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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24346/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Deposito dell'atto di appello entro il termine (18/07/2024) tramite PEC inviata a indirizzi diversi da quello specificamente richiamato dall'ufficio; il difensore sostiene di essere stato indotto in errore dalle indicazioni fornite dalla Cancelleria e chiede la restituzione nel termine per il deposito dell'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur non aderendo pienamente alle argomentazioni del ricorrente, la Corte ha accertato che gli indirizzi PEC ai quali l'impugnazione era stata inviata il 18/07/2024 erano riferibili allo stesso ufficio e risultavano nell'elenco del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati pubblicato sul Portale del Ministero della Giustizia. Ne consegue che l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, è stata annullata senza rinvio e Nicoletta Luciano è stata restituita nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Salerno del 3/7/2024; il termine decorrerà dalla comunicazione del provvedimento della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. in legge 18/12/2020 n.176

    inammissibilità dell'impugnazione "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati"

    La Corte evidenzia che tale sanzione opera solo se l'atto è inviato a un indirizzo PEC non ricompreso nell'allegato direttoriale del DGSIA; l'invio a un diverso indirizzo PEC comunque riferibile allo stesso ufficio non determina automaticamente l'inammissibilità.

  • art. 87-bis d.lgs. 10/10/2022 n.150, come modificato dalla legge di conversione 30/12/2022 n.199

    prevede la possibilità del deposito con valore legale presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e stabilisce ipotesi di inammissibilità (tra cui: b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo PEC non presente nel registro generale; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile, secondo il provvedimento del Direttore generale, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato)."

    La norma transitoria pone il criterio della "riferibilità" dell'indirizzo PEC all'ufficio: l'inammissibilità si realizza solo se l'indirizzo non risulta riconducibile all'ufficio destinatario secondo il provvedimento direttoriale.

  • Provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) e Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia

    elenco degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi

    Rappresenta l'elenco ufficiale cui fare riferimento per valutare se un indirizzo PEC sia riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento; se l'indirizzo utilizzato è incluso in tale elenco e attribuibile allo stesso ufficio, l'atto non deve essere dichiarato inammissibile per il solo motivo dell'invio a un diverso indirizzo PEC.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.5, n.24953 del 10/05/2021, Garcia; Sez.6, n.4633 del 09/11/2023, Cutrignelli)

    principi giurisprudenziali sull'interpretazione dell'inammissibilità per invio a PEC non prevista

    Decisioni precedenti hanno chiarito che l'inammissibilità non sussiste quando l'atto è inviato a un indirizzo PEC diverso ma comunque compreso nell'elenco direttoriale o riferibile allo stesso ufficio; la Cassazione riprende e applica questo orientamento.

Massime di principio

  • L'invio dell'atto di impugnazione a un indirizzo PEC diverso da quello indicato è da valutare rispetto all'elenco ufficiale del DGSIA: se l'indirizzo utilizzato risulta riferibile allo stesso ufficio nell'elenco direttoriale, l'atto non deve essere dichiarato inammissibile per questo solo motivo.
  • Prima di depositare tramite PEC occorre verificare l'elenco pubblicato dal DGSIA sul Portale del Ministero della Giustizia; l'assenza di verifica espone al rischio di inammissibilità se l'indirizzo non è riconducibile all'ufficio.
  • Se l'invio iniziale è avvenuto entro termine a un indirizzo PEC riferibile allo stesso ufficio, un successivo invio al PEC "corretto" oltre il termine non impedisce il riconoscimento della tempestività dell'impugnazione.
  • Se il primo invio è stato effettuato entro termine ma verso un indirizzo non riferibile o non presente nell'elenco DGSIA, l'impugnazione può risultare inammissibile: in tal caso la possibilità di ottenere la restituzione del termine dipende dalle circostanze fattuali e dall'eventuale prova di indicazioni fuorvianti da parte della Cancelleria.
  • Conservare tutte le ricevute di spedizione e consegna PEC e ogni comunicazione della Cancelleria: tali prove sono essenziali per chiedere la restituzione in caso di contestazioni sulla correttezza del deposito.
  • Nel formulare istanza di restituzione nel termine, conviene argomentare sia sul principio del favor impugnationis (interpretazione sostanzialistica degli istituti processuali) sia sulla effettiva riferibilità dell'indirizzo PEC utilizzato rispetto all'ufficio destinatario.

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