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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1966

Regolamento (UE) 2019/1966 della Commissione del 27 novembre 2019 che modifica e rettifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime europeo sui cosmetici adeguando gli elenchi di sostanze vietate, soggette a restrizioni e autorizzate alla luce delle più recenti classificazioni CMR ai sensi del regolamento CLP. Introduce nuovi divieti nell’allegato II, modifica le condizioni di impiego dell’acido salicilico negli allegati III e V e corregge errori emersi nel precedente regolamento (UE) 2019/831. L’obiettivo è assicurare un’applicazione uniforme nel mercato interno, rafforzare la tutela della salute umana e fornire certezza giuridica agli operatori.

Modifica e rettifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, con aggiornamento delle sostanze vietate, soggette a restrizioni e autorizzate.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’Unione europea e riguarda gli operatori economici del settore cosmetico, nonché le autorità nazionali competenti per il controllo della conformità. Incide in particolare sulla disciplina di talune sostanze CMR classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e sulle relative regole di utilizzo, divieto, restrizione o autorizzazione contenute negli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; la maggior parte delle modifiche si applica dal 1o maggio 2020, mentre alcune rettifiche hanno efficacia retroattiva dall’11 giugno 2019.

Modifica e rettifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici

Il regolamento interviene sul quadro europeo della sicurezza dei cosmetici per adeguare gli elenchi di sostanze vietate, soggette a restrizioni e autorizzate alla classificazione armonizzata delle sostanze CMR effettuata nel sistema CLP. La Commissione richiama l’esigenza di uniformità del mercato interno, certezza del diritto e elevato livello di tutela della salute umana, con particolare attenzione all’acido salicilico e ad altre sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Finalità e contesto normativo

La base giuridica è l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009, che vieta in linea generale l’uso nei cosmetici delle sostanze CMR di categoria 1A, 1B e 2, salvo eccezioni strettamente condizionate. Il regolamento tiene conto delle classificazioni introdotte dal regolamento (UE) 2018/1480 e corregge inoltre errori presenti nel precedente regolamento (UE) 2019/831, in particolare per Oxyquinoline sulphate e per la voce relativa al Diamminotoluene.

Acido salicilico: uso come sostanza soggetta a restrizioni

L’acido 2-idrossibenzoico (Salicylic acid) è classificato come sostanza CMR di categoria 2, ma il CSSC ha ritenuto sicuro il suo impiego in specifiche condizioni. Per questo motivo la voce 98 dell’allegato III è riscritta e consente l’uso della sostanza:

  • nei prodotti per capelli/barba e baffi da sciacquare, fino al 3,0%;
  • in altri prodotti, fino al 2,0%;
  • con esclusione di lozioni per il corpo, ombretto, mascara, eyeliner, rossetti e deodoranti roll-on.

Restano vietati:

  • i prodotti destinati al cavo orale;
  • le applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione;
  • i prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni, con le specificazioni riportate nella voce.

Il testo richiede inoltre che l’uso sia per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto e che tale scopo risulti chiaramente dalla presentazione del prodotto.

Acido salicilico e sali: uso come conservante

La voce 3 dell’allegato V è sostituita per confermare l’autorizzazione dell’acido salicilico e dei suoi sali come conservanti nei cosmetici, con concentrazione massima dello 0,5% espressa come acido. L’autorizzazione è però accompagnata da restrizioni molto precise:

  • divieto nei prodotti per il cavo orale;
  • divieto nelle applicazioni che possano comportare esposizione polmonare per inalazione;
  • divieto nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni, con eccezioni specificate per alcuni shampoo e per prodotti che restano a contatto prolungato con la pelle.

Rettifica su Oxyquinoline sulphate

Il regolamento corregge un errore introdotto dal regolamento (UE) 2019/831. La voce 395 dell’allegato II viene riscritta per riferirsi a Oxyquinoline e al suo solfato, con la precisazione che il solfato di bis(8-idrossichinolinio) è escluso solo per gli impieghi consentiti dalla voce 51 dell’allegato III. Contestualmente viene reintrodotta la voce 51 dell’allegato III, che autorizza Oxyquinoline sulphate come stabilizzante dell’acqua ossigenata:

  • nei prodotti per capelli/barba e baffi da sciacquare, fino allo 0,3%;
  • nei prodotti per capelli/barba e baffi da non sciacquare, fino allo 0,03%.

La rettifica si applica retroattivamente dall’11 giugno 2019.

Correzione della voce sul Diamminotoluene e coordinamento con le restrizioni sui coloranti per capelli

La voce 1507 dell’allegato II viene corretta perché in precedenza risultava riferita in modo troppo ampio a un gruppo di sostanze. La nuova formulazione la limita alla sostanza specifica indicata come prodotto tecnico-massa di reazione di 4-metil-m-fenilendiammina e 2-metil-m-fenilendiammina.

