L.R. Piemonte 5/2017
"Misure di trasparenza in materia di assegni vitalizi".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 5/2017 impone la pubblicazione sul sito del Consiglio regionale dei nominativi e degli importi relativi agli assegni vitalizi, alle restituzioni dei contributi e alle rinunce, con durata limitata della pubblicazione. Prevede neutralità finanziaria ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
Trasparenza sugli assegni vitalizi regionali
Trasparenza in materia di assegni vitalizi
La legge regionale del Piemonte disciplina obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale relativi agli assegni vitalizi e alle posizioni connesse alla restituzione o rinuncia dei contributi versati. L’obiettivo è favorire forme diffuse di controllo sull’uso delle risorse pubbliche e sul perseguimento delle funzioni istituzionali.
Pubblicazione dei beneficiari dell’assegno vitalizio
Devono essere resi pubblici, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i nominativi dei membri del Consiglio e della Giunta regionale cessati dalla carica che percepiscono l’assegno vitalizio, insieme all’importo lordo mensile erogato a ciascuno.
In caso di decesso del beneficiario, accanto al nominativo è indicata in forma anonima l’eventuale presenza di aventi titolo beneficiari dell’assegno.
I dati restano pubblicati per tutta la durata dell’erogazione dell’assegno vitalizio.
Pubblicazione dei dati sulla restituzione e sulla rinuncia dei contributi
Devono essere pubblicati i nominativi dei membri del Consiglio e della Giunta regionale, anche se cessati dalla carica, che hanno ottenuto la restituzione dei contributi versati ai fini dell’assegno vitalizio ai sensi dell’articolo 5 ter della l.r. 25/2011. Insieme ai nominativi viene indicato l’ammontare delle somme restituite.
Devono inoltre essere pubblicati i nominativi dei consiglieri che hanno rinunciato sia all’assegno vitalizio sia alla restituzione dei contributi, con indicazione delle somme rifiutate.
Per chi ha svolto il mandato in più legislature, l’importo delle somme restituite comprende anche eventuali contributi già riscossi in base a disposizioni anteriori all’articolo 5 ter della l.r. 25/2011.
Durata della pubblicazione
Per i soggetti già cessati dalla carica al momento dell’entrata in vigore della legge, o al momento della restituzione/rinuncia, i nominativi e i dati restano pubblicati per quattro anni.
Per i consiglieri in carica nella legislatura in corso all’entrata in vigore della legge, e in quelle successive, l’importo dei contributi di cui alla disciplina citata è pubblicato per tutta la durata della carica e per i quattro anni successivi alla cessazione, a prescindere dal momento della restituzione o della rinuncia.
Se il soggetto riassume la carica dopo essere cessato, la pubblicazione dei dati riprende comunque secondo la disciplina prevista per i consiglieri in carica, anche se i dati erano già stati pubblicati in precedenza.
Aspetti finanziari e decorrenza
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
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