Regolamento (UE) 2019/2088
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro uniforme di trasparenza in materia di sostenibilità per l’industria finanziaria dell’UE. Impone a partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari di rendere pubbliche politiche, metodologie e informazioni precontrattuali e periodiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità, sui principali effetti negativi e, per alcuni prodotti, sulla promozione di caratteristiche ambientali o sociali e sugli investimenti sostenibili. La disciplina si coordina con la normativa settoriale esistente e prevede ulteriori standard tecnici sviluppati dalle autorità europee di vigilanza. L’obiettivo è ridurre l’asimmetria informativa e favorire confrontabilità, protezione degli investitori e integrazione dei fattori ESG nel processo decisionale finanziario.
Regolamento sulla trasparenza dell’informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, con obblighi armonizzati per partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari.
Ambito di applicazione
Si applica ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari definiti all’articolo 2, con riferimento a prodotti finanziari quali portafogli gestiti, FIA, IBIP, prodotti pensionistici, schemi pensionistici, OICVM, PEPP ed ELTIF, nonché a prodotti e servizi di investimento e assicurativi collegati. Ha efficacia direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 10 marzo 2021, con alcune disposizioni tecniche applicabili già dal 29 dicembre 2019 e con le regole sulle relazioni periodiche applicabili dal 1° gennaio 2022. Sono previste deroghe per gli intermediari assicurativi e le imprese di investimento che prestano consulenza e occupano meno di tre persone, salvo eventuale estensione facoltativa da parte degli Stati membri; inoltre gli Stati membri possono decidere di applicarlo ai prodotti pensionistici gestiti nell’ambito dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Il regolamento introduce un quadro uniforme di trasparenza per il settore finanziario europeo, in attuazione dell’esigenza di ridurre l’asimmetria informativa tra operatori e investitori finali in materia ESG. La disciplina si colloca nel contesto dell’Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi e mira a evitare frammentazioni nazionali, migliorare la comparabilità dei prodotti finanziari e favorire decisioni di investimento più consapevoli.
Finalità e impostazione generale
La ratio del regolamento è quella di imporre obblighi di trasparenza armonizzati su come partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari integrano i rischi di sostenibilità nei processi decisionali e di consulenza, e su come considerano i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Il regolamento non sostituisce la normativa settoriale, ma la integra, coordinandosi con UCITS, Solvency II, AIFMD, MiFID II, IDD, IORP II, regolamenti EuVECA, EuSEF, ELTIF e PEPP.
Ambito soggettivo e oggettivo
Sono interessati, ai sensi dell’articolo 2, numerosi soggetti del perimetro finanziario e assicurativo: imprese di assicurazione che rendono disponibili IBIP, imprese di investimento e enti creditizi che prestano gestione del portafoglio o consulenza, GEFIA, società di gestione OICVM, EPAP, creatori di prodotti pensionistici, gestori EuVECA ed EuSEF e fornitori PEPP. I prodotti rilevanti comprendono portafogli gestiti, FIA, IBIP, prodotti pensionistici, schemi pensionistici, OICVM ed PEPP.
Trasparenza delle politiche sui rischi di sostenibilità
L’articolo 3 impone la pubblicazione sul sito web delle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali di investimento o nelle consulenze. L’articolo 5 estende la trasparenza alle politiche di remunerazione, richiedendo di spiegare come esse siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità. La logica è quella di far emergere, in modo leggibile per l’investitore finale, se e come il rischio ESG sia effettivamente incorporato nella governance interna dell’intermediario.
Principali effetti negativi per la sostenibilità
Una parte centrale del regolamento riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. L’articolo 4 impone ai soggetti che li considerano di pubblicare una dichiarazione di due diligence che descriva politiche, priorità, indicatori, azioni adottate e impegno societario, con richiamo ai codici di condotta responsabile, alle norme internazionali di diligenza e agli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Se tali effetti non sono presi in considerazione, il soggetto deve spiegarne le ragioni e, se del caso, indicare se intende considerarli in futuro.
