L.R. Piemonte 1/2017
"Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Piemonte n. 2/2009 estendendola agli sport montani invernali ed estivi, alle aree sciabili e di sviluppo montano, alle attività estive e al volo in zone di montagna, con nuova disciplina su pianificazione, servitù, soccorso, sicurezza, sanzioni e contributi. Alcune previsioni transitorie operano fino al 31 dicembre 2018; la disciplina dell’eliski si applica dal 1° giugno 2017.
Revisione della disciplina piemontese sulla sicurezza negli sport montani e sul volo in montagna
Revisione della disciplina piemontese sugli sport montani e il volo in montagna
La legge regionale del Piemonte riforma in modo esteso la disciplina già contenuta nella l.r. 26 gennaio 2009, n. 2, ampliandola dagli sport invernali alle attività montane invernali ed estive e introducendo una regolazione specifica del volo in zone di montagna, incluso l’eliski.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina regionale riguarda la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la pratica non agonistica degli sport su neve e delle attività ludico-sportive e ricreative invernali ed estive, nonché le attività di volo in zone montane nel territorio piemontese. Le finalità dichiarate sono la sicurezza, la riqualificazione e razionalizzazione delle aree, la tutela ambientale e paesaggistica, la riduzione del consumo di suolo e il sostegno allo sviluppo economico delle località montane.
Aree sciabili e di sviluppo montano
La nozione di aree sciabili viene ampliata alle “aree sciabili e di sviluppo montano”, comprendendo superfici innevate anche con neve programmata, piste, snowpark, impianti di risalita e innevamento, infrastrutture connesse, accessori e pertinenze. Vi rientrano anche impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani con uso invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati.
Individuazione delle aree e pianificazione urbanistica
I comuni devono proporre alla Regione, entro il 31 dicembre 2018, le aree già attrezzate, quelle parzialmente attrezzate, le nuove aree, le zone per bacini idrici per l’innevamento, le variazioni delle aree già individuate e le aree destinate alle attività estive. La Regione approva con deliberazione della Giunta entro 150 giorni; decorso il termine, l’individuazione si intende approvata.
Contestualmente, i comuni avviano l’adeguamento del PRGC. Nelle aree interessate il piano può consentire solo ristrutturazioni, limitati ampliamenti, nuove edificazioni necessarie all’attività agricola o sciistica e pubblici esercizi funzionali agli sport montani. Sono previste fasce di rispetto di 20 metri dagli impianti di risalita, con divieti di recinzioni fisse, piantumazioni e nuove edificazioni, salve eccezioni e le ristrutturazioni ammesse. È disciplinato anche il recupero e la rilocalizzazione di fabbricati funiviari dismessi a fini turistico-ricettivi, con demolizione preventiva dell’originario manufatto nei casi di rilocalizzazione.
Classificazione delle piste e documentazione
Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale. La domanda di classificazione è condizione per accedere ai finanziamenti, anche se l’area non sia ancora stata formalmente individuata dal comune. La documentazione da presentare alla Regione include cartografie dello stato di fatto con evidenza dell’area sciabile e di sviluppo montano, delle piste, degli impianti, dei servizi e delle vie di accesso.
Commissione tecnico-consultiva e elenco regionale
È istituita la Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste, organo tecnico regionale. Il suo parere è vincolante; la Commissione include anche un rappresentante sindacale di categoria e redige il verbale delle sedute. L’elenco regionale delle piste è consultabile telematicamente.
Servitù, espropri e facoltà operative
L’individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e consente la costituzione volontaria o coattiva di servitù e l’attivazione delle procedure espropriative. La legge amplia le facoltà del titolare della servitù includendo, tra l’altro, la realizzazione e gestione di impianti di risalita, teleferiche, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati, sentieri pedonali e sistemi di illuminazione notturna.
È prevista la promozione e autorizzazione dei bacini di accumulo idrico, compresi invasi a cielo aperto, per finalità agricole, turistiche e antincendio.
Gestione, sicurezza e responsabilità sulle piste
La disciplina rafforza gli obblighi del gestore: informazione all’utente sul possesso dell’assicurazione obbligatoria, possibilità di dismettere temporaneamente piste e impianti per eventi turistico-sportivi con trasferimento della responsabilità all’organizzatore, servizio di soccorso sulle piste con modalità definite dalla Giunta, manutenzioni di sicurezza considerate interventi manutentivi e non soggetti a procedura edilizia in specifici casi.
Il gestore non risponde degli incidenti avvenuti fuori dalle piste o su tracciati non rientranti nel perimetro di responsabilità, né degli incidenti in caso di dismissione temporanea o di rimozione/alterazione di segnaletica da parte di terzi o per eventi atmosferici. La responsabilità è esclusa anche per gli incidenti di sciatori che non rispettano le norme di comportamento.
