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Sentenza

Sentenza del 02/11/2020 n. 2878 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Disconoscimento di documento in copia fotografica o fotostatica - Poteri del giudice - Forma del disconoscimento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

disputa sulla idoneità probatoria di un documento prodotto in copia fotografica/fotostatica: la controparte ha disconosciuto sia la conformità della copia all'originale sia il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione. Questione se il giudice sia vincolato dal disconoscimento e quali prove possa utilizzare per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini dell'art. 2709 c.c.

La decisione

il giudice non è vincolato dalla sola contestazione della conformità della copia: può utilizzare altri elementi di prova, anche presuntivi, per verificare la corrispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità probatoria (art. 2709 c.c.). Tuttavia, se il disconoscimento riguarda il contenuto o la sottoscrizione, il giudice è vincolato all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c.; è onere di chi intende far valere il documento instaurare tale procedimento. Il disconoscimento della conformità della copia richiede che il dichiarante indichi i punti in cui la copia sarebbe "falsa" (contraffazione materiale o mancata corrispondenza integrale all'originale) e offra elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto dell'originale.

Norme richiamate

  • art. 2709 c.c.

    la copia fotografica o fotostatica può essere valutata come mezzo di prova, ma la sua rispondenza all'originale può essere accertata dal giudice anche con elementi presuntivi; tuttavia il valore della prova su contenuto e sottoscrizione è subordinato alla procedura di disconoscimento formale prevista dal codice di procedura civile

  • artt. 216 e ss. c.p.c.

    quando il disconoscimento riguarda il contenuto o la sottoscrizione, è necessario seguire la procedura specifica di cui a questi articoli (accertamento tecnico sulle scritture/disconoscimento), e il giudice è vincolato dall'esito di tale procedimento; incombe al dichiarante dell'atto prodotto attivare la procedura

Massime di principio

  • La produzione di copie fotografiche/fotostatiche non esclude la possibilità per il giudice di valutarne la rispondenza all'originale anche con prove indirette o presunzioni, ma ciò riguarda principalmente la questione della conformità materiale della copia.
  • Se la controparte disconosce il contenuto o la sottoscrizione, il giudice deve attenersi all'esito della procedura di disconoscimento prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c.; pertanto chi intende utilizzare il documento deve promuovere tempestivamente tale procedimento.
  • Il disconoscimento della conformità richiede specificità: il dichiarante deve indicare dove la copia è "falsa" o incompleta e fornire elementi, anche indiziari, sul diverso contenuto dell'originale; un generico diniego non è sufficiente.
  • Strategia pratica per chi produce copie: conservare e, se possibile, esibire l'originale o attivare subito l'accertamento tecnico per evitare che il documento perda efficacia probatoria a seguito di disconoscimento.
  • Strategia pratica per chi contesta: formulare il disconoscimento in modo espresso e puntuale (specificando le parti contestate) per attivare la procedura di disconoscimento e limitare l'uso del documento in giudizio.
  • Il giudice ha discrezionalità probatoria sulla conformità della copia ma non può bypassare le garanzie procedurali quando è in gioco l'autenticità della sottoscrizione o il contenuto effettivo del documento.

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