Sentenza n. 15174/2026 - Roma, Sezione 2
Ricorso per ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 6199/2025 pubblicata il 27 marzo 2025, notificata il 31 marzo 2025 e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9148/2025 a sua volta pubblicata il 19 novembre 2025 e notificata il 26 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In ottemperanza, la nota del 23 febbraio 2026 che ha rettificato la decorrenza dell’incarico di Responsabile di singola o più attività di Reparto, fissandola al 9 gennaio 2026 anziché al 16 luglio 2024; in via subordinata, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota e il risarcimento del danno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione delle sentenze del TAR Lazio n. 6199/2025 e del Consiglio di Stato n. 9048/2025, che avevano annullato, nei limiti del suo interesse, la graduatoria della procedura di progressione verticale e la clausola sui punteggi per l’esperienza professionale. Roma Capitale aveva ricalcolato il punteggio, ammesso il ricorrente alla progressione e assunto il dipendente con decorrenza giuridica ed economica dal 16 luglio 2024, data riconosciuta agli altri vincitori. Il ricorrente ha contestato la successiva rettifica che ha posticipato al 9 gennaio 2026 la decorrenza dell’incarico di Responsabile di singola o più attività di Reparto, deducendo violazione ed elusione del giudicato e violazione di numerose disposizioni del c.p.a., della l. 241/1990, del d.lgs. 165/2001, del CCNL e del regolamento comunale sulle progressioni, oltre a eccesso di potere per sviamento, ingiustizia, irrazionalità, difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione. Ha inoltre lamentato la violazione delle garanzie partecipative e delle regole sull’autotutela. In subordine ha chiesto l’annullamento della nota del 23 febbraio 2026 e, se non gli fosse riconosciuta la decorrenza economica dell’incarico dal 16 luglio 2024, il risarcimento delle differenze retributive e contributive per il periodo 16 luglio 2024–9 gennaio 2026. Roma Capitale ha eccepito l’improcedibilità dell’ottemperanza per l’avvenuta esecuzione delle sentenze e il difetto di giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa all’incarico e all’inquadramento, contestando inoltre che l’attribuzione dell’incarico discendesse automaticamente dalla progressione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di ottemperanza: le determinazioni del 18 e 29 dicembre 2025 avevano dato esecuzione al giudicato correggendo il punteggio, inserendo il ricorrente tra i vincitori e disponendone l’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 16 luglio 2024. Il giudicato riguardava la correzione del punteggio e l’esito della procedura, non l’assunzione, l’inquadramento o il successivo incarico di reparto; non era quindi possibile ricavare dalla sentenza un comando puntuale sulla decorrenza di quello specifico incarico né ravvisare, rispetto ad esso, violazione o elusione del giudicato. Quanto alla contestazione della nota del 23 febbraio 2026 e dell’inquadramento iniziale, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario: una volta intervenuta l’assunzione nel rapporto di lavoro contrattualizzato, le questioni sull’inquadramento giuridico ed economico, compresa la decorrenza dell’incarico, attengono ai diritti dei lavoratori. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La domanda risarcitoria non è stata decisa: il rito è stato convertito in ordinario e il giudizio proseguirà davanti al TAR con fissazione di un’udienza pubblica. Le spese di questa fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
dichiara il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con riguardo alla contestazione del provvedimento del 23.02.2026 e dell’inquadramento/iniziale del ricorrente;
La declinatoria di giurisdizione consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario secondo il meccanismo previsto dall’art. 11 c.p.a.
art. 112 c.p.a.
Tale verifica, tuttavia, può e deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il che implica una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività che il Giudice dell’ottemperanza può comunque compiere esclusivamente sulla base della sequenza petitum - causa petendi - motivi - decisum.
Il giudice dell’ottemperanza deve ricostruire il contenuto precettivo del giudicato entro il quadro processuale della decisione da eseguire e sulla base della sequenza tra domanda, causa petendi, motivi e decisum; non può estendere il comando a questioni estranee al giudizio definito.
art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001
Fermo quanto sopra, vi è poi da rilevare che, nel rapporto di lavoro contrattualizzato, tutto ciò che resta a valle del provvedimento di assunzione dei vincitori di una Procedura di progressione rientra, comunque, nella materia dei diritti dei lavoratori, sulla quale questo Giudice – come correttamente eccepito – difetta di giurisdizione.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, le controversie relative alle vicende del rapporto successive all’assunzione, quali inquadramento e incarichi, rientrano nella tutela dei diritti dei lavoratori e non nella giurisdizione amministrativa.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Fermo quanto sopra, vi è poi da rilevare che, nel rapporto di lavoro contrattualizzato, tutto ciò che resta a valle del provvedimento di assunzione dei vincitori di una Procedura di progressione rientra, comunque, nella materia dei diritti dei lavoratori, sulla quale questo Giudice – come correttamente eccepito – difetta di giurisdizione.
Le questioni relative all’inquadramento e agli incarichi successivi all’assunzione nell’ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato appartengono alla materia dei diritti dei lavoratori, devoluta al giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell’esatto adempimento richiede l’interpretazione del giudicato entro il quadro fattuale e giuridico del giudizio definito, sulla base della sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum; il comando non può essere esteso a profili estranei alle domande e alle questioni decise.
- Il giudicato che annulla l’esito di una procedura selettiva per l’erronea attribuzione di punteggi impone all’amministrazione di correggere la valutazione e di attribuire le conseguenti utilità riconosciute al vincitore, ma non contiene, in assenza di una decisione sul punto, un comando specifico relativo a incarichi successivi o all’inquadramento nel rapporto di lavoro.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, le controversie sull’inquadramento giuridico ed economico e sugli incarichi successivi al provvedimento di assunzione attengono ai diritti del lavoratore e sono devolute al giudice ordinario.
- La domanda risarcitoria che non viene definita insieme alla pronuncia non definitiva può essere trattata separatamente previa conversione del rito e fissazione di un’apposita udienza.
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