Regolamento (UE) 2019/2033
Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un regime prudenziale autonomo per la maggior parte delle imprese di investimento, fondato su criteri di proporzionalità e sul modello di rischio dell’intermediario, anziché su quello bancario. Definisce requisiti di capitale minimi, fattori K, limiti al rischio di concentrazione, obblighi di liquidità, segnalazione e informativa al pubblico, distinguendo tra imprese piccole e non interconnesse e imprese più rilevanti. Le imprese che raggiungono determinate soglie o svolgono attività più rischiose restano invece nel perimetro CRR/CRD, mentre le imprese più grandi possono essere riclassificate come enti creditizi. Il regolamento modifica inoltre MiFIR, CRR, il regolamento sull’ABE e il regolamento SRM per coordinare il nuovo assetto.
Stabilisce un quadro prudenziale specifico e proporzionato per le imprese di investimento dell’Unione, con regole su fondi propri, liquidità, concentrazione, segnalazioni e informativa pubblica, e adegua correlativamente altri regolamenti UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE e soggette a vigilanza prudenziale ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034, con disciplina su base individuale e, in taluni casi, su base consolidata per gruppi di imprese di investimento. Sono escluse dal nuovo regime le imprese di investimento "sistemiche" o che superano determinate soglie dimensionali/di attività e che, per effetto dell’articolo 1, paragrafi 2 e 5, continuano ad applicare il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE; sono previste inoltre esenzioni e regimi transitori per imprese piccole e non interconnesse, talune filiazioni di gruppi bancari o assicurativi e specifiche categorie operative. Il regolamento si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile dal 26 giugno 2021, con alcune disposizioni anticipate o differite.
Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento
Il regolamento istituisce un quadro prudenziale autonomo per la maggior parte delle imprese di investimento dell’Unione, costruito in funzione della natura dei loro rischi e della proporzionalità rispetto alla dimensione e complessità dell’intermediario. Il nuovo impianto nasce dall’esigenza di superare l’applicazione, spesso poco calibrata, delle regole bancarie del regolamento (UE) n. 575/2013 alle imprese di investimento non sistemiche, mantenendo invece il regime CRR/CRD per le imprese più grandi o interconnesse.
Finalità e impostazione generale
Il regolamento mira a garantire che le imprese di investimento abbiano una base finanziaria solida, siano gestite in modo ordinato e operino nell’interesse dei clienti e della stabilità dei mercati. Il legislatore UE distingue nettamente tra: imprese piccole e non interconnesse; altre imprese di investimento non sistemiche; e imprese di investimento di maggior rilievo sistemico o dimensionale, che continuano a ricadere nel perimetro bancario. Il sistema si fonda su tre pilastri: fondi propri, liquidità e concentrazione, accompagnati da obblighi di segnalazione e pubblicità.
Ambito soggettivo e regola di base
L’articolo 1 applica il regolamento alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE e vigilate ai fini prudenziali ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034. In via ordinaria, le imprese devono rispettare requisiti di fondi propri, limiti al rischio di concentrazione, requisiti di liquidità, obblighi di segnalazione e di informativa pubblica. Tuttavia, le imprese che svolgono attività di negoziazione per conto proprio e di assunzione a fermo/collocamento possono ricadere nel regime CRR se superano le soglie previste, in particolare quella di 15 miliardi di EUR di attività consolidate, oppure se l’autorità competente lo decide ai sensi dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034.
Esenzioni, gruppi e consolidamento
Il regolamento riconosce numerose esenzioni per imprese piccole e non interconnesse e per filiazioni inserite in gruppi bancari o assicurativi, purché il rischio sia già adeguatamente presidiato a livello consolidato. Gli articoli 6 e 7 consentono esenzioni individuali e prevedono il consolidamento prudenziale per imprese madri dell’UE, holding di investimento madri e società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE. In alternativa, l’articolo 8 introduce una "verifica del capitale del gruppo" per strutture semplici, laddove non sia necessaria una piena vigilanza consolidata.
