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Parere

Parere n. 1078/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto dal signor Singh Mohan contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato n. p-na/l/q/2023/190108 del 6 agosto 2025.

Giustizia amministrativa202600160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del 6 agosto 2025 di revoca del nulla osta per lavoro subordinato n. p-na/l/q/2023/190108.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta per lavoro subordinato, deducendo, con un unico motivo, la violazione della disciplina del decreto flussi e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti. Ha sostenuto che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse imputabile all’amministrazione, la quale avrebbe convocato il lavoratore e il datore di lavoro tardivamente e con inviti recanti date diverse, inducendoli in errore. Ha inoltre sostenuto che, venuto meno l’interesse del datore di lavoro all’assunzione, avrebbe dovuto essergli rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorso poneva preliminarmente la questione della tempestività, essendo stato notificato il 16 gennaio 2026 contro un provvedimento comunicato il 6 agosto 2025.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, poiché notificato oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971. Il termine, decorrente dalla comunicazione del provvedimento del 6 agosto 2025, è scaduto il 4 dicembre 2025; la notificazione del ricorso è invece avvenuta il 16 gennaio 2026. La Sezione ha precisato che nel procedimento per ricorso straordinario non si applica la sospensione feriale dei termini. In ogni caso, ha ritenuto il ricorso infondato nel merito: la domanda di nulla osta era incompleta e la documentazione mancante non era stata integrata né nel procedimento amministrativo né nel procedimento giustiziale. Non sussistevano inoltre i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto per l’interruzione di un rapporto già instaurato o per la mancata instaurazione dovuta a cause di forza maggiore, non ravvisate nel caso concreto. L’istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso è stato notificato il 16 gennaio 2026, oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento del 6 agosto 2025 e scaduto il 4 dicembre 2025. Nel ricorso straordinario non opera la sospensione feriale dei termini.

Incompletezza della domanda di nulla osta

La domanda era incompleta e gli interessati non hanno prodotto la documentazione mancante né durante il procedimento amministrativo né nel procedimento giustiziale; la revoca risulta pertanto comunque non superata nel merito.

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Non ricorrevano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, riferiti all’interruzione di un rapporto di lavoro già instaurato o alla mancata instaurazione dovuta a cause di forza maggiore, quali il decesso del datore di lavoro o la cessazione dell’attività economica.

Istanza cautelare

La domanda di sospensione è stata assorbita in ragione della declaratoria di irricevibilità e dell’infondatezza nel merito.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971

    termine decadenziale di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza

    Il termine per proporre il ricorso straordinario è decadenziale e decorre dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dell’atto; nel caso concreto il ricorso notificato oltre il termine è irricevibile.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998

    È richiamato nel provvedimento di revoca con riferimento alla documentazione attestante la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    il nulla osta al lavoro è revocato qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo Sportello unico nel termine di 8 giorni dall’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale

    La mancata trasmissione del contratto di soggiorno nel termine previsto costituisce presupposto di revoca del nulla osta.

  • art. 47 c.c.

    È richiamato in relazione alla convocazione degli interessati trasmessa al domicilio eletto.

  • d.P.C.M. recante il decreto flussi

    La sua violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la censura non è stata accolta, anche per la tardività del ricorso e, comunque, per l’incompletezza della domanda.

  • Consiglio di Stato, Sez. I, 26 gennaio 2026, n. 187

    È richiamato quale precedente sulla non applicabilità della sospensione feriale dei termini nel procedimento per ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971 decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato ed è soggetto a decadenza; la sospensione feriale dei termini non si applica.
  • La notificazione del ricorso straordinario oltre il termine decadenziale comporta l’irricevibilità del ricorso, indipendentemente dall’esame della fondatezza delle censure nel merito.
  • La mancata integrazione della documentazione necessaria al rilascio del nulla osta, sia nel procedimento amministrativo sia nel procedimento giustiziale, impedisce di superare il difetto dei requisiti documentali posti a fondamento della revoca.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, secondo il parere, l’interruzione di un rapporto di lavoro già instaurato oppure la mancata instaurazione del rapporto per cause di forza maggiore; non è sufficiente il mero venir meno dell’interesse del datore di lavoro all’assunzione.

Revoca del nulla osta per lavoro subordinato e ricorso straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un lavoratore cittadino indiano contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 6 agosto 2025, con il quale era stato revocato il nulla osta per lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura di ingresso per lavoro. Il ricorso conteneva anche un’istanza di sospensione cautelare.

Premesse procedimentali

Il nulla osta era stato richiesto da un datore di lavoro per consentire l’assunzione del ricorrente ed era stato rilasciato il 31 gennaio 2024. Dopo l’ingresso del lavoratore in Italia, lo Sportello unico per l’immigrazione aveva comunicato, il 7 luglio 2025, l’avvio del procedimento di revoca per assenza dei requisiti normativi.

Il decreto di revoca indicava, tra le ragioni ostative, la mancata produzione dei documenti di riconoscimento del lavoratore, della comunicazione relativa all’ospitalità, del certificato o della ricevuta di richiesta di idoneità alloggiativa, dell’asseverazione prevista dalla normativa richiamata, della documentazione sulla verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale e del contratto di soggiorno. Quest’ultimo non era stato trasmesso allo Sportello unico entro il termine previsto dall’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998.

Motivo di ricorso

Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina del decreto flussi e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti. Ha sostenuto che l’amministrazione fosse rimasta inattiva per oltre un anno e avesse inviato convocazioni per date diverse, determinando confusione nel lavoratore e nel datore di lavoro. Secondo il ricorrente, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno sarebbe stata imputabile esclusivamente allo Sportello unico, anche perché il datore di lavoro avrebbe successivamente perso interesse all’assunzione. Da ciò sarebbe derivato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Tardività del ricorso

La Sezione ha esaminato preliminarmente la ricevibilità del ricorso. L’art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971 stabilisce il termine decadenziale di 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato.

Il provvedimento era stato comunicato il 6 agosto 2025, mentre il ricorso è stato notificato tramite PEC soltanto il 16 gennaio 2026. Il termine è quindi scaduto il 4 dicembre 2025. La Sezione ha inoltre richiamato il principio, ritenuto pacifico, secondo cui la sospensione feriale dei termini non si applica al procedimento per ricorso straordinario.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile.

Valutazione nel merito

Pur ritenendo assorbente la tardività, il Consiglio di Stato ha comunque rilevato l’infondatezza del ricorso. La domanda di nulla osta risultava incompleta e gli interessati non avevano integrato la documentazione richiesta né durante il procedimento amministrativo né nel procedimento giustiziale.

La Sezione ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale titolo è stato ricondotto ai casi in cui il rapporto di lavoro, già instaurato, si interrompa successivamente oppure in cui la mancata instaurazione del rapporto dipenda da cause di forza maggiore, come il decesso del datore di lavoro o la cessazione dell’attività economica dell’impresa. Secondo il parere, tali circostanze non risultavano presenti.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato irricevibile e comunque infondato. L’istanza cautelare è stata assorbita dalla decisione sul ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

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