Sono previsti obblighi rafforzati dal 30 giugno 2021 per i partecipanti ai mercati finanziari che superano 500 dipendenti e per le imprese madri di grandi gruppi con oltre 500 dipendenti su base consolidata. Il regolamento affida alle AEV l’elaborazione di standard tecnici di regolamentazione sugli indicatori ambientali, sociali e di governance negativi, con prime scadenze fissate al 30 dicembre 2020 e al 30 dicembre 2021.
Informativa precontrattuale sui prodotti finanziari
L’articolo 6 richiede che, nei documenti precontrattuali, siano descritte in modo chiaro l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la valutazione del loro possibile impatto sul rendimento dei prodotti finanziari. Se i rischi non sono ritenuti rilevanti, occorre una spiegazione chiara e concisa. Il medesimo articolo collega l’obbligo ai diversi canali e strumenti settoriali, precisando il punto documentale in cui l’informativa deve essere inserita per ciascuna categoria di soggetti.
L’articolo 7 disciplina l’informativa sui principali effetti negativi a livello di prodotto: entro il 30 dicembre 2022, i soggetti che applicano l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o i casi di soggetti rilevanti ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo, devono chiarire se e come ciascun prodotto finanziario consideri tali effetti e rinviare alle informazioni periodiche. Chi, invece, non li considera deve dichiararlo per ciascun prodotto e motivare la scelta.
Prodotti che promuovono caratteristiche ESG o perseguono obiettivi sostenibili
Gli articoli 8 e 9 operano la distinzione, centrale nel regolamento, tra prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Nel primo caso, occorre spiegare come le caratteristiche promosse siano rispettate e, se esiste un indice di riferimento, se e in che modo esso sia coerente con tali caratteristiche; nel secondo caso, bisogna illustrare il modo in cui l’obiettivo sostenibile è perseguito o, se esiste un benchmark, come questo sia allineato all’obiettivo e differisca da un indice generale di mercato.
Per i prodotti che mirano alla riduzione delle emissioni di carbonio, l’articolo 9 introduce specifiche informazioni sull’esposizione a basse emissioni di carbonio e, se non esistono benchmark UE climatici adeguati, richiede una spiegazione dettagliata dello sforzo continuo verso gli obiettivi di lungo periodo dell’Accordo di Parigi. Le AEV devono sviluppare ulteriori standard tecnici di regolamentazione per precisare contenuto e presentazione delle informazioni.
Siti web, relazioni periodiche e comunicazioni di marketing
L’articolo 10 impone la pubblicazione sul sito web delle descrizioni delle caratteristiche ESG o degli obiettivi sostenibili, delle metodologie usate per valutare e monitorare tali caratteristiche o l’impatto sostenibile, e dei contenuti richiesti dagli articoli 8, 9 e 11. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro, conciso, comprensibile e facilmente accessibile.
L’articolo 11 richiede che tali informazioni siano poi riportate nelle relazioni periodiche: per i prodotti di cui all’articolo 8 va indicato il grado di conseguimento delle caratteristiche promosse; per quelli di cui all’articolo 9 va indicato l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità, oppure il confronto con benchmark di riferimento. L’applicazione di questi obblighi decorre dal 1° gennaio 2022.
L’articolo 12 impone l’aggiornamento costante delle informazioni pubblicate e la spiegazione delle eventuali modifiche. L’articolo 13, inoltre, vieta che le comunicazioni di marketing contraddicano le informazioni rese ai sensi del regolamento, rafforzando la coerenza tra messaggi commerciali e disclosure regolamentare.
Autorità competenti, deroghe e coordinamento settoriale
L’articolo 14 attribuisce alle autorità competenti già designate dalla normativa settoriale il compito di vigilare sul rispetto del regolamento, con pieni poteri di controllo e cooperazione reciproca. Gli articoli 15 e 16 disciplinano regimi specifici per EPAP, intermediari assicurativi e, facoltativamente, per i prodotti pensionistici collegati ai sistemi nazionali di sicurezza sociale.
