Sentenza del 02/11/2020 n. 117 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Invio del questionario - Operatività della società contribuente - Responsabilità degli eredi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso contestava la validità dell'avviso di accertamento per omessa notifica del questionario e violazione dell'art. 6 L.212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/73; inoltre si deduceva che, dopo l'annullamento di un primo accertamento per irregolarità di notifica, l'Ufficio aveva rinunciato o si era formato un vizio di mancato contraddittorio e si chiedeva la ripartizione del debito pro quota tra i coeredi. In fatto, la ditta era operativa e teneva scritture contabili, ma non aveva presentato le dichiarazioni IVA e dei redditi per l'anno 2011; gli eredi, pur avendo accettato l'eredità, non avevano provveduto a presentare le dichiarazioni e non deposero documentazione idonea a smentire le contestazioni relative a cinque fatture emesse.
La decisione
L'appello è stato rigettato e confermata la sentenza di primo grado. Il giudice ha ritenuto che: 1) la mancata notifica del questionario non invalida l'accertamento perché l'invio del questionario non è un presupposto imprescindibile del procedimento di accertamento; la legittimità dell'avviso dipende dai presupposti della rettifica (qui sussistenti per omessa presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 39, co. 2, DPR 600/73); 2) gli eredi che hanno accettato l'eredità sono responsabili in solido per le obbligazioni tributarie del de cuius, ai sensi dell'art. 65 DPR 600/73; tuttavia, per ragioni di lealtà processuale tra le parti, le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
DPR 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39, comma 2
art. 39, co. 2, DPR n.600/1973
Consente all'Ufficio di procedere all'accertamento quando mancano le dichiarazioni; la legittimità dell'avviso di accertamento è valutata sulla sussistenza dei presupposti della rettifica e non sull'invio del questionario
DPR 29 settembre 1973, n. 600 - art. 65
Deroga al principio civile della responsabilità 'pro quota' degli eredi: per i debiti tributari gli eredi sono responsabili in solido, sicché l'erario può richiedere a ciascun erede l'intero debito
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 6
Richiamata dal ricorrente in tema di garanzie processuali e diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica del questionario non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento quando sussistono i presupposti materiali della rettifica
DPR 29 settembre 1973, n. 600 - art. 42, commi 2 e 3
art. 42, co. 2 e 3, DPR 600/73
Contestata dal ricorrente come violata ma non ritenuta idonea a invalidare l'accertamento nella fattispecie ove mancano le dichiarazioni e non produce documentazione idonea a contrastare le risultanze dell'Ufficio
Codice Civile - art. 752 e ss.
Principio generale civile di responsabilità degli eredi in proporzione alle quote ereditarie che, tuttavia, viene derogato in materia tributaria dall'art. 65 del DPR 600/73
Giurisprudenza di legittimità - Cass. sent. n. 20256/2013
Principio secondo cui l'invio del questionario non è un presupposto necessario dell'accertamento fiscale; richiamata dalla CTR per avvalorare l'irrilevanza del mancato invio ai fini della validità della rettifica
Massime di principio
- L'omessa notifica del questionario non invalida automaticamente un avviso di accertamento: il controllo è sostanziale e va valutato sulla sussistenza dei presupposti dell'accertamento (es. omissione delle dichiarazioni).
- Quando il contribuente (o il titolare di impresa) non presenta le dichiarazioni fiscali, l'Ufficio può procedere all'accertamento fondato sugli elementi disponibili (fatture, scritture contabili) ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73.
- Gli eredi che accettano l'eredità rispondono in solido per i debiti tributari del de cuius; l'Amministrazione può quindi richiedere l'intero debito a ciascun erede senza limitarsi alla quota ereditaria (art. 65 DPR 600/73).
- In presenza di atti documentali (es. fatture) e mancata produzione di documentazione esimente da parte degli eredi, la via per contrastare l'accertamento è il deposito tempestivo di scritture contabili e dichiarazioni integrative e l'impugnazione fondata su elementi probatori concreti.
- La sussistenza di un precedente avviso annullato non impedisce all'Ufficio di reiterare l'accertamento se vi sono presupposti di legge; occorre però valutare eventuali profili di violazione del contraddittorio e di regolarità delle notifiche.
- Per evitare sorprese, gli eredi dovrebbero: a) verificare immediatamente l'esistenza di debiti tributari; b) presentare le dichiarazioni omesse o la documentazione contabile utile; c) valutare con un consulente la possibilità di impugnare l'avviso con motivi sostanziali e processuali.
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