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Sentenza

Sentenza del 02/11/2020 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Estratto di ruolo - cartelle di pagamento - impugnabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente chiedeva l'impugnazione dell'estratto di ruolo al fine di contestare i ruoli e le cartelle di pagamento; la questione giuridica posta era se l'estratto di ruolo sia impugnabile anche quando le cartelle di pagamento sono state notificate oppure sia impugnabile solo quando sostituisce la notifica delle cartelle, ossia quando il contribuente ha avuto conoscenza degli atti prodromici esclusivamente tramite la consegna dell'estratto di ruolo.

La decisione

la corte ha deciso che l'estratto di ruolo è impugnabile soltanto nella ipotesi in cui le cartelle non siano state notificate al contribuente e quest'ultimo abbia avuto conoscenza degli atti prodromici mediante la consegna dell'estratto di ruolo. Al di fuori di questa fattispecie l'estratto di ruolo costituisce un atto interno dell'Amministrazione e non è soggetto a impugnazione; conseguentemente il ricorso fondato sull'impugnabilità dell'estratto è stato respinto nella misura in cui non ricorrevano i presupposti indicati.

Norme richiamate

  • nessuna norma specifica citata nella sintesi fornita

    la decisione è fondata sul principio giurisprudenziale che qualifica l'estratto di ruolo come atto interno dell'Amministrazione e ne ammette l'impugnazione solo quando esso abbia funzione di notifica sostitutiva delle cartelle, ovvero quando rappresenti l'unico mezzo attraverso cui il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto impositivo

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è impugnabile solo se ha avuto efficacia di comunicazione/notifica sostitutiva delle cartelle: cioè quando il contribuente non ha ricevuto le cartelle e ha appreso l'esistenza dell'iscrizione a ruolo tramite l'estratto.
  • Se le cartelle di pagamento sono state effettivamente notificate, l'estratto di ruolo è atto interno e non costituisce titolo impugnabile: il rimedio del contribuente deve essere esercitato nei confronti della cartella notificata.
  • In caso di dubbio sulla ricezione della cartella, spetta al contribuente fornire elementi di prova (assenza di notifica, data di ricezione dell'estratto, modalità di consegna) per dimostrare che l'estratto ha sostituito la notifica e quindi è impugnabile.
  • Per contestare vizi formali o sostanziali dell'iscrizione a ruolo è necessario individuare il corretto oggetto dell'impugnazione: impugnare l'estratto solo se esso è stato l'unico atto conoscitivo; altrimenti impugnare la cartella o altri atti notificati.
  • Prima di proporre il ricorso è consigliabile documentare la catena delle notifiche (avvisi, ricevute, testimoni, registrazioni) e, se utile, richiedere all'ente di riscossione le informazioni sulla notificazione delle cartelle.
  • La qualificazione dell'estratto di ruolo come atto interno o come atto con efficacia comunicativa rilevante è decisiva ai fini dei termini e dell'ammissibilità del ricorso: la parte deve quindi valutare tempestivamente la situazione e agire entro i termini processuali applicabili.

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