Fondi propri: composizione e deduzioni
La parte due recepisce la struttura CET1/AT1/T2 del CRR, ma ne adatta le deduzioni e le eccezioni al modello delle imprese di investimento. L’articolo 9 disciplina la composizione dei fondi propri e il trattamento di talune partecipazioni e strumenti di capitale; l’articolo 10 introduce limiti e deduzioni sulle partecipazioni qualificate in soggetti non finanziari, con soglia del 15 % per singola partecipazione e del 60 % complessivo. Il regolamento contempla anche casi particolari, come l’uso di ulteriori strumenti o fondi propri per imprese non costituite come persone giuridiche o società per azioni, previa autorizzazione e con elenco pubblicato da ABE ed ESMA.
Requisito patrimoniale minimo e requisito più elevato
L’articolo 11 definisce il principio cardine: l’impresa deve detenere fondi propri almeno pari al maggiore tra spese fisse generali, capitale iniziale minimo permanente e requisito derivante dai fattori K. Per le imprese piccole e non interconnesse non si applica il confronto con i fattori K. L’articolo 13 fissa il requisito sulle spese fisse generali in misura non inferiore a un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente; l’articolo 14 collega il requisito patrimoniale minimo permanente ai livelli di capitale iniziale della direttiva (UE) 2019/2034.
Il sistema dei fattori K
Il cuore del nuovo regime è il sistema dei fattori K, che misura il fabbisogno patrimoniale in funzione di tre aree di rischio: rischio verso il cliente (RtC), rischio verso il mercato (RtM) e rischio verso l’impresa (RtF). L’articolo 15 stabilisce i coefficienti applicabili, tra cui:
- K-AUM: 0,02 %;
- K-CMH: 0,4 % su conti separati e 0,5 % su conti non separati;
- K-ASA: 0,04 %;
- K-COH: 0,1 % per operazioni a pronti e 0,01 % per derivati;
- K-DTF: 0,1 % per operazioni a pronti e 0,01 % per derivati.
RtC: attività gestite, denaro clienti, attività salvaguardate e ordini trattati
Gli articoli 17-20 precisano le modalità di calcolo di AUM, CMH, ASA e COH. AUM comprende la gestione discrezionale e la consulenza continuativa; CMH misura il denaro dei clienti detenuto; ASA il valore delle attività salvaguardate e amministrate; COH il valore degli ordini dei clienti trattati. Le misurazioni si basano su medie mobili su finestre temporali di 15, 9 o 6 mesi a seconda del fattore, con calcolo mensile. Sono previsti criteri per dati storici mancanti e poteri sostitutivi dell’autorità competente.
RtM: K-NPR e K-CMG
Per il rischio di mercato, gli articoli 21-23 prevedono che il requisito sia pari al K-NPR oppure, in casi specifici e previa autorizzazione, al K-CMG. Il K-NPR rinvia ai metodi del CRR sul rischio di mercato; il K-CMG è concepito per imprese che negoziano sotto responsabilità di un partecipante diretto di una CCP e si calcola sul terzo margine giornaliero più elevato dei tre mesi precedenti, moltiplicato per 1,3. Il regime è quindi più vicino alla sostanza dell’attività di trading e alla struttura di compensazione effettivamente utilizzata dall’impresa.
RtF: rischio di controparte, DTF e concentrazione nel trading book
Gli articoli 24-34 disciplinano il rischio che l’impresa pone su sé stessa. Il K-TCD copre le esposizioni derivanti da derivati, SFT, repo, stock lending, margin financing e operazioni analoghe; la formula include un fattore α = 1,2, un fattore di rischio secondo il tipo di controparte e un CVA. Il K-DTF misura il volume del flusso di negoziazione giornaliero, mentre il K-CON riguarda la concentrazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione verso singoli clienti o gruppi connessi. Sono dettagliate le regole su esposizione, garanzie reali, rettifiche di volatilità, compensazione contrattuale e eccezioni infragruppo.
Rischio di concentrazione
La parte quattro impone il monitoraggio del rischio di concentrazione e stabilisce, come regola generale, un limite del 25 % dei fondi propri verso un cliente o gruppo connesso. Per esposizioni verso enti creditizi o imprese di investimento il limite può salire fino a 150 milioni di EUR, se superiore al 25 %, ma resta fermo il tetto del 25 % per il complesso delle esposizioni verso clienti non finanziari connessi. Il superamento comporta obbligo di notifica immediata e requisiti patrimoniali aggiuntivi, graduati secondo la tabella dell’articolo 39. Alcune esposizioni sono escluse o possono essere esentate, tra cui quelle verso soggetti pubblici, controparti centrali e talune esposizioni infragruppo.
