Sentenza n. 1062/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento dell’Ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità relativa alle prescrizioni per la detenzione dei cani di proprietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale n. 89 del 1° dicembre 2021 che imponeva, entro 90 giorni, in alternativa, la recinzione del perimetro dell'azienda zootecnica con rete alta 1,80 metri oppure la realizzazione di box e il rispetto di prescrizioni per la detenzione dei cani
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di un'azienda agricola che allevava circa 50 capi e impiegava cani da guardiania per proteggerli da lupi e volpi ha impugnato l'ordinanza adottata dopo sopralluoghi dei Carabinieri Forestali e del Servizio Sanità Animale dell'ASUR. I sopralluoghi avevano rilevato cani liberi di circolare, segnalazioni di cani vaganti che avevano ucciso animali da cortile e un possibile pericolo per la pubblica incolumità. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto illegittimità, eccesso e abuso di potere e sproporzione: la Regione finanziava l'acquisto di cani da guardiania; gli animali sarebbero stati docili e la loro presenza segnalata da cartelli; recintare l'intera proprietà, particolarmente estesa, avrebbe causato un dissesto finanziario; altri allevatori vicini utilizzavano cani analoghi senza misure equivalenti. Il Comune ha eccepito tardività e genericità del ricorso e ne ha sostenuto l'infondatezza, invocando l'attualità del pericolo e contestando la prova del pregiudizio economico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dalle eccezioni di tardività e inammissibilità formulate dal Comune. Ha ritenuto comprovati, in base alle segnalazioni e soprattutto alle relazioni dei sopralluoghi dell'ASUR e dei Carabinieri Forestali, la presenza di cani da guardiania lasciati liberi e il pericolo per la collettività, anche in relazione all'uccisione di animali da cortile. Il finanziamento regionale per l'acquisto di tali animali non esclude l'obbligo di sorvegliarli; la cartellonistica non è misura sufficiente a prevenire il pericolo. La preesistenza della situazione non impedisce l'uso dell'ordinanza contingibile e urgente se il pericolo permane al momento dell'adozione. Il diverso trattamento degli allevatori vicini non invalida il provvedimento, fondato su dati istruttori specifici. Le prescrizioni sono state giudicate proporzionate: la recinzione è alternativa alla realizzazione dei box e la scelta spetta al destinatario; inoltre, il ricorrente ha contestato la recinzione senza censurare l'alternativa dei box e non ha allegato né provato l'effettivo pregiudizio economico. Il TAR ha anche osservato che l'acquiescenza all'obbligo alternativo dei box poteva determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, senza però definire il ricorso su tale profilo. Ha revocato l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto del 27 aprile 2022, e compensato integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
La disposizione è menzionata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, ma il testo non ne sviluppa un'interpretazione decisiva.
L.R. Marche 10/1997
Di nessun rilevo è pure l’argomento che anche allevatori vicini utilizzassero gli stessi animali da guardiania senza essere stati colpiti da analoga misura perché il provvedimento impugnato è evidentemente fondato su dati istruttori incontrovertibili, che non possono essere scalfiti da un eventuale diverso esito rispetto a fattispecie apparentemente analoghe.
La legge regionale è richiamata nell'ordinanza per le prescrizioni sui box, ma la sentenza non ne interpreta specificamente le disposizioni; la decisione si fonda sui presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente e sulla proporzionalità delle misure.
Massime di principio
- L'ordinanza contingibile e urgente a tutela dell'incolumità pubblica può essere utilizzata anche per rimuovere una situazione di pericolo risalente, purché tale situazione permanga al momento dell'adozione.
- La presenza di cani da guardiania destinati alla protezione del bestiame non esonera il proprietario dall'obbligo di sorvegliarli e impedirne la libera circolazione; la mera cartellonistica non costituisce, di per sé, un'adeguata misura di prevenzione del pericolo per la collettività.
- La proporzionalità delle prescrizioni va valutata anche considerando che siano previste misure alternative e che la scelta sia rimessa al destinatario; la contestazione di una sola alternativa, senza censurare l'altra, può lasciare incontestata una misura idonea a conseguire la finalità di tutela.
- La deduzione di un rilevante pregiudizio economico derivante da una prescrizione amministrativa deve essere supportata da allegazioni e prove; in loro assenza, tale deduzione non basta a dimostrare la sproporzione della misura.
- Il diverso trattamento riservato ad altri soggetti in fattispecie solo apparentemente analoghe non dimostra l'illegittimità del provvedimento quando quest'ultimo sia fondato su specifici e attendibili dati istruttori.
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