Sentenza del 02/11/2020 n. 2878 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Disconoscimento di documento in copia fotografica o fotostatica - Poteri del giudice - Forma del disconoscimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
disputa sulla idoneità probatoria di un documento prodotto in copia fotografica/fotostatica: la controparte ha disconosciuto sia la conformità della copia all'originale sia il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione. Questione se il giudice sia vincolato dal disconoscimento e quali prove possa utilizzare per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini dell'art. 2709 c.c.
La decisione
il giudice non è vincolato dalla sola contestazione della conformità della copia: può utilizzare altri elementi di prova, anche presuntivi, per verificare la corrispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità probatoria (art. 2709 c.c.). Tuttavia, se il disconoscimento riguarda il contenuto o la sottoscrizione, il giudice è vincolato all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c.; è onere di chi intende far valere il documento instaurare tale procedimento. Il disconoscimento della conformità della copia richiede che il dichiarante indichi i punti in cui la copia sarebbe "falsa" (contraffazione materiale o mancata corrispondenza integrale all'originale) e offra elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto dell'originale.
Norme richiamate
art. 2709 c.c.
la copia fotografica o fotostatica può essere valutata come mezzo di prova, ma la sua rispondenza all'originale può essere accertata dal giudice anche con elementi presuntivi; tuttavia il valore della prova su contenuto e sottoscrizione è subordinato alla procedura di disconoscimento formale prevista dal codice di procedura civile
artt. 216 e ss. c.p.c.
quando il disconoscimento riguarda il contenuto o la sottoscrizione, è necessario seguire la procedura specifica di cui a questi articoli (accertamento tecnico sulle scritture/disconoscimento), e il giudice è vincolato dall'esito di tale procedimento; incombe al dichiarante dell'atto prodotto attivare la procedura
Massime di principio
- La produzione di copie fotografiche/fotostatiche non esclude la possibilità per il giudice di valutarne la rispondenza all'originale anche con prove indirette o presunzioni, ma ciò riguarda principalmente la questione della conformità materiale della copia.
- Se la controparte disconosce il contenuto o la sottoscrizione, il giudice deve attenersi all'esito della procedura di disconoscimento prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c.; pertanto chi intende utilizzare il documento deve promuovere tempestivamente tale procedimento.
- Il disconoscimento della conformità richiede specificità: il dichiarante deve indicare dove la copia è "falsa" o incompleta e fornire elementi, anche indiziari, sul diverso contenuto dell'originale; un generico diniego non è sufficiente.
- Strategia pratica per chi produce copie: conservare e, se possibile, esibire l'originale o attivare subito l'accertamento tecnico per evitare che il documento perda efficacia probatoria a seguito di disconoscimento.
- Strategia pratica per chi contesta: formulare il disconoscimento in modo espresso e puntuale (specificando le parti contestate) per attivare la procedura di disconoscimento e limitare l'uso del documento in giudizio.
- Il giudice ha discrezionalità probatoria sulla conformità della copia ma non può bypassare le garanzie procedurali quando è in gioco l'autenticità della sottoscrizione o il contenuto effettivo del documento.
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