L.R. Lazio 12/2023
Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui allarticolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e alleconomia, nonché di politiche sociali connesse allemergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, nel territorio della Regione, misure per favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi agevolati ex art. 119 d.l. 34/2020 (efficientamento energetico e riduzione rischio sismico). Prevede monitoraggio, piattaforma elettronica, acquisti da parte di enti/società regionali e convenzioni con banche. Si applica ai crediti maturati da interventi avviati fino alla data di entrata in vigore della legge.
Circolazione dei crediti fiscali da Superbonus e interventi antisismici
Circolazione dei crediti fiscali da interventi edilizi agevolati
La legge regionale introduce, per il territorio della Regione, misure volte a sostenere la circolazione dei crediti fiscali maturati per gli interventi agevolati dall’art. 119 del d.l. 34/2020. L’obiettivo dichiarato è favorire efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, valorizzando il ruolo della Regione, degli enti pubblici economici regionali strumentali controllati e delle società regionali controllate.
Finalità e ambito applicativo
La disciplina regionale si colloca nel quadro del PNIEC 2030 e della normativa europea sul clima, richiamando anche la situazione del territorio danneggiato da eventi sismici. Il sostegno riguarda i crediti fiscali relativi alle spese per gli interventi di cui all’art. 119 del d.l. 34/2020, come specificati dall’art. 121, comma 2, lettere da a) a f-bis), su edifici o unità immobiliari ubicati in Regione e realizzati da imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale.
L’intervento regionale opera nel rispetto della disciplina statale sulla cessione dei crediti, inclusi i limiti introdotti dal d.l. 11/2023.
Ruolo della Regione e degli enti controllati
La Regione e i soggetti regionali indicati assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti, con l’obiettivo di facilitarne il realizzo. In particolare, la normativa coinvolge:
- la Regione;
- gli enti pubblici economici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione;
- le società controllate dalla Regione non incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.
Strumenti per il trasferimento dei crediti
La legge prevede più strumenti operativi per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di crediti fiscali:
- monitoraggio dell’andamento degli interventi e dei crediti, anche tramite una piattaforma elettronica dedicata;
- registrazione sulla piattaforma di committenti, professionisti, imprese e persone fisiche;
- pubblicazione e consultazione delle domande e offerte di acquisto dei crediti;
- promozione del trasferimento dei crediti tramite enti e società regionali;
- promozione dell’acquisto di crediti da parte dei fornitori del sistema regionale, anche tramite operatori e mediatori finanziari iscritti negli albi della Banca d’Italia.
Gli acquisti devono comunque avvenire a condizioni di mercato e a un prezzo non superiore al valore nominale del credito.
Acquisto dei crediti da parte di enti e società regionali
La Regione promuove, attraverso i propri enti e società, l’acquisto annuale dei crediti dagli istituti di credito, ma solo per le rate immediatamente utilizzabili in compensazione con modello F24 nello stesso anno solare in cui avviene l’acquisto. L’operazione è limitata alle risorse proprie disponibili nei bilanci dei singoli enti.
La Regione deve inoltre stabilire criteri per valutare la capacità annua di compensazione tramite F24 degli enti e società coinvolti.
L’acquisto è subordinato a condizioni puntuali:
- l’istituto di credito deve fornire prova dell’acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richieste dagli artt. 119 e 121, comma 1-ter, del d.l. 34/2020;
- deve essere attestato che i crediti rivenduti derivano da interventi di efficientamento energetico o antisismici eseguiti da imprese con sede legale e operativa in Regione;
- deve risultare che gli interventi riguardano unità immobiliari ubicate nel territorio regionale;
- il requisito territoriale e temporale è riferito agli interventi iniziati dalla data di avvio fino alla data di entrata in vigore della legge.
Gli istituti di credito devono inoltre garantire il buon fine del credito e fornire idonea garanzia anche per eventi che rendano il credito inesistente o inutilizzabile in compensazione.
Convenzioni con gli istituti di credito
Per favorire ulteriormente la circolazione dei crediti, la Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito e/o con le loro associazioni di categoria. Attraverso tali intese, gli istituti possono utilizzare la corrispondente capienza fiscale a favore delle imprese regionali e procedere all’acquisto dei crediti derivanti da interventi di efficientamento energetico o antisismici su immobili ubicati in Regione, sempre per interventi avviati fino alla data di entrata in vigore della legge.
Reinvestimento delle plusvalenze
Le eventuali plusvalenze generate dagli acquisti effettuati dagli enti e società regionali devono essere reinvestite per acquistare nuovi crediti, restando ferme le condizioni previste per tali acquisti.
Attuazione amministrativa
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, deve disciplinare con propria deliberazione le modalità attuative della legge. La Regione può anche promuovere una convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione del trasferimento dei crediti.
Disciplina finanziaria
Gli oneri per la piattaforma elettronica e per le attività attuative sono coperti mediante specifiche autorizzazioni di spesa nel bilancio regionale 2023-2025, con utilizzo del fondo speciale regionale e, dal 2026, con lo stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio regionale.
Sono previsti in particolare:
- per la piattaforma elettronica, spese correnti di 10.000 euro per ciascuna annualità 2023 e 2024, e di 20.000 euro per il 2025; spese in conto capitale di 100.000 euro per il 2024;
- per la convenzione con l’Agenzia delle entrate, spese correnti di 50.000 euro per il 2023 e di 400.000 euro per ciascuna annualità 2024 e 2025.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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