Regolamento (UE) 2019/2089
Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro UE dei benchmark per creare categorie armonizzate di indici di riferimento legati al clima: gli indici di riferimento UE di transizione climatica e quelli UE allineati con l’accordo di Parigi. Stabilisce requisiti minimi di costruzione, criteri di selezione e ponderazione delle attività sottostanti, obblighi rafforzati di trasparenza sulla metodologia e sulle caratteristiche ESG, e poteri delegati della Commissione per precisare aspetti tecnici. Introduce inoltre misure transitorie per gli indici di riferimento critici e per alcuni benchmark di paesi terzi, estendendo termini e limiti massimi di amministrazione o contribuzione obbligatoria.
Modifica il regolamento (UE) 2016/1011 introducendo gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, con nuovi obblighi di informativa ESG e proroghe per taluni indici di riferimento critici e di paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica agli amministratori e ai fornitori di indici di riferimento nell’Unione, nonché ai contributori di dati e agli utilizzatori di indici di riferimento negli strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni della performance di fondi di investimento. Riguarda in particolare gli indici di riferimento etichettati come UE di transizione climatica o UE allineati con l’accordo di Parigi, gli indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario e, per alcune disposizioni transitorie, gli indici di riferimento critici e gli indici di riferimento forniti da amministratori di paesi terzi. Sono esclusi dagli obblighi di informativa ESG gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le valute, ove espressamente previsto. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; molte nuove prescrizioni si applicano dal 30 aprile 2020, 31 dicembre 2021 o 31 dicembre 2022, a seconda dei casi.
Regolamento (UE) 2019/2089: benchmark climatici UE e informativa ESG
Il regolamento modifica il quadro europeo sui benchmark contenuto nel regolamento (UE) 2016/1011 per rendere più trasparente e armonizzato l’uso di indici di riferimento collegati alla transizione climatica e all’Accordo di Parigi. La ratio emerge chiaramente dai considerando: evitare frammentazione del mercato interno, prevenire il greenwashing, fornire agli investitori strumenti comparabili e sostenere il riallineamento dei flussi finanziari verso obiettivi climatici coerenti con l’Agenda 2030 e con l’accordo di Parigi.
Ambito e finalità della modifica
Il regolamento si inserisce nella strategia UE sulla finanza sostenibile e nel piano d’azione della Commissione dell’8 marzo 2018. L’intervento è costruito come modifica del regolamento benchmark del 2016, con l’obiettivo di introdurre un quadro minimo uniforme per due nuove categorie di indici: quelli di transizione climatica e quelli allineati con l’accordo di Parigi. Il legislatore sottolinea che tali indici devono essere riconoscibili e affidabili per gli investitori in tutta l’Unione e che non devono pregiudicare in modo significativo gli altri obiettivi ESG.
Nuove categorie di indici di riferimento
L’articolo 1 introduce nell’art. 3 del regolamento 2016/1011 tre definizioni chiave.
- L’"indice di riferimento UE di transizione climatica" è un benchmark etichettato come tale e costruito in modo che il portafoglio segua una traiettoria di decarbonizzazione.
- L’"indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi" deve essere costruito in modo che le emissioni del portafoglio siano allineate agli obiettivi dell’accordo di Parigi e non danneggino significativamente altri obiettivi ESG.
- La "traiettoria di decarbonizzazione" deve essere misurabile, scientifica e temporalmente definita, con riferimento alla riduzione delle emissioni di carbonio di ambiti 1, 2 e 3.
Requisiti minimi e deleghe tecniche
Il nuovo capo 3 bis del titolo III disciplina la fornitura di benchmark climatici UE. I requisiti contenuti nell’allegato III si aggiungono a quelli generali del regolamento 2016/1011. La Commissione è delegata a precisare, tramite atti delegati, le norme minime su selezione delle attività sottostanti, criteri di esclusione, ponderazione e determinazione della traiettoria di decarbonizzazione.
Gli amministratori che forniscono benchmark UE di transizione climatica o allineati con l’accordo di Parigi devono adeguarsi entro il 30 aprile 2020. Inoltre, la Commissione può adottare atti delegati per precisare il contenuto minimo della spiegazione richiesta nella dichiarazione sul benchmark e il formato standard da utilizzare.
Requisiti specifici per gli indici UE di transizione climatica
L’art. 19 ter introduce requisiti sostanziali più stringenti per gli indici di transizione climatica. Entro il 31 dicembre 2022, gli amministratori devono selezionare, ponderare o escludere attività di imprese che seguono una traiettoria di decarbonizzazione. Le imprese incluse devono:
- pubblicare obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni con scadenze specifiche;
- pubblicare la riduzione delle emissioni disaggregata a livello delle controllate operative interessate;
- pubblicare annualmente i progressi compiuti;
- garantire che le attività collegate alle attività sottostanti non danneggino in modo significativo altri obiettivi ESG.
Indici UE allineati con l’accordo di Parigi e settori da escludere
Per gli indici allineati con l’accordo di Parigi, l’art. 19 quater demanda alla Commissione l’individuazione, con atto delegato, dei settori da escludere perché privi di obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni con scadenze specifiche coerenti con l’accordo di Parigi. L’atto va adottato entro il 1° gennaio 2021 e aggiornato ogni tre anni. Nella predisposizione dell’atto la Commissione deve tenere conto dei lavori del TEG.
