Risoluzione n. 84 del 11/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’acconto del 12,5% sull’imposta sulle assicurazioni deve essere calcolato in modo storico, sulla base dell’imposta liquidata nell’anno precedente, e non può essere determinato con metodo previsionale. Il rappresentante fiscale di una compagnia estera operante in Italia deve versarlo entro il 30 novembre e può solo scomputarlo dai versamenti mensili successivi, nei limiti consentiti dalla capienza dell’acconto stesso.
Acconto imposta sulle assicurazioni ex art. 9, comma 1-bis, legge n. 1216/1961
Acconto dell’imposta sulle assicurazioni per imprese estere e rappresentante fiscale
La risoluzione esamina un interpello presentato dal rappresentante fiscale in Italia della società assicuratrice inglese Gamma. Il tema riguarda il corretto calcolo dell’acconto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, per le imprese che operano in regime di libera prestazione di servizi e, successivamente, anche in regime di stabilimento.
Quadro fattuale del caso
La società Gamma:
- opera in Italia dal 1995 in regime di libera prestazione di servizi, con nomina di un rappresentante per il pagamento dell’imposta sulle assicurazioni;
- dal luglio 2007 svolge anche attività in regime di stabilimento, tramite una sede secondaria a Milano;
- per il 2008 prevede una riduzione significativa dell’attività svolta in libera prestazione di servizi;
- doveva versare entro il 30 novembre 2007 l’acconto per il 2008, pari al 12,5% dell’imposta liquidata nel 2006, da scomputare dai versamenti mensili a partire da febbraio 2008.
Il contribuente evidenzia che, per effetto della riduzione dell’attività in libera prestazione di servizi, l’imposta complessiva dovuta nel 2008 sarebbe inferiore all’acconto calcolato sul dato storico 2006; lo stesso problema si porrebbe per l’acconto da versare entro il 30 novembre 2008 per l’anno 2009.
Quesito posto dal contribuente
Il rappresentante fiscale chiede se sia possibile versare l’acconto per il 2008 non sulla base del calcolo matematico previsto dalla norma, ma utilizzando un metodo previsionale, cioè sulla base dell’imposta che si prevede sarà dovuta per l’anno 2008.
Posizione del contribuente
L’istante sostiene che l’acconto potrebbe essere versato:
- non nella misura del 12,5% delle imposte dovute per l’anno precedente;
- ma sulla base dell’imposta prevedibilmente dovuta per il 2008, anche in misura superiore, purché complessivamente non oltre il totale delle imposte che si stima saranno dovute per l’intero anno.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto la definizione di attività in regime di libera prestazione di servizi contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera e), del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
Richiama poi l’articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961, inserito dalla normativa di recepimento, che disciplina le imprese che operano in libera prestazione di servizi:
- l’impresa deve nominare un rappresentante fiscale per il pagamento dell’imposta sulle assicurazioni;
- il rappresentante deve avere residenza nel territorio dello Stato;
- la nomina va comunicata all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate di Roma e all’ISVAP;
- se l’impresa dispone di uno stabilimento in Italia, quest’ultimo può svolgere le funzioni attribuite al rappresentante fiscale;
- il rappresentante deve tenere un registro dei contratti assunti sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, con indicazione dei dati essenziali dei contratti e dell’imposta;
- il rappresentante deve presentare ogni mese la denuncia dei premi incassati nel mese precedente e contestualmente versare l’imposta dovuta;
- si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 12, 24 e 28 della legge n. 1216 del 1961.
L’Agenzia richiama anche la circolare n. 49 del 21 novembre 2005, che ha chiarito che l’acconto riguarda anche le imprese assicuratrici con sede legale in un altro Stato membro della Comunità europea operanti in Italia e, conseguentemente, i relativi rappresentanti fiscali. La base di calcolo dell’acconto è l’ammontare dei premi incassati nell’anno precedente, desumibile dalle denunce mensili presentate da febbraio a gennaio dell’anno successivo.
Soluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia esclude la possibilità di determinare l’acconto con metodo previsionale. Secondo la risoluzione:
- il rappresentante fiscale deve versare entro il 30 novembre l’acconto nella misura del 12,50% dell’imposta liquidata nell’anno precedente;
- l’acconto deve quindi essere calcolato su un dato storico certo, non su una stima dell’imposta futura;
- non è consentito modificare la percentuale o il criterio di calcolo in funzione della presumibile contrazione dell’attività.
Scomputo dell’acconto dai versamenti successivi
La risoluzione precisa che l’acconto versato a novembre 2007 può essere scomputato dai versamenti mensili dovuti a partire da febbraio 2008, nei limiti della capienza dell’importo versato.
Inoltre, se l’acconto versato è superiore ai versamenti dovuti e non è stata presentata istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 1216 del 1961, può essere scomputata anche l’eventuale somma residua dal versamento da effettuare entro il 30 novembre 2008 a titolo di acconto per l’anno 2009.
Motivazioni interpretative e profili sanzionatori
L’Agenzia rafforza la propria conclusione osservando che il sistema dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni è costruito su un importo certo e storico, cioè sull’imposta liquidata nell’anno precedente. In tale sistema non è prevista la possibilità che l’acconto si riveli ex post insufficiente.
Sul piano sanzionatorio, viene evidenziato che:
- non esiste una disposizione che sanzioni un insufficiente versamento dell’acconto;
- l’articolo 24, lettera c), della legge n. 1216 del 1961 prevede sanzioni per l’“infedele indicazione dell’imponibile”.
Secondo l’Agenzia, ciò conferma che l’acconto deve essere determinato esclusivamente sulla base del dato storico e non in via previsionale.
Esito finale
La risoluzione conclude che il rappresentante fiscale della società Gamma non può versare l’acconto 2008 secondo un metodo previsionale. Deve invece applicare la regola del 12,5% dell’imposta liquidata nell’anno precedente, con possibilità di scomputo dai versamenti mensili successivi secondo le regole indicate dalla normativa e dalla prassi richiamata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 11 mar 2008Risoluzione n. 85 del 11/03/2008
- Risoluzione · 11 mar 2008Risoluzione n. 86 del 11/03/2008
- Risoluzione · 11 mar 2008Risoluzione n. 87 del 11/03/2008
- Risoluzione · 10 mar 2008Risoluzione n. 83 del 10/03/2008
- Risoluzione · 12 mar 2008Risoluzione n. 89 del 12/03/2008
- Risoluzione · 12 mar 2008Risoluzione n. 88 del 12/03/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →