L.R. Lazio 14/2023
Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio disciplina enoturismo e oleoturismo, individuando attività, operatori abilitati, requisiti, standard minimi, SCIA, elenco regionale, vigilanza, sanzioni e misure di promozione e sostegno. Prevede anche contributi e portale regionale. Efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR; per gli interventi finanziari sono previsti stanziamenti riferiti al 2026.
Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche nel Lazio
Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche
La legge regionale del Lazio definisce e regola le attività enoturistiche e oleoturistiche, integrandole nel quadro della diversificazione agricola regionale. Il provvedimento mira a valorizzare produzioni vitivinicole e olivicole, accoglienza turistica, promozione territoriale e qualità dei servizi, con applicazione limitata al territorio laziale.
Finalità e inquadramento normativo
La Regione riconosce il valore economico, culturale, paesaggistico e ambientale del turismo del vino e dell’olio. La disciplina è coordinata con la normativa statale in materia di enoturismo e oleoturismo, con i decreti ministeriali sui requisiti minimi di qualità e con la normativa regionale sulla diversificazione delle attività agricole.
Le attività di enoturismo e oleoturismo, se svolte da imprenditori agricoli singoli o associati, rientrano nelle attività multifunzionali della legge regionale sulla diversificazione agricola.
Definizioni e contenuto delle attività
L’enoturismo comprende, in sintesi, attività di conoscenza del vino nel luogo di produzione, visite a vigneti, cantine e strumenti di coltivazione, degustazione e vendita delle produzioni aziendali, anche con abbinamento di alimenti, oltre a iniziative didattiche e ricreative.
L’oleoturismo include attività analoghe riferite all’olio d’oliva: visite a oliveti, frantoi e strumenti di produzione, iniziative didattiche, formative, culturali e ricreative, degustazione e vendita delle produzioni aziendali, anche con abbinamento di alimenti.
Soggetti che possono esercitare l’attività
Possono svolgere enoturismo:
- imprenditori agricoli, singoli o associati, che coltivano la vite o trasformano e commercializzano prodotti vitivinicoli;
- cantine sociali cooperative e loro consorzi;
- imprese titolari di cantine che trasformano e/o commercializzano prodotti vitivinicoli;
- consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica o indicazione geografica.
Possono svolgere oleoturismo:
- imprenditori agricoli, singoli o associati, che coltivano olive o producono olio extravergine;
- oleifici sociali cooperativi e loro consorzi;
- imprese titolari di frantoi che trasformano e/o commercializzano prodotti olivicoli;
- consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle IGP dell’olio extravergine.
Per le imprese di cui alle lettere c) dei due ambiti, l’attività può essere esercitata anche da un soggetto connesso secondo la disciplina regionale sulla multimprenditorialità. Le imprese agricole che svolgono anche altre attività multifunzionali restano soggette alla normativa regionale di settore compatibile.
Sono esclusi i soggetti indicati dalla legge regionale sulla diversificazione agricola come non abilitati. È inoltre vietato l’uso delle denominazioni “enoturismo” e “oleoturismo”, o similari, come marchio, insegna o ragione sociale da parte di soggetti non operatori abilitati.
Requisiti soggettivi e professionali
Per svolgere le attività è necessaria la presenza del titolare, di un familiare coadiuvante, di un dipendente delegato, di un socio delegato o di un collaboratore esterno con conoscenza del territorio.
Per l’enoturismo sono ammessi, in alternativa:
- qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- laurea o laurea triennale/magistrale in materie agrarie o titolo equipollente;
- esperienza lavorativa almeno triennale presso imprese vitivinicole;
- attestato di frequenza di un corso di formazione previsto dalla legge;
- master universitario di primo o secondo livello in viticoltura, marketing del vino o enologia;
- titolo di enologo.
Per l’oleoturismo sono ammessi, in alternativa:
- qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- laurea o laurea triennale/magistrale in materie agrarie o titolo equipollente;
- esperienza lavorativa almeno triennale presso imprese oleovinicole;
- attestato di frequenza di un corso di formazione previsto dalla legge;
- master universitario di primo o secondo livello in olivicoltura o marketing dell’olio;
- iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.
