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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2115

Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento mira a promuovere l’uso dei mercati di crescita per le PMI, riducendo gli oneri amministrativi e introducendo semplificazioni mirate per gli emittenti quotati su tali mercati. Modifica in particolare la disciplina sugli abusi di mercato e quella del prospetto, oltre a prevedere un monitoraggio del funzionamento di tali mercati tramite un gruppo di esperti. Il legislatore UE interviene anche su liquidità, informativa privilegiata, insider list e passaggi dal mercato di crescita per le PMI al mercato regolamentato, con l’obiettivo di facilitare la raccolta di capitali da parte delle imprese in crescita.

Regolamento che modifica MAR, prospetto UE e MiFID II per facilitare e rendere più attrattivi i mercati di crescita per le PMI, introducendo semplificazioni informative e misure a favore della liquidità e della transizione al mercato regolamentato.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, nonché, per specifiche modifiche, agli emittenti e ai partecipanti al mercato delle quote di emissione soggetti al regolamento (UE) n. 596/2014 e agli emittenti che rientrano nel regolamento (UE) 2017/1129 in materia di prospetto. Le misure incidono anche sugli intermediari/fornitori di liquidità, sui gestori di mercato o imprese di investimento che gestiscono mercati di crescita per le PMI, sulle persone che agiscono a nome o per conto degli emittenti e, in alcuni casi, sugli Stati membri che possono introdurre requisiti più ampi sugli elenchi di insider per ragioni di integrità del mercato. Si applica nell’Unione e nello SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, si applica dal 31 dicembre 2019, salvo l’articolo 1 che si applica dal 1° gennaio 2021.

Regolamento (UE) 2019/2115: promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI

Il regolamento interviene in un quadro di politiche dell’Unione dei mercati dei capitali volto a ridurre la dipendenza dal credito bancario e ad aumentare l’accesso delle PMI ai finanziamenti di mercato. Il legislatore constata che gli emittenti quotati sui mercati di crescita per le PMI sopportano costi e oneri amministrativi non ancora sufficientemente differenziati rispetto ad altre sedi di negoziazione, con effetti negativi sull’attrattività di tali mercati.

Finalità e logica dell’intervento

L’obiettivo è rafforzare l’attrattiva dei mercati di crescita per le PMI attraverso una riduzione selettiva degli adempimenti, senza indebolire il livello di tutela dei mercati regolamentati. Le misure sono pensate per tutti gli emittenti ammessi alla negoziazione su tali mercati, non solo per le PMI in senso stretto, poiché la normativa di settore consente che fino al 50% degli emittenti di un mercato di crescita per le PMI non sia costituito da PMI.

Modifiche al regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato

Private placement di obbligazioni

Viene chiarito che la comunicazione di informazioni a investitori qualificati, quando finalizzata alla negoziazione delle condizioni contrattuali di un’emissione obbligazionaria da parte di un emittente quotato, non integra un sondaggio di mercato e non costituisce divulgazione illecita di informazioni privilegiate. La comunicazione è ammessa come esercizio normale dell’attività, purché gli investitori destinatari siano informati per iscritto degli obblighi applicabili e delle relative sanzioni.

Contratti di liquidità

Per gli emittenti ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI viene creato un quadro unionale per i contratti di liquidità sulle azioni. L’ammissibilità è subordinata al rispetto dei criteri del MAR e del regolamento delegato (UE) 2016/908, all’uso di un modello UE di contratto, all’autorizzazione del fornitore di liquidità e alla sua registrazione come membro del mercato, nonché alla conferma scritta del gestore del mercato o dell’impresa di investimento che gestisce il mercato. L’emittente deve poter dimostrare in ogni momento il rispetto continuativo delle condizioni; il contratto deve essere messo a disposizione dell’autorità competente su richiesta.

Ritardo dell’informazione privilegiata

Per gli emittenti quotati solo in un mercato di crescita per le PMI, l’obbligo di motivare per iscritto all’autorità competente il ritardo nella diffusione dell’informazione privilegiata diventa meno gravoso: la spiegazione è fornita solo su richiesta. Se l’emittente è in grado di giustificare il ritardo, non deve neppure conservare la registrazione della spiegazione.

Insider list

La disciplina degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate viene semplificata. Emittenti e soggetti che agiscono per loro conto devono redigere, aggiornare tempestivamente, conservare per almeno cinque anni e trasmettere su richiesta l’elenco, assicurando che gli interessati prendano atto per iscritto degli obblighi e delle sanzioni. Per gli emittenti dei mercati di crescita per le PMI, la regola generale consente un elenco ristretto alle sole persone con accesso regolare alle informazioni privilegiate; gli Stati membri possono però imporre elenchi più ampi per specifiche esigenze di integrità del mercato. L’ESMA deve definire il formato proporzionato di tali elenchi più ampi.