Liquidità
La parte cinque richiede il mantenimento di attività liquide pari ad almeno un terzo delle spese fisse generali. Le attività liquide ammissibili comprendono quelle del regolamento delegato (UE) 2015/61, determinati strumenti finanziari liquidi negoziati in sede di negoziazione, e depositi a breve termine non vincolati presso enti creditizi. Il contante e gli strumenti dei clienti non possono essere computati. Per alcune imprese è possibile includere crediti commerciali e onorari da ricevere entro 30 giorni, entro limiti rigorosi e con haircut del 50 %. In circostanze eccezionali l’autorità può consentire una temporanea riduzione, purché il requisito sia ripristinato entro 30 giorni.
Informativa pubblica e remunerazione
La parte sei impone obblighi di disclosure calibrati sulla dimensione dell’impresa. Le imprese non piccole e non interconnesse devono pubblicare, almeno annualmente, informazioni su rischio, governance, fondi propri, requisiti, remunerazione, politica di investimento e, dal 26 dicembre 2022, rischi ESG. Le imprese piccole e non interconnesse sono in larga parte esentate, salvo l’emissione di strumenti AT1. In materia di remunerazione, il regolamento richiede politiche neutrali rispetto al genere e disclosure specifiche per il personale rilevante ai fini del rischio.
Segnalazioni alle autorità competenti
La parte sette introduce una segnalazione trimestrale, ridotta ad annuale per le imprese piccole e non interconnesse, su fondi propri, requisiti, calcolo, concentrazione, liquidità e profilo di attività. Per alcune imprese che svolgono negoziazione per conto proprio e/o assunzione a fermo, l’articolo 55 impone un monitoraggio mensile delle attività totali e una comunicazione trimestrale quando si supera la soglia di 5 miliardi di EUR; tali informazioni servono anche per verificare il possibile passaggio al regime CRR/ente creditizio.
Transitorio, riesame e modifiche coordinate
Sono previsti numerosi regimi transitori, in particolare per attenuare l’impatto del nuovo calcolo dei requisiti patrimoniali nei cinque anni successivi al 26 giugno 2021. L’articolo 57 disciplina anche un regime speciale per i negoziatori per conto proprio di merci e quote di emissioni, per i quali diversi articoli si applicano solo dal 26 giugno 2026. L’articolo 60 prevede un riesame della Commissione entro il 26 giugno 2024 su soglie, fattori K, liquidità, K-CMG, deroghe e allineamento dei riferimenti normativi. Gli articoli 61-64 modificano il regolamento sull’ABE, il CRR, MiFIR e il regolamento SRM per coordinare il nuovo quadro prudenziale, includendo anche la disciplina delle imprese di paesi terzi e la nuova definizione di ente creditizio per le attività di investment banking di maggiori dimensioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica, in via generale, dal 26 giugno 2021. Alcune disposizioni hanno decorrenze diverse, tra cui l’articolo 63, punti 2 e 3, applicabile dal 26 marzo 2020, e l’articolo 62, punto 30, applicabile dal 25 dicembre 2019. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e deroga al regime generale
L’articolo 1 stabilisce requisiti prudenziali uniformi per imprese di investimento in materia di fondi propri, concentrazione, liquidità, segnalazione e informativa. Le imprese che svolgono attività di negoziazione per conto proprio e di assunzione a fermo/ collocamento per importi rilevanti, o che superano la soglia di 15 miliardi di EUR di attività consolidate, restano soggette al regolamento (UE) n. 575/2013; un’ulteriore deroga consente, a certe condizioni e con autorizzazione, l’applicazione del CRR anche ad alcune filiazioni di gruppi bancari. L’articolo 2 rinvia ai poteri di vigilanza della direttiva (UE) 2019/2034; l’articolo 3 consente alle imprese di adottare requisiti più rigorosi in via volontaria.