L’articolo 17 introduce una deroga per alcuni piccoli operatori: il regolamento non si applica agli intermediari assicurativi e alle imprese di investimento che prestano consulenza e occupano meno di tre persone, salvo decisione nazionale di estensione con relativa notifica alla Commissione e alle AEV.
Monitoraggio, valutazione ed entrata in vigore
L’articolo 18 affida alle AEV il monitoraggio delle informative volontarie e la predisposizione di relazioni annuali sulle migliori prassi e sulle raccomandazioni in materia di comunicazione volontaria. L’articolo 19 impone alla Commissione una valutazione entro il 30 dicembre 2022, con attenzione particolare al criterio dei 500 dipendenti e alla qualità dei dati disponibili sugli effetti negativi per la sostenibilità.
Quanto alla decorrenza, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 10 marzo 2021, con alcune disposizioni tecniche già applicabili dal 29 dicembre 2019 e con l’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafi 1-3, dal 1° gennaio 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari in merito all’integrazione dei rischi di sostenibilità, alla considerazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e alla comunicazione di informazioni connesse alla sostenibilità sui prodotti finanziari.
Definizioni soggettive e oggettive
L’articolo 2 definisce in modo puntuale le categorie di soggetti obbligati, tra cui imprese di assicurazione, imprese di investimento, EPAP, creatori di prodotti pensionistici, GEFIA, fornitori PEPP, gestori EuVECA/EuSEF, società di gestione OICVM ed enti creditizi che prestano gestione del portafoglio. Definisce inoltre IBIP, prodotto finanziario, investimento sostenibile, rischio di sostenibilità e fattori di sostenibilità.
Politiche sui rischi di sostenibilità
L’articolo 3 impone a partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari di pubblicare sul sito web le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali di investimento o nelle consulenze in materia di investimenti o assicurazioni.
Principali effetti negativi per la sostenibilità
L’articolo 4 disciplina l’informativa di soggetto sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Chi li considera deve pubblicare una dichiarazione di due diligence e informazioni minime su politiche, indicatori, azioni adottate, engagement e allineamento ai codici di condotta e agli obiettivi dell’Accordo di Parigi; chi non li considera deve motivarlo. Dal 30 giugno 2021 l’obbligo di dichiarazione si rafforza per i soggetti con più di 500 dipendenti e per le imprese madri di grandi gruppi con oltre 500 dipendenti su base consolidata. Sono previste norme tecniche di regolamentazione da elaborare entro il 30 dicembre 2020 e 30 dicembre 2021 per gli indicatori ambientali e sociali.
Politiche di remunerazione
L’articolo 5 richiede che le politiche di remunerazione dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari spieghino come siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e che tale informazione sia pubblicata sul sito web.
Informativa precontrattuale sui rischi di sostenibilità
L’articolo 6 impone di descrivere, nei documenti precontrattuali, come i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni o nella consulenza e quale sia l’impatto probabile sul rendimento dei prodotti finanziari; se i rischi non sono ritenuti rilevanti, occorre una spiegazione chiara e concisa. Il paragrafo 3 collega tali obblighi ai vari strumenti settoriali (AIFMD, Solvency II, IORP II, UCITS, MiFID II, IDD, ELTIF, PEPP, ecc.).
Principali effetti negativi a livello di prodotto
L’articolo 7, per i soggetti che applicano l’articolo 4, richiede entro il 30 dicembre 2022 l’inserimento nei documenti precontrattuali di una spiegazione sul modo in cui il prodotto considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità e di un rinvio alle informazioni periodiche. Se il soggetto non considera tali effetti negativi, deve dichiararlo per ciascun prodotto con motivazione. I riferimenti alle quantificazioni possono basarsi sugli standard tecnici dell’articolo 4.
Prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
L’articolo 8 impone, per i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e rispettano prassi di buona governance, informazioni su come tali caratteristiche siano rispettate e, se esiste un indice di riferimento, sulla coerenza dell’indice con tali caratteristiche. Devono inoltre indicare la metodologia di calcolo degli indici. Le AEV devono sviluppare standard tecnici sul contenuto e sulla presentazione.
Prodotti con obiettivo di investimento sostenibile
L’articolo 9 disciplina i prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili: se esiste un indice di riferimento, occorre spiegare il suo allineamento all’obiettivo e le differenze rispetto a un indice generale di mercato; se non esiste, occorre spiegare come l’obiettivo sia perseguito. Per i prodotti orientati alla riduzione delle emissioni di carbonio, è richiesto un riferimento all’esposizione a basse emissioni di carbonio e, in mancanza di benchmark UE adeguati, una spiegazione dettagliata dello sforzo costante verso gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.
Informazioni sui siti web
L’articolo 10 impone ai partecipanti ai mercati finanziari di pubblicare e mantenere sui siti web, per i prodotti di cui agli articoli 8 e 9, la descrizione delle caratteristiche o dell’obiettivo, le metodologie di valutazione e monitoraggio, le informazioni degli articoli 8 e 9 e le informazioni dell’articolo 11, in una sezione visibile, facilmente accessibile e formulata in modo accurato, equo, chiaro e non fuorviante.
Relazioni periodiche
L’articolo 11 richiede, per i prodotti di cui agli articoli 8 e 9, l’inclusione nelle relazioni periodiche della misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite o, per i prodotti a obiettivo sostenibile, dell’impatto complessivo correlato alla sostenibilità o del confronto con benchmark. Le informazioni sono inserite nelle relazioni annuali o equivalenti previste dalla normativa settoriale. L’applicazione dei paragrafi da 1 a 3 decorre dal 1° gennaio 2022.
Aggiornamento delle informazioni e comunicazioni di marketing
L’articolo 12 impone l’aggiornamento delle informazioni pubblicate su politiche e trasparenza, con spiegazione delle modifiche. L’articolo 13 prevede che le comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni rese ai sensi del regolamento; le AEV possono adottare standard tecnici sulla presentazione standard delle informazioni di marketing.
Autorità competenti e vigilanza
L’articolo 14 affida il controllo del rispetto del regolamento alle autorità competenti già designate dalla normativa settoriale e attribuisce loro tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari. Le autorità devono cooperare e scambiarsi senza ritardo le informazioni rilevanti.
Regole specifiche per EPAP e intermediari assicurativi
L’articolo 15 precisa le modalità di pubblicazione o comunicazione delle informazioni per gli EPAP e per gli intermediari assicurativi, rinviando rispettivamente alla direttiva (UE) 2016/2341 e alla direttiva (UE) 2016/97.
Applicazione ai regimi pensionistici nazionali
L’articolo 16 consente agli Stati membri di estendere il regolamento ai creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, con obbligo di notifica a Commissione e AEV.
Deroghe per piccoli consulenti
L’articolo 17 esclude dall’applicazione del regolamento gli intermediari assicurativi e le imprese di investimento che forniscono consulenza e occupano meno di tre persone; gli Stati membri possono tuttavia decidere di applicarlo anche a tali soggetti e devono notificarlo alla Commissione e alle AEV.
Monitoraggio, valutazione e riesame
L’articolo 18 incarica le AEV di monitorare le informative volontarie e di presentare alla Commissione, entro il 10 settembre 2022 e successivamente ogni anno, una relazione sulle migliori prassi e raccomandazioni sulle norme di comunicazione volontaria. L’articolo 19 prevede una valutazione della Commissione entro il 30 dicembre 2022, anche sul criterio dei 500 dipendenti e sulla disponibilità/qualità dei dati, con eventuali proposte legislative.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 20 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione generale dal 10 marzo 2021. Alcune disposizioni tecniche si applicano già dal 29 dicembre 2019; gli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafi 1-3, si applicano dal 1° gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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