Disclosure delle operazioni dei PDMR

Il termine di pubblicazione delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e dalle persone a loro strettamente legate viene portato a due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, sia per gli emittenti sia per i partecipanti al mercato delle quote di emissione.

Delega alla Commissione

La delega di poteri per atti delegati prevista da varie disposizioni del MAR è conferita per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2019, con rinnovo tacito salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio.

Modifiche al regolamento (UE) 2017/1129 sul prospetto

Esenzioni e casi speciali di operazioni straordinarie

Il regolamento circoscrive alcune esenzioni dal prospetto ai soli titoli di capitale e a determinate condizioni, in particolare quando i titoli sono fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione prima dell’operazione oppure quando vi sia approvazione preventiva del documento da parte dell’autorità competente nei casi pertinenti. Per fusioni e scissioni, l’esenzione opera solo se non si tratta di acquisizione inversa e se i titoli interessati erano già ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

Prospetto semplificato per chi transita verso il mercato regolamentato

Viene ampliata l’area di applicazione del prospetto semplificato. Possono usarlo gli emittenti con titoli di capitale ammessi da almeno 18 mesi in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI che emettano strumenti diversi dalle azioni, nonché gli emittenti che, dopo almeno due anni di negoziazione in un mercato di crescita per le PMI e con pieno rispetto degli obblighi di comunicazione e segnalazione, chiedano l’ammissione su un mercato regolamentato di titoli fungibili con quelli già emessi. Per questi casi sono previste regole specifiche sulle informazioni finanziarie da fornire e sui riferimenti agli IFRS o al diritto nazionale applicabile.

Contenuto del prospetto e requisiti finanziari

Per i titoli di capitale, compresi quelli che danno accesso a titoli di capitale, il prospetto semplificato deve includere la dichiarazione sul capitale circolante, la dichiarazione di mezzi propri e indebitamento, l’informativa su conflitti di interesse e operazioni con parti correlate, i principali azionisti e, se del caso, le informazioni finanziarie pro forma. L’allegato V viene adeguato per circoscrivere la dichiarazione di mezzi propri e indebitamento alle società con capitalizzazione di mercato superiore a 200 000 000 EUR.

Nuova ipotesi di prospetto UE della crescita

Per facilitare le offerte pubbliche connesse all’ammissione su un mercato di crescita per le PMI, viene prevista una nuova casistica per il prospetto UE della crescita: può essere utilizzato anche da emittenti diversi dalle PMI che facciano un’offerta pubblica di azioni e contestualmente chiedano l’ammissione di tali azioni a un mercato di crescita per le PMI, se non hanno già azioni ammesse su tale mercato e se il valore complessivo dell’operazione resta inferiore a 200 000 000 EUR.

Modifica della direttiva 2014/65/UE e monitoraggio dei mercati

La Commissione deve istituire entro l’1 luglio 2020 un gruppo di esperti composto dalle parti interessate per monitorare il funzionamento e il successo dei mercati di crescita per le PMI. Il gruppo deve pubblicare la propria relazione entro l’1 luglio 2021.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 dicembre 2019. Le modifiche all’articolo 1, relative al MAR, decorrono però dal 1° gennaio 2021.

Disposizioni principali

Comunicazione a investitori qualificati nell’ambito di private placement

Integra l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 stabilendo che la comunicazione di informazioni a investitori qualificati, ai fini della negoziazione delle condizioni di un’emissione di obbligazioni di un emittente ammesso a negoziazione, non costituisce sondaggio di mercato né divulgazione illecita di informazioni privilegiate, se rivolta esclusivamente a investitori qualificati ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129. L’emittente, o il soggetto che agisce per suo conto, deve far prendere atto per iscritto agli investitori degli obblighi giuridici e regolamentari e delle sanzioni applicabili.

Contratti di liquidità per i mercati di crescita per le PMI

Introduce nell’articolo 13 del MAR un quadro specifico per i contratti di liquidità delle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI. I contratti sono ammessi se rispettano i criteri del paragrafo 2 e del regolamento delegato (UE) 2016/908, sono redatti secondo il modello UE, il fornitore di liquidità è autorizzato e registrato come membro del mercato e il gestore del mercato conferma per iscritto l’accettazione del contratto. L’ESMA deve elaborare il modello contrattuale e presentare i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro l’1 settembre 2020.

