Sentenza del 13/03/2015 n. 5050 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa all'imposta di registro dovuta per la compravendita, nel 2002, di un complesso immobiliare comprendente una struttura sanitaria e un fabbricato destinato ad attività religiosa. Hanno contestato: la tardività dell'accertamento per illegittima proroga dei termini; l'insufficienza della prova e della motivazione della stima dell'Amministrazione finanziaria; l'errata determinazione della superficie dell'immobile; l'omessa valutazione della perizia di parte; e l'assenza di adeguata motivazione sulla riduzione del valore accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, poiché la proroga biennale prevista dalla legge rendeva tempestivo l'accertamento. Gli ulteriori motivi sono stati respinti perché la CTR aveva adeguatamente motivato la stima, basata su immobili comparabili, valori OMI e documentazione tecnica, e perché i ricorrenti non avevano trascritto o indicato puntualmente le parti decisive delle perizie asseritamente trascurate. È stata ritenuta adeguata anche la riduzione del 20% del valore accertato, favorevole ai contribuenti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 142 del 1950, art. 7
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dei termini dell'accertamento, ma senza accoglimento delle relative censure.
D.L. n. 513 del 1992, art. 25
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità della proroga dei termini di accertamento; la censura non è stata accolta.
Legge n. 289 del 2002, art. 5-bis
La norma è stata applicata nel senso che la proroga biennale rendeva tempestiva la notifica dell'accertamento dell'imposta di registro.
Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 3
Lo Statuto del contribuente enuncia principi generali e criteri guida per l'interpretazione, ma non ha rango superiore alla legge ordinaria e non consente di disapplicare una norma tributaria ordinaria.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51, comma 3, e 52, comma 2
Le disposizioni sono state valutate con riguardo alla stima del valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro. La motivazione dell'accertamento è stata ritenuta sufficiente perché fondata su elementi comparativi e tecnici concretamente indicati.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamato in tema di obbligo di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto che tale obbligo fosse stato rispettato.
Codice civile, artt. 2697 e 2770
Richiamati dai ricorrenti in tema di onere della prova e valutazione della superficie dell'immobile, ma le relative doglianze sono state respinte.
Massime di principio
- Chi contesta in Cassazione una questione non chiaramente esaminata nella sentenza impugnata deve dimostrare di averla già proposta nei precedenti gradi di giudizio e deve indicare o trascrivere gli atti processuali rilevanti; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per novità o difetto di autosufficienza.
- Lo Statuto dei diritti del contribuente costituisce un importante criterio interpretativo, ma non prevale automaticamente sulle norme ordinarie e non permette, da solo, di neutralizzare una proroga dei termini prevista dalla legge.
- In materia di imposta di registro, una stima dell'Amministrazione può essere ritenuta adeguatamente motivata quando espone parametri comparativi, valori di mercato, dati OMI e altri elementi tecnici verificabili; non è necessario che il giudice condivida ogni valutazione del contribuente.
- La contestazione di una perizia o l'omessa valutazione di una perizia di parte richiede l'indicazione precisa dei passaggi decisivi trascurati e la spiegazione della loro concreta rilevanza. Non basta affermare genericamente che il documento non è stato considerato.
- La Cassazione non rivaluta normalmente il merito della stima o la superficie dell'immobile: controlla soprattutto la correttezza giuridica e l'esistenza di una motivazione comprensibile, logica e non apparente.
- Una riduzione del valore accertato già riconosciuta dal giudice di merito può essere confermata se fondata sulle caratteristiche dell'immobile e dell'area e se il contribuente non indica elementi decisivi ulteriori che giustifichino una riduzione maggiore.
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