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Legge

L.R. Lombardia 37/2017

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018

Normativa regionaleL.R. Lombardia 37/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica numerose norme regionali lombarde in materia istituzionale, economica, socio-sanitaria, territoriale e ambientale. Interviene su bilancio, funzionamento di organi regionali, agevolazioni alle imprese, sanità, canoni, trasporti, edilizia abitativa e gestione del territorio. Molte disposizioni hanno effetti dal 2018 o per il solo periodo 2018-2023; alcune misure transitorie riguardano il ticket sanitario fino al 31 marzo 2018.

Collegato 2018 alla programmazione economico-finanziaria regionale lombarda

Collegato 2018 alla programmazione economico-finanziaria regionale lombarda

La legge regionale Lombardia 28 dicembre 2017, n. 37 contiene un ampio insieme di modifiche coordinate a leggi regionali vigenti, con effetti su bilancio, organizzazione istituzionale, politiche economiche, sanità, territorio, ambiente, trasporti ed edilizia residenziale. Molte misure producono effetti dal 2018 e alcune hanno un ambito temporale limitato o transitorio.

Ambito istituzionale e funzionamento di organi regionali

La legge aggiorna termini e regole di programmazione e di finanziamento di alcuni organi e organismi regionali, tra cui CORECOM, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Difensore regionale e strutture collegate. Vengono inoltre rimodulate alcune disposizioni della programmazione economico-finanziaria regionale e della disciplina di garanzia per le agevolazioni alle imprese.

Per il CORECOM e per il Garante per l’infanzia è rafforzata la logica della programmazione annuale delle attività, con presentazione del programma e del fabbisogno finanziario in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, determinazione delle risorse da parte dell’Ufficio di presidenza e imputazione delle spese al bilancio regionale per l’esercizio 2018 e successivi.

Per il Difensore regionale sono ampliate e chiarite le funzioni, l’accesso agli atti, gli obblighi di riservatezza e la disciplina finanziaria.

CORECOM, Garante per l’infanzia e Difensore regionale

Il CORECOM presenta annualmente il programma di attività per l’anno successivo con il fabbisogno finanziario; l’Ufficio di presidenza, sentito il CORECOM, determina le risorse da inserire nel bilancio del Consiglio regionale. È soppressa una parte del precedente comma 2 dell’art. 12 della l.r. 20/2003 e le spese sono imputate alla missione 01, programma 01, titolo 1, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per il 2018 e successivi.

Per il Garante per l’infanzia e l’adolescenza è introdotta una disciplina analoga: programma annuale, determinazione delle risorse da parte dell’Ufficio di presidenza e obbligo di rendicontazione analitica nella relazione annuale. Anche in questo caso le spese gravano sulla missione 01, programma 01, titolo 1, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale dal 2018 in avanti.

Per il Difensore regionale la legge introduce o rafforza:

  • la funzione di Garante per il diritto alla salute;
  • la tutela dei diritti dei destinatari di prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
  • la funzione di Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con possibilità di visita senza autorizzazione agli istituti di pena, alle strutture sanitarie per persone sottoposte a misure di sicurezza e ad altri luoghi di privazione della libertà;
  • la tutela dell’accesso civico generalizzato e dell’accesso ai documenti amministrativi.

Sono previsti obblighi di collaborazione per gli enti pubblici destinatari dell’azione del Difensore, da inserire nei codici di comportamento, nonché obblighi di segreto, regole di trattamento dei dati personali e obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria in caso di notizia di reato.

Le comunicazioni di diniego o differimento dell’accesso devono indicare la possibilità di ricorso al Difensore; le pronunce sono pubblicate in forma sintetica sul sito web nel rispetto della privacy. Anche per il Difensore è previsto un programma annuale di attività e la copertura a carico del bilancio regionale per il 2018 e successivi.

Interventi sulle agevolazioni alle imprese e sulle garanzie

In materia di impresa Lombardia e agevolazioni finanziarie, la legge interviene sulla disciplina delle garanzie fideiussorie e sulle modalità di erogazione dei contributi in conto capitale.