Informativa ESG e trasparenza verso gli utilizzatori
Uno dei punti centrali della riforma è il rafforzamento delle disclosure. L’art. 13, come modificato, impone agli amministratori di spiegare come gli elementi chiave della metodologia riflettano i fattori ESG, salvo per benchmark sui tassi di interesse e sulle valute. Tale obbligo deve essere assolto entro il 30 aprile 2020.
L’art. 27 è ulteriormente rafforzato. Entro il 30 aprile 2020 la dichiarazione sul benchmark deve contenere una spiegazione del modo in cui i fattori ESG sono riflessi in ciascun benchmark o famiglia di benchmark. Se non si perseguono obiettivi ESG, è sufficiente indicarlo chiaramente. Se l’amministratore non offre benchmark ESG, tale circostanza deve emergere nelle dichiarazioni di tutti i benchmark forniti. Per i benchmark significativi azionari e obbligazionari, nonché per i benchmark climatici UE, va inoltre pubblicata una dichiarazione dettagliata sul grado di allineamento con la riduzione delle emissioni o con gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Entro il 31 dicembre 2021 deve essere inserita nella dichiarazione anche una spiegazione della coerenza della metodologia con tali obiettivi.
Contenuto dell’allegato III: metodologia, dati e revisioni
L’allegato III specifica il contenuto metodologico minimo per i benchmark climatici UE. Per gli indici di transizione climatica, l’amministratore deve formalizzare, documentare e pubblicare la metodologia, indicando:
- componenti principali dell’indice;
- criteri, metodi, fattori di selezione e ponderazione, parametri e variabili proxy;
- criteri di esclusione di attività o società con impronta di carbonio o riserve di combustibili fossili incompatibili;
- criteri per determinare la traiettoria di decarbonizzazione;
- tipo e fonte dei dati utilizzati per gli ambiti 1, 2 e 3;
- eventuale uso di metodologie per l’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni o di standard globali della task force del FSB per le informazioni finanziarie correlate al clima;
- emissioni totali di carbonio del portafoglio.
Se l’indice è costruito a partire da un indice standard, va comunicato anche lo scostamento dall’indice standard e il rapporto tra i valori di mercato dei titoli inclusi nell’indice climatico e nell’indice standard.
Per gli indici allineati con l’accordo di Parigi, oltre agli elementi già richiesti, l’amministratore deve specificare la formula o il calcolo usati per determinare l’allineamento delle emissioni agli obiettivi dell’accordo, mantenendo la protezione del know-how e dei segreti commerciali.
L’allegato impone anche procedure di modifica della metodologia:
- le modifiche devono essere precedute da un preavviso entro termini definiti;
- gli utilizzatori devono poter formulare osservazioni;
- gli amministratori devono rispondere alle osservazioni e renderle accessibili, salvo richiesta di riservatezza;
- la metodologia deve essere riesaminata regolarmente e almeno annualmente, per assicurare che l’indice continui a riflettere gli obiettivi dichiarati.
Misure transitorie per benchmark critici e benchmark di paesi terzi
Il regolamento interviene anche sui termini di amministrazione e contribuzione obbligatoria per i benchmark critici. Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non può superare cinque anni; l’autorità competente può estenderlo, se necessario, per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi. Analogamente, il periodo massimo di contribuzione obbligatoria è fissato a cinque anni.
Per quanto riguarda i benchmark critici esistenti e i benchmark di paesi terzi già utilizzati nell’Unione, l’art. 51 introduce regole transitorie fino al 31 dicembre 2021. In particolare:
- un fornitore di indici può continuare a fornire un benchmark critico riconosciuto fino al 31 dicembre 2021, salvo rifiuto dell’autorizzazione;
- lo stesso benchmark può essere usato per strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance di un fondo di investimento fino a tale data;
- per i benchmark di paesi terzi già utilizzati nell’Unione, l’uso da parte di entità soggette a vigilanza è limitato agli strumenti, contratti e misurazioni già associati al benchmark o collegati ad esso prima del 31 dicembre 2021, salvo equivalenza, riconoscimento o approvazione.
Regime sanzionatorio e vigilanza
L’art. 42 viene aggiornato per includere espressamente tra le violazioni sanzionabili anche quelle relative ai nuovi artt. 19 bis, 19 ter e 19 quater, oltre alle disposizioni generali del regolamento 2016/1011. Le autorità competenti devono poter irrogare sanzioni e altre misure amministrative adeguate, ferme restando le eventuali sanzioni penali previste dal diritto nazionale, e resta sanzionata anche la mancata cooperazione nelle indagini o ispezioni ex art. 41.
Delega alla Commissione e tempistica
L’art. 49 è riscritto per disciplinare in modo unitario l’esercizio delle deleghe. La Commissione riceve poteri delegati per cinque anni dal 10 dicembre 2019, con relazione entro l’11 marzo 2024 e proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio. È prevista la possibilità di revoca in qualsiasi momento, la consultazione degli esperti degli Stati membri e un termine di obiezione di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi.
