Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/06/2017 n. 877 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento sintetico - annualità definita - scostamento biennale - necessita - art. 38, c. 4, D.P.R. n. 600/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La definizione della lite relativa a una delle annualità ha fatto venir meno, automaticamente, una delle condizioni essenziali dell'accertamento sintetico fondato sullo scostamento biennale. Di conseguenza, è stata ritenuta non più legittima anche la rettifica concernente l'altra annualità, poiché non risultava integrato il requisito dello scostamento superiore a un quarto per almeno un biennio. L'esito è quindi favorevole al contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un accertamento sintetico fondato sull'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, nella formulazione previgente. Tale disposizione richiedeva che lo scostamento superiore a un quarto tra il reddito sinteticamente accertato e quello dichiarato sussistesse per almeno due periodi d'imposta. Una delle due annualità, il 2004 o il 2005, era stata definita mediante la procedura di definizione delle liti fiscali pendenti, con conseguente sterilizzazione degli effetti della relativa pretesa erariale. Il contribuente ha sostenuto che, venendo meno una delle annualità necessarie a integrare il requisito biennale, non potessero più sussistere i presupposti per mantenere la rettifica anche sull'altra annualità.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, nella formulazione previgente

    La norma prevedeva la necessità che lo scostamento di oltre un quarto tra il reddito sinteticamente accertato e quello dichiarato sussistesse per almeno un biennio.

    Il requisito del biennio costituisce una condizione necessaria dell'accertamento sintetico. Se una delle annualità viene definitivamente sottratta alla pretesa erariale mediante definizione della lite, viene meno il presupposto temporale richiesto dalla norma anche per l'altra annualità congiuntamente accertata.

  • Definizione delle liti fiscali pendenti

    La definizione della lite produce la sterilizzazione degli effetti della pretesa fiscale relativa all'annualità definita. Quando tale annualità era indispensabile per integrare un requisito legale riferito a più periodi d'imposta, la sua eliminazione può incidere sulla validità dell'accertamento relativo agli altri periodi collegati.

Massime di principio

  • Quando una norma richiede che una determinata condizione fiscale ricorra per più annualità, ciascuna annualità può essere essenziale per integrare il requisito complessivo.
  • La definizione o l'annullamento della pretesa relativa a una delle annualità può far venir meno il presupposto legale dell'accertamento anche per le altre annualità, se queste erano state accertate congiuntamente sulla base di un requisito pluriennale.
  • Nell'accertamento sintetico disciplinato dalla previgente formulazione dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, lo scostamento superiore a un quarto doveva risultare per almeno due anni; non è sufficiente che tale scostamento resti dimostrato per una sola annualità.
  • La sterilizzazione degli effetti della pretesa erariale non va valutata soltanto con riferimento all'annualità definita, ma anche per le conseguenze che la sua eliminazione produce sui requisiti costitutivi di accertamenti collegati.
  • In situazioni analoghe occorre verificare se l'annualità definita, annullata o prescritta fosse necessaria per soddisfare un requisito temporale, quantitativo o cumulativo previsto dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.