Ordinanza n. 1908/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento in data 27.4.2026 (successivamente conosciuto), con cui il Dirigente della Direzione 7 ha concluso negativamente la conferenza di servizi indetta ai fini del rilascio della sanatoria chiesta dalla società ricorrente al fine di regolarizzare un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche; b) della nota della Direzione 5 prot. n. 26175 del 17.2.2026 e prot. SUAP n. 25915 del 17.2.2026 (solo adesso divenuta lesiva); c) della nota della Soprintendenza ABAP per l’Area Metropoli-tana di Napoli prot. n. 26614 del 18.2.2026 e prot. SUAP n. 27438 del 19.2.2026 (solo adesso divenuta lesiva); d) della nota della Direzione 8 prot. n. 28075 del 20.2.2026 e prot. SUAP n. 28467 del 20.2.2026 (solo adesso divenuta lesiva); e) della nota dell’A.R.P.A. Campania prot. n. 32898 del 3.3.2026 (solo adesso divenuta lesiva); f) dell’ordinanza n. 85 del 17.2.2026, con cui il Dirigente della Direzione 5 ha intimato la demolizione dell’infrastruttura (solo adesso divenuta lesiva); g) per quanto possa occor-rere, della comunicazione di denuncia trasmessa dalla Polizia Municipale con nota prot. n. 25049 del 15.2.2026 (solo adesso divenuta lesiva); h) di ogni altro atto anteriore, con-nesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito delle censure rivolte agli atti impugnati. Ha autorizzato la rinnovazione della notificazione del ricorso, da effettuarsi entro il 13 luglio 2026, riservando alla successiva udienza ogni valutazione sulle eccezioni processuali sollevate dal controinteressato. Il giudizio è stato rinviato all'udienza del 23 luglio 2026 per il prosieguo.
Atto impugnato: esito negativo della conferenza di servizi relativa alla sanatoria di un'infrastruttura per comunicazioni elettroniche, unitamente agli atti presupposti e all'ordinanza di demolizione dell'infrastruttura
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 27 aprile 2026 con cui il dirigente comunale ha concluso negativamente la conferenza di servizi indetta per il rilascio della sanatoria di un'infrastruttura per comunicazioni elettroniche. Sono stati altresì impugnati, quali atti divenuti lesivi secondo la prospettazione ricorrente, varie note comunali, della Soprintendenza, della Direzione comunale competente e dell'ARPA Campania, nonché l'ordinanza comunale di demolizione e una comunicazione della polizia municipale. All'udienza camerale il difensore della ricorrente ha chiesto un termine per rinnovare la notificazione del ricorso, effettuata a mezzo posta anziché tramite PEC. Il controinteressato ha sollevato eccezioni processuali, sulle quali il Tribunale ha riservato ogni valutazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della trattazione camerale della domanda cautelare; l'ordinanza, tuttavia, non formula alcuna valutazione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
Massime di principio
- La rinnovazione della notificazione del ricorso può essere autorizzata dal giudice amministrativo quando la parte ne faccia richiesta in udienza, con assegnazione di un termine perentorio e rinvio della causa per il prosieguo.
- Quando siano state sollevate eccezioni processuali e il giudice intenda riservarne l'esame, la pronuncia interlocutoria può limitarsi a disporre la rinnovazione della notificazione e a rinviare la trattazione, senza decidere la domanda cautelare o il merito.
Come è indicizzato
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