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Sentenza

Sentenza del 02/11/2020 n. 117 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Invio del questionario - Operatività della società contribuente - Responsabilità degli eredi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso contestava la validità dell'avviso di accertamento per omessa notifica del questionario e violazione dell'art. 6 L.212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/73; inoltre si deduceva che, dopo l'annullamento di un primo accertamento per irregolarità di notifica, l'Ufficio aveva rinunciato o si era formato un vizio di mancato contraddittorio e si chiedeva la ripartizione del debito pro quota tra i coeredi. In fatto, la ditta era operativa e teneva scritture contabili, ma non aveva presentato le dichiarazioni IVA e dei redditi per l'anno 2011; gli eredi, pur avendo accettato l'eredità, non avevano provveduto a presentare le dichiarazioni e non deposero documentazione idonea a smentire le contestazioni relative a cinque fatture emesse.

La decisione

L'appello è stato rigettato e confermata la sentenza di primo grado. Il giudice ha ritenuto che: 1) la mancata notifica del questionario non invalida l'accertamento perché l'invio del questionario non è un presupposto imprescindibile del procedimento di accertamento; la legittimità dell'avviso dipende dai presupposti della rettifica (qui sussistenti per omessa presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 39, co. 2, DPR 600/73); 2) gli eredi che hanno accettato l'eredità sono responsabili in solido per le obbligazioni tributarie del de cuius, ai sensi dell'art. 65 DPR 600/73; tuttavia, per ragioni di lealtà processuale tra le parti, le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39, comma 2

    art. 39, co. 2, DPR n.600/1973

    Consente all'Ufficio di procedere all'accertamento quando mancano le dichiarazioni; la legittimità dell'avviso di accertamento è valutata sulla sussistenza dei presupposti della rettifica e non sull'invio del questionario

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600 - art. 65

    Deroga al principio civile della responsabilità 'pro quota' degli eredi: per i debiti tributari gli eredi sono responsabili in solido, sicché l'erario può richiedere a ciascun erede l'intero debito

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 6

    Richiamata dal ricorrente in tema di garanzie processuali e diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica del questionario non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento quando sussistono i presupposti materiali della rettifica

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600 - art. 42, commi 2 e 3

    art. 42, co. 2 e 3, DPR 600/73

    Contestata dal ricorrente come violata ma non ritenuta idonea a invalidare l'accertamento nella fattispecie ove mancano le dichiarazioni e non produce documentazione idonea a contrastare le risultanze dell'Ufficio

  • Codice Civile - art. 752 e ss.

    Principio generale civile di responsabilità degli eredi in proporzione alle quote ereditarie che, tuttavia, viene derogato in materia tributaria dall'art. 65 del DPR 600/73

  • Giurisprudenza di legittimità - Cass. sent. n. 20256/2013

    Principio secondo cui l'invio del questionario non è un presupposto necessario dell'accertamento fiscale; richiamata dalla CTR per avvalorare l'irrilevanza del mancato invio ai fini della validità della rettifica

Massime di principio

  • L'omessa notifica del questionario non invalida automaticamente un avviso di accertamento: il controllo è sostanziale e va valutato sulla sussistenza dei presupposti dell'accertamento (es. omissione delle dichiarazioni).
  • Quando il contribuente (o il titolare di impresa) non presenta le dichiarazioni fiscali, l'Ufficio può procedere all'accertamento fondato sugli elementi disponibili (fatture, scritture contabili) ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73.
  • Gli eredi che accettano l'eredità rispondono in solido per i debiti tributari del de cuius; l'Amministrazione può quindi richiedere l'intero debito a ciascun erede senza limitarsi alla quota ereditaria (art. 65 DPR 600/73).
  • In presenza di atti documentali (es. fatture) e mancata produzione di documentazione esimente da parte degli eredi, la via per contrastare l'accertamento è il deposito tempestivo di scritture contabili e dichiarazioni integrative e l'impugnazione fondata su elementi probatori concreti.
  • La sussistenza di un precedente avviso annullato non impedisce all'Ufficio di reiterare l'accertamento se vi sono presupposti di legge; occorre però valutare eventuali profili di violazione del contraddittorio e di regolarità delle notifiche.
  • Per evitare sorprese, gli eredi dovrebbero: a) verificare immediatamente l'esistenza di debiti tributari; b) presentare le dichiarazioni omesse o la documentazione contabile utile; c) valutare con un consulente la possibilità di impugnare l'avviso con motivi sostanziali e processuali.

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