Ritardo della pubblicazione di informazioni privilegiate

Modifica l’articolo 17 del MAR prevedendo che l’emittente i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione solo in un mercato di crescita per le PMI fornisca all’autorità competente una spiegazione scritta del ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate solo su richiesta. Finché l’emittente è in grado di giustificare il ritardo, non deve conservare la registrazione della spiegazione.

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Riformula l’articolo 18 del MAR: emittenti e soggetti che agiscono per loro conto devono redigere, aggiornare tempestivamente e trasmettere su richiesta l’elenco degli insider, far prendere atto per iscritto degli obblighi connessi e conservare gli elenchi per almeno cinque anni. Per gli emittenti quotati in mercati di crescita per le PMI è sufficiente, come regola generale, l’elenco delle persone con accesso regolare a informazioni privilegiate; gli Stati membri possono tuttavia imporre elenchi più ampi per ragioni di integrità del mercato. L’ESMA deve definire il formato degli elenchi più ampi entro l’1 settembre 2020.

Termine di pubblicazione delle operazioni dei PDMR

Modifica l’articolo 19, paragrafo 3, del MAR, riducendo da tre a due giorni lavorativi il termine entro cui emittenti o partecipanti al mercato delle quote di emissione devono pubblicare le informazioni contenute nella notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e dalle persone strettamente legate.

Delega di poteri alla Commissione nel MAR

Rivede l’articolo 35 del MAR fissando in cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre 2019, il periodo di delega per l’adozione di atti delegati in varie materie; la delega si proroga tacitamente per periodi identici salvo obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio.

Esenzioni dal prospetto in caso di acquisizioni, fusioni e scissioni

Modifica l’articolo 1 del regolamento (UE) 2017/1129 limitando alcune esenzioni dal prospetto ai soli titoli di capitale e a casi specifici: titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione prima dell’operazione, oppure documenti approvati preventivamente dall’autorità competente quando applicabile. Per fusioni e scissioni, l’esenzione opera solo se l’operazione non costituisce acquisizione inversa e se i titoli interessati erano già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell’operazione.

Prospetto semplificato e transizione verso il mercato regolamentato

Ammette al regime di prospetto semplificato gli emittenti i cui titoli di capitale siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI per almeno 18 mesi e che emettano titoli diversi dalle azioni, nonché gli emittenti che, dopo almeno due anni di negoziazione su un mercato di crescita per le PMI e in presenza di pieno rispetto degli obblighi di comunicazione e segnalazione, chiedano l’ammissione al mercato regolamentato di titoli fungibili con titoli esistenti. Per tali emittenti sono disciplinate anche le informazioni finanziarie da includere, con riferimento agli IFRS e, in mancanza, al diritto nazionale o ai principi contabili nazionali equivalenti per gli emittenti di paesi terzi.

Contenuto del prospetto semplificato per i titoli di capitale

Modifica il contenuto del prospetto semplificato, chiarendo che per i titoli di capitale, inclusi quelli che danno accesso a titoli di capitale, devono essere fornite la dichiarazione sul capitale circolante, la dichiarazione di mezzi propri e indebitamento, informazioni su conflitti di interesse e operazioni con parti correlate, sui principali azionisti e, se applicabile, le informazioni finanziarie pro forma. L’allegato V è inoltre aggiornato per limitare la dichiarazione di mezzi propri e indebitamento alle società con capitalizzazione di mercato superiore a 200 000 000 EUR.

Nuova categoria per il prospetto UE della crescita

Introduce una nuova ipotesi di utilizzo del prospetto UE della crescita per emittenti diversi dalle PMI che presentino un’offerta pubblica di azioni contestualmente a una domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, purché non abbiano azioni già ammesse su tale mercato e il valore combinato del prezzo finale o massimo dell’offerta e del numero totale di azioni in circolazione immediatamente dopo l’offerta sia inferiore a 200 000 000 EUR.

Gruppo di esperti sul funzionamento dei mercati di crescita per le PMI

Modifica la direttiva 2014/65/UE imponendo alla Commissione di istituire, entro l’1 luglio 2020, un gruppo di esperti composto dalle parti interessate per monitorare il funzionamento e il successo dei mercati di crescita per le PMI, con relazione conclusiva da pubblicare entro l’1 luglio 2021.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è applicabile dal 31 dicembre 2019, salvo l’articolo 1 che si applica dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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