La voce 9 dell’allegato III viene conseguentemente adattata per escludere dall’ambito della restrizione le sostanze già vietate nell’allegato II, incluse quelle già coperte da altre voci e la voce 1507 modificata. La voce continua a disciplinare i coloranti di ossidazione per tinture per capelli, prevedendo:

  • concentrazione massima del 5% calcolata in base libera quando miscelata in condizioni di ossidazione;
  • obblighi di etichettatura per l’uso generale e professionale;
  • divieto di utilizzo su persone di età inferiore a 16 anni;
  • avvertenze circa il rischio di gravi reazioni allergiche e il divieto di tingere ciglia e sopracciglia;
  • obbligo, per l’uso professionale, di indicare l’uso esclusivo professionale e di indossare guanti adeguati.

Nuove sostanze vietate nell’allegato II

Il regolamento inserisce nell’allegato II una serie di nuove sostanze o gruppi di sostanze classificati come CMR e non già coperti da restrizioni o autorizzazioni specifiche. Tra le nuove voci figurano, tra le altre:

  • fosmet;
  • permanganato di potassio;
  • 2-benzil-2-dimetilammino-4′-morfolinobutirofenone;
  • quizalofop-P-tefurile;
  • propiconazolo;
  • pinoxaden;
  • tetrametrina;
  • spirodiclofen;
  • 1-vinilimidazolo;
  • amisulbrom;
  • diversi anticoagulanti rodenticidi;
  • acido perfluorononan-1-oico e i suoi sali;
  • dicicloesilftalato;
  • bupirimato;
  • triflumizolo;
  • tert-butil idroperossido.

Sono inoltre adattate voci già esistenti, come quella relativa ai borati/tetraborati/ottaborati e quella relativa a Oxyquinoline.

Entrata in vigore, decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differenziata:

  • l’articolo 1 si applica dal 1o maggio 2020;
  • i punti 1) a) e 2) b) dell’allegato II si applicano dall’11 giugno 2019.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II: sostanze vietate

Sono aggiunte numerose nuove voci all’elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici, tra cui fosmet, permanganato di potassio, propiconazolo, pinoxaden, tetrametrina, spirodiclofen, 1-vinilimidazolo, amisulbrom, vari rodenticidi anticoagulanti, acido perfluorononan-1-oico e suoi sali, dicicloesilftalato, bupirimato, triflumizolo e tert-butil idroperossido. Sono inoltre rettificate o integrate le voci relative a Oxyquinoline, borati/tetraborati/ottaborati e Diamminotoluene/metilfenilendiammina.

Acido salicilico: nuova disciplina nell’allegato III e nell’allegato V

La voce 98 dell’allegato III è sostituita per consentire l’uso dell’acido 2-idrossibenzoico (Salicylic acid) in prodotti per capelli/barba e baffi da sciacquare fino al 3,0% e in altri prodotti fino al 2,0%, con esclusione di lozioni per il corpo, ombretto, mascara, eyeliner, rossetti e deodoranti roll-on. Restano vietati i prodotti per il cavo orale, le applicazioni con possibile esposizione polmonare per inalazione e i preparati destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni, con specificazioni aggiuntive per alcuni usi. Contestualmente, la voce 3 dell’allegato V è sostituita per autorizzare l’acido salicilico e i suoi sali come conservanti fino allo 0,5% (acido), con divieto nei prodotti per il cavo orale, nelle applicazioni con esposizione per inalazione e nei prodotti per bambini di età inferiore a 3 anni, salvo eccezioni specificate per gli shampoo e per prodotti a contatto prolungato con la pelle.

Rettifica della voce su Oxyquinoline sulphate

È corretta la voce 395 dell’allegato II e reintrodotta la voce 51 dell’allegato III per il solfato di bis(8-idrossichinolinio) (Oxyquinoline sulphate), consentendone l’uso come stabilizzante dell’acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baffi da sciacquare fino allo 0,3% e in quelli da non sciacquare fino allo 0,03%. La rettifica ha effetto retroattivo dall’11 giugno 2019 per evitare discontinuità e incertezza giuridica.

Rettifica della voce Diamminotoluene e coordinamento con l’allegato III

La voce 1507 dell’allegato II è limitata alla sostanza specifica indicata come prodotto tecnico-massa di reazione di 4-metil-m-fenilendiammina e 2-metil-m-fenilendiammina. La voce 9 dell’allegato III è adattata per escludere le sostanze già vietate nell’allegato II, inclusa la voce 1507 modificata.

Inserimento di ulteriori sostanze classificate CMR

Sono inserite nell’allegato II 18 ulteriori sostanze o gruppi di sostanze classificati come CMR nel regolamento (UE) 2016/1179 e non già contemplati nel regolamento (CE) n. 1223/2009, in assenza di richieste di uso eccezionale nei cosmetici. Per l’ottaborato di disodio anidro è invece adattata la voce 1396, poiché appartiene a un gruppo già presente nell’allegato II.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica dal 1o maggio 2020; i punti 1) a) e 2) b) dell’allegato II si applicano dall’11 giugno 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisalute pubblicasostanze chimichesicurezza dei consumatorimercato interno

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