Definizioni e nozione di impresa piccola e non interconnessa
L’articolo 4 contiene le definizioni chiave, inclusi fattori K, AUM, CMH, ASA, COH, DTF, NPR, TCD, K-CMG, K-CON e altre nozioni di gruppo e consolidamento. L’articolo 12 definisce le imprese piccole e non interconnesse tramite una serie di soglie cumulative e condizioni: AUM inferiore a 1,2 miliardi di EUR, COH sotto 100 milioni di EUR/giorno per spot o 1 miliardo di EUR/giorno per derivati, ASA, CMH, DTF, NPR/K-CMG e TCD pari a zero, attività complessive inferiori a 100 milioni di EUR e ricavi lordi annui inferiori a 30 milioni di EUR. Le soglie di gruppo si applicano cumulativamente per AUM, COH, attività e ricavi, mentre le condizioni "zero" sono valutate individualmente.
Livello di applicazione, esenzioni e consolidamento prudenziale
Gli articoli 5-8 disciplinano l’applicazione individuale e consolidata. In linea generale i requisiti delle parti da due a sette si applicano su base individuale, con esenzioni per talune filiazioni piccole e non interconnesse appartenenti a gruppi bancari o assicurativi, e per gruppi di imprese di investimento con struttura semplice e controlli consolidati adeguati. L’articolo 7 impone a imprese madri dell’UE, holding di investimento madri e società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE il rispetto dei requisiti sulla base della situazione consolidata; l’ABE deve elaborare RTS sul consolidamento entro il 26 dicembre 2020. L’articolo 8 introduce, in casi limitati e con autorizzazione, la "verifica del capitale del gruppo" in luogo del consolidamento prudenziale, con requisiti sugli strumenti di fondi propri e sulle passività potenziali del gruppo.
Composizione dei fondi propri e deduzioni
L’articolo 9 allinea la composizione dei fondi propri al CRR, imponendo la somma di CET1, AT1 e T2 e richiamando deduzioni integrali per talune voci (ad esempio attività fiscali differite e partecipazioni in strumenti di capitale di altri soggetti finanziari), con specifiche esclusioni e adattamenti per strumenti nel portafoglio di negoziazione e AT1. L’articolo 10 disciplina le partecipazioni qualificate in soggetti non finanziari, prevedendo deduzioni oltre il 15 % per singola partecipazione e oltre il 60 % complessivo, e consente alle autorità competenti di vietare tali partecipazioni. Sono previste deroghe per partecipazioni temporanee, impegni irrevocabili di breve durata e partecipazioni detenute per conto altrui.
Requisiti patrimoniali minimi e fattore più elevato
L’articolo 11 stabilisce che l’impresa deve mantenere in ogni momento fondi propri almeno pari al maggiore tra requisito per spese fisse generali, requisito patrimoniale minimo permanente e requisito derivante dai fattori K; per le imprese piccole e non interconnesse il confronto è solo tra spese fisse generali e capitale minimo permanente. L’articolo 13 fissa il requisito per spese fisse generali ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, con regole per imprese di nuova costituzione e RTS dell’ABE su elementi da dedurre. L’articolo 14 collega il requisito patrimoniale minimo permanente ai livelli di capitale iniziale della direttiva (UE) 2019/2034.
Sistema dei fattori K
L’articolo 15 individua i coefficienti applicabili ai fattori K per rischio verso il cliente, il mercato e l’impresa; l’articolo 16 li riassume in RtC, RtM e RtF. I principali coefficienti sono, tra gli altri, K-AUM 0,02 %, K-CMH 0,4 % su conti separati e 0,5 % su conti non separati, K-ASA 0,04 %, K-COH 0,1 % per spot e 0,01 % per derivati, K-DTF 0,1 % per spot e 0,01 % per derivati. Le misurazioni sono effettuate con medie mobili su finestre temporali diverse: 15 mesi per AUM, 9 mesi per CMH/ASA/DTF e 6 mesi per COH, con applicazione mensile dei requisiti.