Riesami e relazioni della Commissione
L’art. 54 prevede ulteriori obblighi di riesame e reporting. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione deve riesaminare le norme minime dei benchmark climatici UE per assicurare la coerenza della selezione delle attività con gli investimenti ecosostenibili definiti in un futuro quadro UE. Prima del 31 dicembre 2022 deve inoltre presentare una relazione sull’impatto del regolamento e sulla fattibilità di un possibile "indice di riferimento ESG", con eventuale proposta legislativa. Infine, entro il 1° aprile 2020 deve presentare una relazione sull’impatto del regolamento sui benchmark di paesi terzi nell’Unione, incluse le conseguenze delle regole transitorie per gli amministratori UE e di paesi terzi e l’eventuale necessità di modifiche normative.
Disposizioni principali
Nuove definizioni di benchmark climatici
Inserisce nel regolamento (UE) 2016/1011 le definizioni di "indice di riferimento UE di transizione climatica", "indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi" e "traiettoria di decarbonizzazione" (art. 3, par. 1, punti 23 bis, 23 ter e 23 quater). L’indice di transizione climatica deve seguire una traiettoria di decarbonizzazione; l’indice allineato con l’accordo di Parigi deve essere costruito in modo che le emissioni del portafoglio siano allineate agli obiettivi dell’accordo e non arrechino danno significativo agli altri obiettivi ESG.
Obblighi di trasparenza ESG nella dichiarazione sul benchmark
Modifica l’art. 13 imponendo, per gli amministratori (salvo benchmark sui tassi o sulle valute), una spiegazione di come gli elementi chiave della metodologia riflettano i fattori ESG; prevede l’adozione di atti delegati per fissare il contenuto minimo e il formato standard. Le nuove spiegazioni devono essere rese conformi entro il 30 aprile 2020.
Requisiti minimi per i benchmark climatici UE
Inserisce il capo 3 bis nel titolo III. L’art. 19 bis stabilisce che i requisiti dell’allegato III si applicano alla fornitura e contribuzione di benchmark etichettati come UE di transizione climatica o UE allineati con l’accordo di Parigi, in aggiunta ai requisiti generali del regolamento. La Commissione è delegata a fissare norme minime su scelta delle attività sottostanti, criteri di esclusione, ponderazione e determinazione della traiettoria di decarbonizzazione. Gli amministratori devono conformarsi entro il 30 aprile 2020.
Criteri specifici per i benchmark UE di transizione climatica
L’art. 19 ter impone che, entro il 31 dicembre 2022, gli amministratori selezionino, ponderino o escludano attività di imprese che seguono una traiettoria di decarbonizzazione. Le imprese devono pubblicare obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni entro termini specifici, la riduzione disaggregata a livello di controllate operative interessate e informazioni annuali sui progressi. È richiesto inoltre che le attività collegate non danneggino in modo significativo altri obiettivi ESG.
Esclusioni per i benchmark UE allineati con l’accordo di Parigi
L’art. 19 quater affida alla Commissione un atto delegato per individuare i settori da escludere perché privi di obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni con scadenze specifiche coerenti con l’accordo di Parigi. L’atto deve essere adottato entro il 1° gennaio 2021 e aggiornato ogni tre anni, tenendo conto dei lavori del TEG.
Impegno degli amministratori a offrire benchmark di transizione climatica
L’art. 19 quinquies prevede che, entro il 1° gennaio 2022, gli amministratori stabiliti nell’Unione che forniscono benchmark significativi basati sul valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperino per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica.
Estensione dei termini per benchmark critici
Modifica gli artt. 21 e 23 del regolamento 2016/1011: il periodo massimo di amministrazione obbligatoria di un benchmark critico non può superare cinque anni e l’autorità competente può, se necessario, estenderlo di ulteriori 12 mesi; anche il periodo massimo di contribuzione obbligatoria non può superare cinque anni.
Obblighi informativi generalizzati sull’allineamento ESG
L’art. 27, par. 2 bis, richiede entro il 30 aprile 2020 che la dichiarazione sul benchmark spieghi come i fattori ESG si riflettano in ciascun benchmark o famiglia di benchmark; se non si perseguono obiettivi ESG, ciò deve essere indicato chiaramente. Se l’amministratore non offre benchmark ESG, tale circostanza va indicata per tutti i benchmark forniti. Per benchmark significativi azionari e obbligazionari e per i benchmark climatici UE, deve essere pubblicata una dichiarazione dettagliata sul grado di allineamento con la riduzione delle emissioni o con gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Entro il 31 dicembre 2021, gli amministratori devono inoltre spiegare come la metodologia si allinea a tali obiettivi.
Poteri delegati della Commissione
Riformula l’art. 49 sull’esercizio della delega: i poteri delegati sono conferiti per cinque anni dal 10 dicembre 2019, con proroga tacita salvo opposizione, possibilità di revoca da parte di Parlamento e Consiglio, consultazione di esperti degli Stati membri e termine di obiezione di tre mesi (prorogabile di altri tre mesi).
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