Le garanzie previste possono essere prestate da enti bancari e assicurativi abilitati oppure da intermediari finanziari vigilati ai sensi dell’art. 106 del TUB. Per i contributi in conto capitale a fondo perduto per spese di investimento è prevista l’erogazione in misura corrispondente allo stato di avanzamento contabile dell’iniziativa, con possibilità di anticipazione previa fideiussione di importo pari alla somma da erogare.

La Giunta regionale può disciplinare il rimborso dei costi delle garanzie, l’eventuale destinazione di una quota delle risorse per coprire perdite, le gradazioni della garanzia in funzione del rischio e la tipologia di garanzia più idonea. Lo svincolo delle garanzie è collegato alla rendicontazione positiva delle spese anticipate o, per i contributi a rimborso, al termine del periodo di rimborso maggiorato di sei mesi.

La disciplina si applica anche alle agevolazioni connesse agli accordi per la ricerca e l’innovazione, compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.

È inoltre modificata la disciplina del Fondo di garanzia per i Confidi, con richiesta della Regione alla Conferenza Unificata per limitare l’intervento del Fondo alla controgaranzia di operazioni fino a 100.000 euro, previo rispetto di requisiti operativi, trasparenza e servizi innovativi da parte dei Confidi.

Misure straordinarie per ricerca e studio presso il Consiglio regionale

I fondi liberi dell’avanzo di amministrazione del Consiglio regionale relativo al 2016 restano in capo al Consiglio fino a un massimo di 500.000 euro e vengono destinati a incrementare la dotazione finanziaria annua per le attività di ricerca e studio per gli anni 2019-2023, con incremento di 100.000 euro per ciascun anno.

Per il medesimo periodo 2019-2023 il numero massimo delle borse di studio è elevato a 40. La spesa per i tirocini formativi si cumula con quella dei contratti flessibili ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dalla normativa statale, entro il tetto già definito per il 2009 ridotto del 10%.

Ambito economico: caccia, bonifica, consorzi, acque minerali, industria e territorio

La legge apporta numerose modifiche di settore in ambito agricolo, venatorio, consortile, minerario, imprenditoriale e territoriale.

In materia venatoria, vengono modificati criteri e tempi di annotazione della selvaggina, la disciplina dell’allenamento e addestramento dei cani da caccia negli ATC e CAC, la stima dei danni e le sanzioni accessorie.

Per i consorzi di bonifica è prevista, dal 2018, la possibilità di favorire il pagamento del contributo consortile mediante domiciliazione bancaria.

In materia di impresa Lombardia si rafforza il meccanismo delle garanzie e si disciplinano in modo più puntuale le modalità di erogazione delle agevolazioni.

Nel settore territoriale e delle acque minerali e termali vengono ridefiniti canoni, riparti tra comuni, province e Regione, e modalità di aggiornamento biennale dei canoni annui.

Fauna selvatica e attività venatoria

La disciplina venatoria viene aggiornata con misure che riguardano i centri di recupero della fauna, l’annotazione della selvaggina migratoria e l’addestramento dei cani da caccia.

La Giunta regionale può stabilire criteri e modalità per concedere contributi ai gestori dei centri di recupero, entro i limiti di bilancio, per assicurare il regolare svolgimento delle attività di interesse pubblico.

Per i capi di selvaggina migratoria l’annotazione sul tesserino venatorio deve avvenire indelebilmente e sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti accertati. Anche per altri abbattimenti viene sostituita la formula “non appena abbattuti” con “dopo gli abbattimenti accertati”.

L’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia è consentito anche negli ATC o CAC a chiunque detenga cani da caccia, nel rispetto del calendario regionale, dei limiti di ammissione e previo pagamento di una quota almeno doppia della quota base, da destinare al miglioramento ambientale e faunistico.

La disciplina dei danni da fauna è aggiornata consentendo perizie effettuate da personale regionale o provinciale competente oppure da tecnici abilitati individuati. È inoltre soppressa una previsione relativa al ritiro del tesserino per un anno.