RtC: AUM, denaro clienti, attività salvaguardate e ordini clienti
Gli articoli 17-20 disciplinano nel dettaglio la misurazione di AUM, CMH, ASA e COH. Le definizioni includono sia gestione discrezionale sia consulenza continuativa; il denaro clienti e le attività salvaguardate si misurano su base giornaliera, con inclusione delle attività delegate o sub-delegate; il COH considera il valore assoluto di acquisti e vendite e, per i derivati, il nozionale, con esclusione di ordini annullati tempestivamente e di talune operazioni già considerate in AUM. Sono previsti criteri di storico minimo e possibilità per l’autorità competente di sostituire dati mancanti con determinazioni regolamentari basate sulle proiezioni presentate in autorizzazione.
RtM: rischio di posizione netta e metodo K-CMG
Gli articoli 21-23 disciplinano il rischio di mercato. Il K-RtM è basato sul K-NPR o, in alternativa, sul K-CMG per taluni portafogli soggetti a compensazione sotto responsabilità di un partecipante diretto, con autorizzazione dell’autorità competente. Il K-NPR rinvia al metodo standardizzato, a quello standardizzato alternativo o al metodo dei modelli interni del CRR; il K-CMG è pari al terzo importo più elevato del margine richiesto nei tre mesi precedenti moltiplicato per 1,3. L’ABE deve specificare ulteriormente il calcolo del margine e le condizioni di ammissibilità del K-CMG.
RtF: controparte, flusso di negoziazione e concentrazione nel portafoglio di negoziazione
Gli articoli 24-34 disciplinano il rischio verso l’impresa, articolato in K-TCD, K-DTF e K-CON. Il K-TCD copre derivati OTC, SFT, pronti contro termine, prestito titoli, finanziamenti con margini e altre esposizioni simili, con formula che include α = 1,2, fattore di rischio per tipo di controparte e CVA; sono previste esclusioni per amministrazioni centrali, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali, oltre a talune controparti infragruppo. Il K-DTF misura il valore giornaliero delle negoziazioni proprie o eseguite a nome proprio per conto dei clienti, mentre il K-CON deriva dalle esposizioni verso clienti o gruppi di clienti connessi nel portafoglio di negoziazione, con limiti e fattori crescenti oltre le soglie di superamento. Sono previste regole sulla compensazione, sulle garanzie reali, sulle rettifiche per volatilità e sull’aggiustamento di valutazione del credito.
Rischi ambientali e sociali
L’articolo 34 prevede una valutazione dell’ABE, con il supporto del Comitato europeo per il rischio sistemico, sulla possibile introduzione di un trattamento prudenziale dedicato per attività esposte a obiettivi ambientali o sociali, sotto forma di fattori K o coefficienti specifici. La relazione dell’ABE doveva essere presentata entro il 26 dicembre 2021, con eventuale proposta legislativa successiva da parte della Commissione.
Rischio di concentrazione e relative esclusioni
Gli articoli 35-42 impongono il monitoraggio del rischio di concentrazione e fissano il limite generale del 25 % dei fondi propri verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi, elevabile fino a 150 milioni di EUR per esposizioni verso enti creditizi o imprese di investimento, con tetti massimi al 500 % e al 600 % in caso di superamento temporaneo. In caso di superamento, l’impresa deve notificare senza indugio e calcolare il K-CON secondo la tabella dei fattori progressivi; sono previste esclusioni per esposizioni dedotte dai fondi propri, per regolare svolgimento dei pagamenti/valute/settlement, e per talune esposizioni verso soggetti pubblici, controparti centrali e crediti infragruppo. Una specifica esenzione riguarda i negoziatori per conto proprio di merci e quote di emissioni, entro condizioni legate alla controparte non finanziaria e alla copertura di rischi commerciali o di tesoreria.
Liquidità
Gli articoli 43-45 impongono un requisito minimo di liquidità pari ad almeno un terzo delle spese fisse generali, salvo esenzione per imprese piccole e non interconnesse. Le attività liquide ammissibili comprendono quelle del regolamento delegato (UE) 2015/61, altri strumenti negoziati in mercati liquidi con haircut del 55 % e depositi a breve termine non vincolati presso enti creditizi; il contante e gli strumenti dei clienti sono esclusi. In presenza di crediti commerciali e onorari da ricevere entro 30 giorni, talune imprese possono includerli entro limiti di un terzo del requisito, con haircut del 50 %. In circostanze eccezionali, previa approvazione, è ammessa una riduzione temporanea con ripristino entro 30 giorni; inoltre le garanzie fornite ai clienti comportano un incremento delle attività liquide dell’1,6 % del valore totale delle garanzie.
