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Legge

L.R. Piemonte 2/2017

"Disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 2/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese aggiorna la disciplina dell’edilizia sociale, includendo unioni civili e convivenze di fatto nei requisiti, nelle cause di decadenza e nelle successioni nella domanda/assegnazione. Sospende i procedimenti di decadenza già avviati per assenza nell’alloggio fino all’adeguamento del regolamento regionale e prevede una possibile sperimentazione sul fondo sociale. In vigore dal giorno della pubblicazione.

Edilizia sociale: decadenza, successione e mobilità degli assegnatari

Edilizia sociale: decadenza, successione e aggiornamento dei requisiti

La legge regionale del Piemonte interviene sulla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, aggiornando la disciplina dell’edilizia sociale in coerenza con unioni civili e convivenze di fatto. Il provvedimento incide su nucleo richiedente, requisiti di assegnazione, successione nell’alloggio, mobilità dell’utenza e procedimenti di decadenza.

Nucleo richiedente e composizione della famiglia anagrafica

La nozione di nucleo richiedente è ricondotta ai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dal regolamento anagrafico e tenendo conto della disciplina delle unioni civili e convivenze di fatto. Restano esclusi i soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il requisito dell’iscrizione da almeno un anno non è richiesto per l’inclusione di:

  • coniuge del richiedente;
  • parte dell’unione civile o convivente di fatto;
  • figli minori;
  • altro genitore di figli minori;
  • genitori del richiedente o del coniuge, della parte dell’unione civile o del convivente di fatto.

Requisiti e cause di esclusione per l’assegnazione

Tra le condizioni rilevanti per la partecipazione e l’accesso all’edilizia sociale, la legge aggiorna varie fattispecie per includere espressamente l’unione civile e la convivenza di fatto.

In particolare, è valorizzata la situazione del richiedente che abbia contratto matrimonio, unione civile o convivenza di fatto entro la scadenza del bando, oppure non oltre due anni prima della pubblicazione del bando. Sono inoltre adeguate le categorie dei soggetti tutelati, includendo parti dell’unione civile e conviventi di fatto superstiti.

Successione nella domanda, in graduatoria e nell’assegnazione

In caso di decesso del richiedente o dell’assegnatario, il subentro nella domanda, nella graduatoria o nell’assegnazione avviene secondo un ordine prestabilito:

  • coniuge;
  • figli;
  • parte dell’unione civile;
  • convivente di fatto;
  • ascendenti;
  • discendenti;
  • collaterali;
  • affini;
  • altri componenti del nucleo richiedente.

Sono inoltre disciplinate le ipotesi di crisi del rapporto familiare o di coppia. In caso di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell’unione civile o della convivenza regolata da contratto, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura della convenzione di locazione secondo la decisione del giudice o l’accordo risultante dal verbale di separazione omologato.

Per la cessazione di una convivenza non regolata da contratto, la voltura avviene secondo la volontà delle parti; in mancanza di accordo, a favore del convivente affidatario della prole o, se non vi è prole, del soggetto con situazione economica più sfavorevole.

Subentro quando l’assegnatario lascia l’alloggio

Se l’assegnatario, titolare della convenzione di locazione da almeno cinque anni, chiede la risoluzione per trasferirsi in altra abitazione oppure presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o cura, i componenti del nucleo richiedente possono subentrare secondo l’ordine previsto per la successione.

Il subentrante deve:

  • essere residente anagraficamente nell’alloggio da almeno tre anni;
  • presentare domanda di voltura della convenzione entro 60 giorni dal rilascio dell’alloggio da parte dell’assegnatario.

In tali casi l’ente gestore verifica, al momento della successione o della voltura, il possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione da parte dei soggetti interessati.

Mobilità dell’utenza e cambi alloggio

La disciplina della mobilità dell’utenza viene riorganizzata per meglio contrastare sottoutilizzo, sovraffollamento, disagi abitativi di carattere sociale e morosità.

Gli strumenti previsti sono:

  • programmi di mobilità predisposti dall’ente gestore;
  • cambi alloggio su richiesta dell’assegnatario;
  • cambi consensuali di alloggio tra assegnatari.

L’ente gestore può disporre la mobilità quando viene meno l’esigenza di un alloggio privo di barriere architettoniche oppure per ragioni di tutela della civile convivenza.

Decadenza per assenza dall’alloggio e sospensione dei procedimenti

Viene modificata la causa di decadenza connessa all’assenza dall’alloggio prevista dalla legge regionale n. 3/2010. Inoltre, per i procedimenti già avviati e per le decadenze già pronunciate in base a tale causa, la legge dispone una sospensione fino all’adeguamento del regolamento regionale sulle procedure di assegnazione.

Le posizioni sospese dovranno essere rivalutate sulla base delle nuove disposizioni regolamentari, che dovranno includere anche forme di tutela per gli assegnatari, contemperando gli interessi degli enti coinvolti.

Fondo sociale e sperimentazione territoriale

In vista di una revisione della disciplina del fondo sociale, la Giunta regionale può avviare una sperimentazione su ambiti territoriali circoscritti, previo confronto con le agenzie territoriali per la casa e i comuni. La Commissione consiliare competente deve essere informata sia sui criteri adottati sia sugli esiti della sperimentazione.

Aspetti finanziari e vigenza

La legge dichiara la neutralità finanziaria, stabilendo che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

È inoltre dichiarata urgente e la legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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