L.R. Lazio 15/2023
Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce un contributo annuale della Regione ai comuni, singoli o associati, che abbiano mantenuto la sede dell’ufficio del giudice di pace. La Giunta deve fissare criteri e modalità entro 30 giorni dall’entrata in vigore. È abrogata la precedente disciplina sul fondo per il mantenimento di tali uffici. Previste coperture per il 2024-2025 e, dal 2026, secondo la legge di bilancio.
Contributo regionale ai comuni per le spese degli uffici del giudice di pace
Contributo regionale per gli uffici del giudice di pace
La legge disciplina un sostegno finanziario della Regione Lazio ai comuni che mantengono sul territorio la sede degli uffici del giudice di pace. L’intervento mira a coprire, in tutto o in parte, le spese di funzionamento sostenute dagli enti locali interessati.
Ambito soggettivo e presupposti
Il contributo è riconosciuto ai comuni, singoli o associati, che abbiano richiesto e ottenuto il mantenimento della sede dell’ufficio del giudice di pace ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 156/2012 e successive modifiche. La misura opera quindi solo per gli enti locali che rientrano in tale specifico regime di mantenimento della sede.
Criteri di concessione e attuazione amministrativa
La Giunta regionale deve determinare, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di concessione del contributo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La disciplina concreta della ripartizione e dell’accesso al contributo è quindi demandata a un successivo atto amministrativo regionale.
Abrogazione della disciplina precedente
La legge abroga l’art. 106 della l.r. 14/2021, relativo al fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace. La nuova disciplina sostituisce quindi il precedente meccanismo di finanziamento regionale.
Copertura finanziaria e limiti temporali
Gli oneri sono quantificati in 160.000 euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, con copertura mediante riduzione delle risorse del fondo speciale del bilancio regionale 2023-2025. Dal 2026 la copertura è rimessa allo stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio di previsione finanziario regionale. La legge, pertanto, contiene una disciplina finanziaria inizialmente limitata al biennio 2024-2025.
Disposizioni sugli immobili per la sede degli uffici
Per agevolare i comuni nella destinazione di immobili a sede degli uffici del giudice di pace, vengono modificate le disposizioni regionali sui complessi immobiliari ex O.N.P.I., ex E.N.A.O.L.I. ed ex E.N.L.R.P. trasferiti alla Regione Lazio. In particolare:
- tra i complessi immobiliari rilevanti sono inclusi quelli provenienti da enti disciolti, compresi espressamente quelli destinabili a funzioni di giustizia di pace e sportive;
- il termine entro cui adottare il decreto previsto dalla normativa è spostato al 31 dicembre 2025;
- i beni interessati possono essere concessi in comodato d’uso agli enti locali richiedenti fino all’adozione del decreto.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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