Sentenza del 22/12/2016 n. 26700 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola aveva impugnato quattro intimazioni di pagamento, contestando la validità della notifica delle relative cartelle di pagamento. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi, ritenendo non provata la regolare notificazione; la Commissione Tributaria Regionale aveva poi accolto l'appello di Equitalia solo limitatamente a una intimazione. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, la violazione delle norme sulle notificazioni, sostenendo che la consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario, con sottoscrizione dell'avviso di ricevimento nello spazio riservato al destinatario o a persona delegata, dovesse considerarsi notifica a mani proprie anche se non era stata indicata o barrata la qualifica del consegnatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto valida la notifica delle cartelle, qualificandola come effettuata a mani proprie del destinatario, poiché l'atto era stato consegnato all'indirizzo corretto e l'avviso di ricevimento era stato sottoscritto nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata. L'omessa indicazione della qualifica del consegnatario e la mancata selezione della relativa casella non determinano, di per sé, la nullità della notifica. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato da Equitalia per denunciare l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello sulla ritenuta irregolarità della notifica. Il motivo è stato assorbito, perché la Corte ha accolto il secondo motivo.
Art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova concernente la regolarità della notificazione.
Art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione degli elementi probatori sulla consegna e sulla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.
Artt. 139, 145 e 160 c.p.c.
Le norme disciplinano le modalità di notificazione e le conseguenze delle relative irregolarità. La Corte ha escluso che la mancata indicazione della qualifica del consegnatario integrasse una causa di nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c.
Art. 7 della legge n. 890 del 1982
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2 la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso.
Secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte, la consegna all'indirizzo del destinatario e la sottoscrizione nello spazio riservato al destinatario o a persona delegata consentono di presumere la consegna a mani proprie, salvo prova contraria o querela di falso. Non sono decisive né la grafia illeggibile né la mancata barratura della casella relativa alla qualità del consegnatario.
Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per la disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento. La validità della notifica è stata valutata applicando i principi generali della notificazione a mezzo posta.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene consegnato all'indirizzo del destinatario e l'avviso di ricevimento è firmato nello spazio riservato al destinatario o a persona delegata, la notifica può essere considerata validamente eseguita a mani proprie anche se non è indicata la qualifica del firmatario.
- La mancata barratura della casella relativa al destinatario o alla persona delegata, da sola, non comporta necessariamente la nullità della notificazione.
- La validità della notifica può essere superata solo fornendo prova concreta che il piego sia stato consegnato a una persona diversa da quelle abilitate oppure contestando formalmente la genuinità della sottoscrizione mediante querela di falso, quando necessario.
- Nelle notifiche a società, la consegna presso la sede o l'indirizzo corretto e la firma dell'avviso nello spazio destinato al destinatario possono essere sufficienti a ritenere perfezionata la notificazione, anche senza una precisa indicazione del rapporto tra il firmatario e la società.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito della pretesa tributaria: stabilisce soltanto il principio sulla validità della notifica e rimette al giudice di rinvio la decisione sulle ulteriori questioni e sulle spese.
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