Canoni di bonifica, acque minerali e termali, e riparto dei proventi

La legge interviene sul riparto dei canoni legati alle acque minerali e termali e su altri canoni collegati all’utilizzo delle risorse idriche.

Per i canoni dovuti dall’annualità 2018 si applicano nuove regole di riparto tra comuni e province, con soppressione di alcune previsioni transitorie e dell’originaria ripartizione che coinvolgeva anche la Regione. Per i canoni delle acque minerali e termali viene stabilito che il canone annuo è adeguato ogni due anni sulla base degli indici Istat del costo della vita, con pubblicazione del relativo comunicato sul BURL.

Resta in capo alla Regione la determinazione dei canoni di concessione superficiaria, di ricerca e da imbottigliamento, mentre le altre componenti vengono riassegnate a comuni e province secondo la nuova disciplina. Il primo adeguamento del canone annuo si applica all’annualità 2018.

Ambiente, siti contaminati, emissioni e mobilità

La legge introduce incentivi per la riqualificazione di siti potenzialmente contaminati, consente il transito ai veicoli prenotati per la revisione e aggiorna la disciplina dei contributi per il trasporto pubblico.

La Giunta regionale può prevedere incentivi a favore di soggetti pubblici o privati proprietari o detentori delle aree, nonché dei comuni che intervengano d’ufficio, per finanziare caratterizzazione e studi di fattibilità necessari alla riqualificazione di siti potenzialmente contaminati. Le agevolazioni sono soggette alla disciplina regionale sulla partecipazione al diritto UE; gli oneri sono limitati a 500.000 euro annui nell’ambito delle risorse del bilancio 2018-2020 collegate al tributo speciale sui rifiuti in discarica.

Tra i veicoli esclusi da specifici divieti di circolazione vengono inseriti quelli con prenotazione della visita di revisione, limitatamente al tragitto verso la revisione e nel rispetto della normativa statale.

Sono inoltre precisati i documenti e i requisiti per i contributi relativi al rinnovo del parco autobus, distinguendo tra autobus urbani e suburbani da un lato, e autobus interurbani dall’altro.

Gestione del territorio, contributo di costruzione e servizi abitativi

In materia urbanistica, dal 1° gennaio 2018 i proventi della maggiorazione percentuale del contributo di costruzione restano ai comuni per le finalità già previste; per i comuni della Provincia di Sondrio tali risorse sono vincolate a progetti su scala intercomunale conformi al piano di indirizzo forestale o alla rete ecologica regionale.

I procedimenti già avviati al 1° gennaio 2018, in relazione ai proventi confluiti nel fondo regionale, si concludono secondo le linee guida e le modalità di gestione del fondo definite dalla Giunta alla medesima data.

In materia di edilizia residenziale pubblica, i comuni con bassa intensità di fabbisogno abitativo possono, in deroga ai limiti percentuali ordinari, alienare e valorizzare una quota più ampia del patrimonio abitativo pubblico: fino al 50% per i comuni fino a 5.000 abitanti e fino al 30% per i comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti.

Per i contratti di locazione ultradecennali relativi al patrimonio abitativo pubblico è prevista la possibilità di proroga una sola volta per non più di 10 anni, su motivata richiesta dell’ente proprietario presentata prima della scadenza del termine originario.

Ticket sanitari, esenzioni e recuperi

La legge istituisce un fondo regionale per l’ampliamento delle esenzioni o per la riduzione del ticket sanitario aggiuntivo, con decorrenza prevista dal 1° marzo 2018 nei limiti definiti con il provvedimento sulle regole di sistema.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri per la rideterminazione del ticket sanitario aggiuntivo, assicurando l’equilibrio economico-finanziario attraverso azioni di efficientamento della spesa e appropriatezza delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

È abrogato l’articolo 19 della l.r. 34/2016 e sono introdotte misure transitorie per il pagamento dei ticket pregressi:

  • per i verbali notificati entro il 31 dicembre 2017, il pagamento del ticket, delle sanzioni, degli interessi e delle spese è differito al 31 marzo 2018;
  • se il verbale non è stato emesso entro il 31 dicembre 2017, è possibile regolarizzare spontaneamente entro il 31 marzo 2018 pagando ticket e interessi;
  • decorso tale termine, l’ATS procede al recupero coattivo e all’applicazione delle sanzioni;
  • la Giunta definisce criteri uniformi per l’operato delle ATS.