Standard minimi di qualità
Gli operatori devono rispettare standard minimi di qualità, oltre ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In particolare:
- apertura minima di tre giorni a settimana, anche stagionale, includendo domeniche e festivi;
- strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- cartello all’ingresso con orari, servizio offerto e lingue parlate;
- sito o pagina web almeno in italiano e inglese;
- indicazione dei parcheggi;
- materiale informativo in almeno tre lingue, compreso l’italiano;
- promozione del territorio e delle produzioni tipiche, con riferimento anche a DOP, IGP e attrazioni locali;
- spazi dedicati e attrezzati per l’accoglienza;
- degustazione con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto.
È inoltre obbligatoria una polizza di responsabilità civile verso i visitatori.
Degustazione con somministrazione di alimenti
L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli e olivicoli per finalità di degustazione deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi, preparati dagli operatori, anche manipolati o trasformati e pronti al consumo. I prodotti devono essere prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche del Lazio.
Sono ammessi, in particolare:
- DOP, IGP, STG e prodotti di montagna;
- prodotti agroalimentari tradizionali del Lazio;
- prodotti di sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall’UE;
- prodotti biologici;
- prodotti con nome ed emblema di aree naturali protette;
- prodotti De.C.O.
È esclusa la somministrazione di preparazioni gastronomiche e, in ogni caso, qualsiasi attività che configuri un servizio di ristorazione.
Inizio dell’attività e procedimenti amministrativi
L’avvio dell’attività è subordinato, in via generale, alla presentazione di una SCIA al SUAP del comune competente, con contenuto comprensivo della notifica sanitaria.
Per gli operatori agricoli e cooperativi indicati dalla legge, la richiesta è presentata al SUAA, se istituito, o al Sistema autorizzativo per l’agricoltura nei casi previsti.
Se per avviare l’attività sono necessari interventi edilizi, infrastrutturali o rifunzionalizzazioni, il procedimento segue le modalità previste dalla normativa regionale sulla diversificazione agricola.
Le variazioni tecniche o amministrative seguono la disciplina vigente in base alla loro natura. In una fase iniziale, fino all’adozione delle disposizioni regolamentari attuative, l’inizio attività è presentato secondo la normativa vigente.
Elenco regionale degli operatori
La direzione regionale competente iscrive gli operatori in un elenco regionale, anche per finalità conoscitive, promozionali e di controllo. L’elenco distingue:
- operatori agricoli e cooperativi in sezioni tipologiche dedicate;
- imprese e consorzi di cui alle lettere c) e d) in una sezione specifica.
L’elenco contiene i dati anagrafici, le sedi, le principali caratteristiche dell’attività e i riferimenti del procedimento amministrativo. È aggiornato in caso di sospensione, cessazione o cancellazione volontaria. I comuni o i SUAP comunicano i dati entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale regionale.
Formazione, promozione e sostegno
La Regione promuove iniziative di formazione, informazione, divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori e dei loro collaboratori, anche tramite protocolli con le università del territorio.
Sono previsti corsi specifici per ottenere gli attestati di frequenza richiesti tra i requisiti professionali. I corsi possono essere organizzati da associazioni di categoria, ordini, collegi professionali, agenzie formative o altri soggetti abilitati, ma devono essere svolti da enti accreditati presso la Regione.
La Regione favorisce la collaborazione tra operatori iscritti nell’elenco per creare percorsi enoturistici e oleoturistici e integrare i servizi territoriali. È previsto un portale regionale con i dati delle attività rurali aziendali e dei percorsi promossi, nonché supporto agli operatori anche attraverso strumenti del PSR o di altri programmi europei.
Il supporto può essere rivolto anche agli operatori che non hanno ancora presentato la SCIA, per favorire l’aggregazione e il raggiungimento degli standard minimi di qualità.
