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Risoluzione

Risoluzione n. 86 del 11/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile l'esonero dall'obbligo di certificazione alle prestazioni di parcheggio gestite con il sistema elettronico Omega, assimilando carte di credito e RID a strumenti similari ai sensi dell'art. 2, lett. gg, DPR 696/1996. Alfa dovrà annotare i corrispettivi nel registro senza scontrino, salvo richiesta di fattura.

Esonero dall'obbligo di certificazione per il servizio di parcheggio elettronico Omega

Esonero dall'obbligo di certificazione per il servizio di parcheggio elettronico Omega

La risoluzione esamina se il sistema di pagamento elettronico denominato "Omega", utilizzato da Alfa per le prestazioni di parcheggio di veicoli, possa beneficiare dell'esonero dall'obbligo di certificazione previsto per alcune modalità automatizzate di riscossione dei corrispettivi. Il chiarimento riguarda l'interpretazione dell'articolo 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696.

Quesito posto dal contribuente

Alfa intende avvalersi della società informatica Beta per gestire un servizio di sosta con modalità di pagamento aggiuntive e totalmente elettroniche. Il sistema prevede:

  • registrazione dei clienti su un'area web dedicata;
  • attivazione e sospensione della sosta tramite SMS, risponditore vocale o Internet;
  • identificazione del telefono cellulare dell'utente tramite il numero telefonico;
  • calcolo automatico del tempo di sosta;
  • gestione dei pagamenti mediante carta di credito o RID, con interfaccia verso il sistema bancario;
  • registrazione delle transazioni e blocco automatico delle utenze in caso di esito negativo;
  • travaso dei dati di ricavo e incasso nel sistema contabile di Alfa.

Il sistema, pur non essendo una cassa fisicamente presente sul luogo della sosta, opererebbe come una cassa automatica raggiungibile da remoto. Alfa chiede se l'esonero previsto per i sistemi di pagamento della sosta tramite macchine automatiche a moneta o a scheda magnetica possa applicarsi per analogia anche a Omega.

Soluzione interpretativa del contribuente

Il contribuente sostiene che l'articolo 2 del DPR n. 696/1996 consenta di estendere per analogia il regime di esonero anche al sistema Omega, poiché esso svolge la medesima funzione di pagamento automatizzato della sosta.

Quadro normativo richiamato

L'Agenzia richiama anzitutto l'articolo 1 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, secondo cui i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi soggetti a obbligo di certificazione fiscale possono essere documentati mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, salvo i casi di esonero previsti dall'articolo 2.

Viene poi richiamato l'articolo 2, lettera gg), del medesimo decreto, che esclude dall'obbligo di certificazione:

  • le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte;
  • quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo avviene mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti, schede magnetiche elettriche o strumenti similari;
  • indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto.

Valutazione dell'Agenzia delle Entrate

Secondo l'Agenzia, per rientrare nell'esclusione è necessario che il pagamento della sosta avvenga tramite mezzi elettronici. La ratio dell'esonero è quella di evitare oneri eccessivi al prestatore di servizi che determina o riscuote il corrispettivo mediante apparecchiature meccaniche o informatizzate, tenendo conto anche della marginalità economica delle singole operazioni.

L'Agenzia osserva che l'espressione "strumenti similari" deve essere letta in senso ampio e comprende non solo i mezzi espressamente citati dalla norma, ma anche altri sistemi di pagamento elettronici che svolgono la stessa funzione, come carte di credito e RID.

Esito e conseguenze operative

L'Agenzia ritiene quindi condivisibile la tesi di Alfa e conclude che il sistema Omega può rientrare nel regime di esclusione dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2, lettera gg), del DPR n. 696/1996.

Di conseguenza, Alfa deve:

  • annotare le operazioni nel registro dei corrispettivi;
  • non emettere scontrino fiscale per tali operazioni;
  • emettere fattura solo se il cliente la richiede espressamente.

La risposta è resa nell'ambito di interpello presentato alla Direzione Regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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