Lavoro connesso a percorsi di tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Sono aggiornate le imputazioni di bilancio per misure finalizzate alla formazione e al lavoro delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, con sostituzione di programmi di spesa riferiti al “Sostegno all’occupazione” e ai “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”.

Infrastrutture, espropri e navigazione interna

La legge estende l’ambito delle funzioni affidabili a Infrastrutture Lombarde Spa o a società da essa controllate, modifica la disciplina della delega delle funzioni di autorità espropriante e disciplina i servizi di navigazione sui navigli lombardi.

La Regione può delegare, previa convenzione, a Infrastrutture Lombarde Spa o a società controllata l’esercizio di funzioni di autorità espropriante per specifici procedimenti relativi a opere pubbliche o di pubblica utilità; la norma si applica anche alle convenzioni già in essere.

Per i navigli lombardi vengono inclusi i servizi di navigazione nel perimetro della programmazione, affidamento e controllo regionale. La navigazione turistica sperimentale prosegue fino alla conclusione delle procedure di affidamento dei nuovi servizi.

Gestione delle acque, consorzi di bonifica e reticolo idrico

La disciplina dei consorzi di bonifica e della gestione del reticolo idrico viene significativamente ampliata.

Dal 2018 la Regione può stipulare convenzioni triennali con singoli consorzi di bonifica per interventi di riqualificazione, miglioramento ambientale e fruitivo, presidio, manutenzione e difesa idraulica del reticolo principale e dei canali demaniali trasferiti in gestione, nonché per l’attuazione delle misure del programma di tutela e uso delle acque.

Le risorse complessive disponibili per tali convenzioni non possono superare 10 milioni di euro annui, derivanti dai canoni per l’uso delle acque pubbliche, e devono essere trasferite ai consorzi con atto deliberativo. L’utilizzo è vincolato al finanziamento degli interventi approvati dal programma tecnico; la Regione conserva la propria qualità di autorità idraulica e le relative funzioni di vigilanza, concessione, autorizzazione, riscossione canoni e rilascio di altri atti di assenso.

Per la convenzione con il consorzio Est Ticino Villoresi sono fatti salvi gli effetti della convenzione già in essere e la Giunta è autorizzata a stipularne una nuova per il triennio 2018-2020 entro due mesi dall’entrata in vigore del comma. Alla sottoscrizione della nuova convenzione cessa l’efficacia di quella precedente.

È inoltre stabilita una copertura finanziaria articolata per missioni e programmi del bilancio regionale 2018-2020 e la possibilità di rideterminazione annuale, con la legge di bilancio, di entrate e spese correlate.

Canoni e riparto dei proventi tra enti locali

Viene ridefinita la disciplina di riparto dei canoni relativi alle acque minerali e termali e ad altri titoli connessi. I canoni passano in parte alle province e ai comuni secondo il nuovo assetto, mentre alla Regione resta la determinazione dei canoni superficiari, di ricerca e di imbottigliamento.

Le modifiche al riparto si applicano ai canoni dovuti dall’annualità 2018; la soppressione di una ulteriore previsione è efficace solo dopo il completo trasferimento ai comuni beneficiari dei proventi riferiti al 2017, con pubblicazione dell’avvenuto trasferimento sul BURL.

Entrata in vigore e attualità della legge

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Molte disposizioni hanno avuto efficacia limitata a specifiche annualità o a periodi già conclusi; le misure transitorie sul ticket sanitario, quelle sul potenziamento delle borse di studio 2019-2023 e vari interventi finanziari legati al bilancio 2018-2020 sono ormai storicamente circoscritti.

Nel complesso, il provvedimento è oggi in larga parte superato come testo di disciplina autonoma, perché opera soprattutto come legge di modifica di altre norme e contiene diverse misure a tempo o legate a esercizi finanziari già chiusi.

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