Informativa al pubblico
Gli articoli 46-53 disciplinano l’informativa pubblica. Le imprese non piccole e non interconnesse devono pubblicare annualmente informazioni su gestione del rischio, governance, fondi propri, requisiti, politiche di remunerazione, politica di investimento e, dal 26 dicembre 2022, rischi ESG; le imprese piccole e non interconnesse sono esentate, salvo che emettano strumenti AT1, nel qual caso divulgano alcune informazioni essenziali. Le informazioni comprendono assetto di governance, composizione dei fondi propri, requisito complessivo, fattori K aggregati, requisiti di liquidità, remunerazione con neutralità di genere, e — per imprese con partecipazioni quotate oltre il 5 % — anche la politica di voto e gli orientamenti di investimento. L’articolo 53 impone la disclosure sui rischi ambientali, sociali e di governance a partire dal 26 dicembre 2022.
Segnalazioni regolamentari
L’articolo 54 stabilisce un reporting trimestrale verso l’autorità competente su fondi propri, requisiti, calcolo, profilo di attività rispetto alle soglie di articolo 12, concentrazione e liquidità; per le imprese piccole e non interconnesse il reporting è annuale e il rischio di concentrazione non va segnalato. L’articolo 55 impone obblighi aggiuntivi per le imprese che svolgono negoziazione per conto proprio e/o collocamento/assunzione a fermo, per monitorare soglie dimensionali che possono far scattare l’applicazione del CRR o la riclassificazione come ente creditizio; la soglia rilevante è pari a 5 miliardi di EUR di attività consolidate ai fini del monitoraggio mensile e della comunicazione trimestrale.
Deleghe alla Commissione e standard tecnici
L’articolo 56 disciplina la delega per atti delegati sulle definizioni, per un periodo di cinque anni dal 25 dicembre 2019. Numerosi articoli attribuiscono all’ABE il compito di elaborare RTS o ITS entro il 26 dicembre 2020 o il 26 giugno 2021, con adozione finale da parte della Commissione. Sono previste consultazioni dell’ABE con l’ESMA e, in alcuni casi, con il Comitato europeo per il rischio sistemico.
Disposizioni transitorie
L’articolo 57 contiene una serie di regimi transitori di durata quinquennale dal 26 giugno 2021 per attenuare l’impatto sui requisiti di capitale, inclusi tetti al raddoppio dei requisiti rispetto al regime precedente, importi minimi graduati per imprese già autorizzate e importi minimi specifici per alcune imprese operative sui mercati derivati o a pronti. L’articolo 57, paragrafo 1, rinvia inoltre al 26 giugno 2026 per l’applicazione degli articoli da 43 a 51 ai negoziatori per conto proprio di merci e quote di emissioni. Gli articoli 58 e 59 stabiliscono che le imprese già rientranti nel perimetro di determinate soglie o condizioni al 25 dicembre 2019 continuano a essere soggette al regime CRR/CRD.
Riesame, modifiche e coordinamento con altri regolamenti
L’articolo 60 impone alla Commissione un riesame entro il 26 giugno 2024 su diversi profili: soglie per imprese piccole e non interconnesse, fattori K, K-CMG, liquidità, norme sul rischio di concentrazione, applicazione ai negoziatori su merci e quote di emissioni, e obblighi di informativa. Gli articoli 61-64 modificano il regolamento (UE) n. 1093/2010, il CRR, il regolamento MiFIR e il regolamento SRM per allineare le definizioni, la vigilanza sui gruppi e i riferimenti normativi al nuovo quadro prudenziale delle imprese di investimento, compresa la disciplina delle imprese di paesi terzi in MiFIR e le nuove soglie per l’individuazione degli enti creditizi. L’articolo 65 stabilisce che i riferimenti al CRR in altri atti dell’Unione, ai fini dei requisiti prudenziali delle imprese di investimento, si intendono fatti al presente regolamento.
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