La promozione può integrarsi con cammini religiosi, ippovie, cicloturismo, altre iniziative di conoscenza del territorio e attività come la birra artigianale. Può riguardare anche olivi monumentali e territori iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici.
La Regione può concedere contributi per lo sviluppo e il consolidamento, anche strutturale e infrastrutturale, delle attività iscritte nell’elenco e di quelle di diversificazione agricola presenti nel portale, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato e secondo criteri definiti dal regolamento attuativo.
Vigilanza, controlli e provvedimenti restrittivi
La vigilanza e il controllo spettano alla direzione regionale competente e al comune territorialmente interessato, ferma restando la competenza delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza.
Per gli operatori agricoli e cooperativi si applicano le modalità di controllo previste dalla normativa sulla diversificazione agricola; per i soggetti connessi, quelle previste dalla disciplina regionale sul governo del territorio; per le imprese e i consorzi non agricoli, si applicano le specifiche modalità della legge.
La direzione regionale effettua i controlli secondo un piano dei controlli e annota sospensioni, cessazioni e sanzioni nei registri regionali. Il comune dispone i provvedimenti di sospensione, divieto di esercizio e sanzioni pecuniarie.
Se mancano uno o più requisiti, il comune dispone la cessazione dell’attività. Se mancano gli standard minimi, concede fino a 30 giorni per adeguarsi e può sospendere l’attività; in caso di violazione ripetuta dispone la cessazione. La cessazione volontaria comporta la cancellazione dall’elenco.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni pecuniarie per diverse violazioni:
- esercizio senza inizio attività: da 250 a 500 euro, con cessazione dell’attività e divieto di ripresentare la SCIA prima di tre mesi;
- violazioni relative ai soggetti connessi e alle modalità previste dalla legge: da 1.500 a 10.000 euro;
- esercizio in assenza di requisiti o standard minimi: da 500 a 3.000 euro;
- mancato rispetto delle modalità di esercizio, mancata esposizione del provvedimento di inizio attività, uso di prodotti non conformi: da 250 a 1.500 euro;
- uso abusivo delle denominazioni enoturismo o oleoturismo: da 1.000 a 5.000 euro.
Per l’uso di prodotti non conformi è applicabile la diffida prevista dalla normativa statale sul settore agricolo. I proventi delle sanzioni spettano integralmente ai comuni. Restano ferme le sanzioni previste da altre norme speciali e la responsabilità penale.
Regolamento attuativo
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale adotta un regolamento attuativo, sentita la commissione consiliare competente e il tavolo regionale della diversificazione agricola. Il regolamento disciplina, tra l’altro:
- documentazione sui requisiti;
- polizza assicurativa;
- SCIA e modulistica;
- dati da trasmettere dai comuni o SUAP;
- raccordo tra l’elenco regionale e l’elenco dei soggetti connessi;
- formazione;
- supporto alla promozione;
- criteri per i contributi;
- modalità di vigilanza e controllo;
- cessazione e sospensione;
- caratteristiche igienico-sanitarie.
Per gli operatori agricoli e cooperativi indicati dalla legge, il regolamento costituisce regolamento attuativo della disciplina regionale sulla diversificazione agricola.
Modifiche normative e rinvii
La legge modifica la disciplina regionale sul governo del territorio inserendo l’enoturismo e l’oleoturismo tra le attività considerate. Per quanto non espressamente previsto, rinvia alla legge regionale sulla diversificazione agricola, in quanto compatibile.
Disposizioni finanziarie e monitoraggio
La Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sugli obiettivi, sulle risorse impiegate e sui beneficiari dei contributi.
Gli oneri per formazione, sostegno alle imprese e portale sono coperti da fondi regionali dedicati, con stanziamenti previsti per il 2026 sia in parte corrente sia in conto capitale, ciascuno pari a 1.000.000 euro. Possono concorrere anche altre risorse regionali già previste in leggi settoriali su strade del vino e dell’olio, turismo, cammini e mobilità nuova, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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