Sentenza del 02/11/2020 n. 2868 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Assistenza tecnica e processuale - Affidamento convenzionale ad un'Unione di Comuni - Rappresentanza processuale - Non vi rientra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava se la convenzione tra Comune e Unione, che attribuisce all'Unione "assistenza tecnica e processuale" nella gestione dei servizi, conferisse all'Unione stessa la legittimazione ad agire o resistere nel processo tributario. Il giudice ha ritenuto che l'espressione "assistenza tecnica e processuale" va intesa nel senso limitato previsto dall'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 (assistenza tecnica e processuale nel contesto del contenzioso tributario), e non equivale alla rappresentanza processuale generale. La rappresentanza processuale richiede i presupposti dell'art. 77 c.p.c. e, se esercitata dal procuratore generale ad negotia, un conferimento espresso di poteri di rappresentanza processuale mediante mandato scritto.
La decisione
Il giudice ha escluso che la sola previsione convenzionale di "assistenza tecnica e processuale" attribuisca all'Unione di Comuni la legittimazione ad agire o resistere nel processo tributario. Pertanto gli atti processuali compiuti dall'Unione in mancanza di un espresso e formale mandato di rappresentanza non possono essere considerati idonei a sostituire la rappresentanza del Comune o del soggetto titolare della legittimazione. Conseguenze pratiche: l'Unione è stata esclusa/ritenuta priva di legittimazione a partecipare quale parte nel giudizio, con la conseguente necessità che il Comune o altro soggetto legittimato promuova o prosegua l'azione mediante idoneo mandato processuale.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 12
L'art. 12 è richiamato per delimitare il significato di "assistenza tecnica e processuale" nel contesto del contenzioso tributario: tale assistenza è funzionale e specifica e non implica automaticamente la titolarità della rappresentanza processuale generale.
Codice di procedura civile, art. 77
L'art. 77 c.p.c. (ed i principi relativi alla rappresentanza processuale) richiedono che la rappresentanza processuale generale sia conferita con modalità e limiti precisi; la qualità di "procuratore generale ad negotia" e l'esercizio della rappresentanza processuale richiedono un conferimento espresso di poteri, normalmente in forma scritta.
Massime di principio
- La dicitura "assistenza tecnica e processuale" in una convenzione non equivale automaticamente a trasferire la legittimazione processuale: occorre distinguere tra supporto tecnico/consultivo e poteri di rappresentanza in giudizio.
- Perché un ente diverso dal titolare del diritto (es. Unione di Comuni) possa agire o resistere in giudizio è necessario un atto formale che attribuisca espressamente i poteri di rappresentanza processuale (mandato scritto o disposizione statutaria/legale chiara).
- In ambito tributario va fatto riferimento all'art. 12 del D.lgs. 546/1992 per delimitare l'ambito dell'assistenza tecnica; non basta il richiamo generico nella convenzione: la rappresentanza va esplicitata secondo le regole processuali.
- Chi contestatario della legittimazione deve eccepire l'assenza di potere rappresentativo tempestivamente in giudizio: la questione di legittimazione comporta l'esclusione della parte non legittimata.
- Per evitare rischi procedurali, le convenzioni tra enti dovrebbero prevedere espressamente (con forma scritta e clausole chiare) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza processuale, o prevedere che il Comune conferisca specifico mandato al rappresentante processuale.
- Se si è dalla parte del contribuente/verificatore, verificare sempre che la controparte abbia titolo a stare in giudizio e sollevare l'eccezione di legittimazione se manca un mandato formale.
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