Norme di comportamento degli utenti e attività estive
Lo sciatore deve avere adeguata preparazione psico-fisica, usare attrezzature efficienti e adeguare la condotta alle condizioni della pista. Sono introdotti principi più stringenti su prudenza, precedenze, assistenza in caso di sinistro, divieto di usare mezzi diversi dagli sci, obbligo di assicurazione RC per chi utilizza le piste, presunzione di concorso uguale nei sinistri tra sciatori, e accertamenti alcolemici e tossicologici in caso di lesioni gravi.
L’uso estivo dell’area sciabile e di sviluppo montano è ammesso per attività ludico-sportive e ricreative su tracciati dedicati; fuori da tali aree i tracciati sono autorizzati dai comuni, con obbligo di manutenzione annuale e di corretta regimazione delle acque. I percorsi devono essere segnalati e interdetti all’escursionismo pedestre; per i bike park sono previste regole di prudenza rafforzate.
Attività di volo in zone di montagna ed eliski
Per le zone sopra gli 800 metri s.l.m. sono vietati atterraggio, decollo e sorvolo di aeromobili a motore sotto i 500 metri dal suolo, salvo deroghe rilasciate dall’unione montana competente o dal comune. Le deroghe richiedono, a seconda dei casi, assensi o autorizzazioni in materia di fauna selvatica, biodiversità, aree protette e rete Natura 2000.
I decolli devono avvenire da aviosuperfici o elisuperfici riconosciute; l’atterraggio in quota è consentito solo in aree identificate e riconosciute. L’eliski è consentito solo nei comuni con impianti di risalita attivi, è vietato nelle aree naturali protette e nella rete Natura 2000, ed è regolato da convenzione onerosa con il comune o l’unione montana. La convenzione deve prevedere, tra l’altro, numero massimo di voli, itinerari, monitoraggio fauna e manto nevoso, divieti giornalieri, comunicazioni e dotazioni di sicurezza per gli sciatori. È prevista una deroga per attività di eliski già svolte prima del 30 giugno 2016 in aree protette o Natura 2000, subordinata a valutazione d’incidenza e convenzione con gli enti gestori. Restano esclusi dalla disciplina alcuni servizi di trasporto, la gestione tecnica dei rifugi e delle aree sciabili, nonché i voli per soccorso, sicurezza pubblica e pubblica utilità.
Sanzioni
Sono introdotte sanzioni amministrative specifiche per le violazioni della disciplina sul volo in montagna e sull’eliski, con importi differenziati per gestore, accompagnatore e violazioni della convenzione o delle dotazioni di soccorso. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate; dopo due infrazioni gravi è prevista la sospensione biennale dall’attività di volo in montagna. Le sanzioni sono irrogate e riscosse dal comune competente, con riversamento parziale dei proventi agli enti di gestione delle aree naturali protette per le violazioni avvenute nelle aree della rete ecologica regionale.
Finanziamenti e agevolazioni
La Regione introduce misure di sostegno finanziario per tre categorie di iniziative: tutela della salute e sicurezza, investimenti di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio impiantistico, e spese di funzionamento delle microstazioni. La Giunta regionale definisce criteri oggettivi, priorità, requisiti di accesso, spese ammissibili, livelli di agevolazione e procedure attuative.
Per gli interventi di sicurezza le agevolazioni possono coprire una percentuale delle spese, con possibilità di coinvolgere anche i soggetti che beneficiano delle aree; per gli investimenti la concessione dipende da progetti con effettiva ricaduta sul territorio; per le microstazioni le agevolazioni sono riservate a tali soggetti e fino a un terzo delle spese. È istituito un fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano.
Disposizioni transitorie, finali e valutazione
Fino all’adeguamento dei PRGC restano salve le perimetrazioni e le previsioni urbanistiche vigenti alla data di entrata in vigore della legge. I comuni che non concludono entro il 31 dicembre 2018 l’individuazione delle aree e la variante urbanistica non possono adottare varianti non adeguate alla disciplina regionale; la limitazione non si applica ai comuni con sole piste da fondo. In via transitoria sono considerate piste anche quelle classificate dalla Regione o, in mancanza, quelle indicate nella proposta corredata da deliberazione comunale.
La legge prevede inoltre una clausola valutativa: la Giunta riferisce dopo due anni e poi con periodicità biennale al Consiglio regionale sui risultati ottenuti, compresi quelli relativi all’eliski. Le prime disposizioni sull’attività di volo in montagna si applicano dal 1° giugno 2017.
Abrogazioni e decorrenza
Sono abrogate varie disposizioni previgenti, tra cui l’articolo 41 della l.r. 2/2009 e altre norme regionali collegate. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
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