volontariato di protezione civile e della consulta regionale

Modifiche al volontariato di protezione civile in Lombardia

La legge regionale Lombardia n. 41 del 2017 interviene in modo puntuale sul testo unico regionale di protezione civile, aggiornando la disciplina dei comitati di coordinamento del volontariato e della consulta regionale del volontariato di protezione civile. Le modifiche riguardano soprattutto composizione, durata degli incarichi, funzioni di rappresentanza e modalità di funzionamento degli organi.

Comitati di coordinamento provinciale del volontariato

Per i comitati di coordinamento previsti dall’articolo 5.1 della l.r. 16/2004 viene eliminato il riferimento alla durata triennale come caratteristica dell’organo, sostituito dalla previsione che i componenti siano eletti ogni tre anni. La disciplina risultante valorizza quindi il rinnovo periodico dei rappresentanti del volontariato provinciale.

Consulta regionale del volontariato di protezione civile

La consulta regionale viene ridefinita come organismo di rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e come sede di confronto con l’autorità regionale competente sulle tematiche del volontariato di protezione civile. La modifica rafforza il suo ruolo istituzionale e chiarisce la sua funzione di raccordo tra volontariato e Regione.

Composizione e durata in carica

La consulta è composta dai rappresentanti eletti dai rispettivi comitati di coordinamento provinciali, per ciascuna sezione provinciale dell’albo regionale del volontariato di protezione civile. Il numero dei componenti varia in base alla consistenza della sezione provinciale:

  • due rappresentanti se la sezione è composta fino a cento organizzazioni;
  • tre rappresentanti se la sezione è composta da più di cento organizzazioni.

I rappresentanti restano in carica per la durata del rispettivo comitato di coordinamento. La consulta è presieduta dal presidente o dal vicepresidente, entrambi eletti tra i componenti.

Partecipazione dell’assessore regionale e funzionamento

L’assessore regionale competente partecipa alle sedute della consulta senza diritto di voto. La disciplina prevede inoltre che la consulta sia convocata quando necessario, anche su richiesta dell’assessore competente. Rimane demandata al regolamento regionale la disciplina di dettaglio del funzionamento, inclusa l’elezione del presidente, del vicepresidente, la designazione del portavoce della consulta e dei rappresentanti presso gli organismi istituzionali.

Abrogazioni e semplificazioni della disciplina previgente

Sono abrogati alcuni commi dell’articolo 9 bis, con effetto di snellimento della struttura originaria della consulta. Viene anche soppresso il secondo periodo del comma 4 e aggiornato il rinvio al regolamento attuativo, in modo da coordinare la disciplina di dettaglio con il nuovo assetto degli organi rappresentativi.

Decorrenza e regime transitorio

Le modifiche all’articolo 9 bis si applicano dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale successiva all’entrata in vigore della legge. La consulta deve essere costituita entro sei mesi da tale proclamazione, e comunque solo dopo l’approvazione delle modifiche al regolamento regionale richiamato dalla l.r. 16/2004.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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