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Sentenza

Sentenza del 30/04/2015 n. 8780 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento Ici relativo all'anno 1998. L'ente sosteneva che l'immobile, pur non ancora regolarmente censito con la particella attribuita al contribuente, fosse già esistente e tassabile in base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Ha dedotto, inoltre, l'omessa motivazione sulla prova dell'esistenza dell'immobile e sull'avvenuto pagamento dell'imposta, nonché la violazione della disciplina Ici per avere il giudice attribuito rilievo decisivo alla formalizzazione catastale del 2000.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché riferito al pagamento dell'Ici nel 2000, annualità non oggetto della controversia. Ha invece accolto il primo e il terzo motivo, affermando che la regolare iscrizione catastale non è un presupposto necessario per l'assoggettamento all'Ici: è sufficiente che l'immobile esista e presenti le condizioni per l'iscrivibilità catastale. Poiché la proprietà esclusiva del contribuente risultava dalla divisione giudiziale del 1997 e l'immobile era preesistente al 1998, la sentenza regionale è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, che dovrà riesaminare i fatti e valutare la documentazione prodotta dal Comune. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c., nel testo pro tempore vigente

    Ai fini della tempestività della notificazione eseguita a mezzo ufficiale giudiziario rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, non la successiva data di spedizione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    per fabbricato si intende sempre e comunque l'unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio o che presenta le condizioni per l'iscrivibilità

    L'Ici può essere dovuta anche per un immobile non ancora regolarmente accatastato, quando il fabbricato esista concretamente e possieda le condizioni per l'iscrizione catastale. La formalizzazione catastale successiva non determina necessariamente l'inizio dell'obbligo tributario.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, criterio dell'ultimazione o utilizzazione del fabbricato

    Per i fabbricati non ancora iscritti al catasto, l'imposta decorre dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se anteriore, dalla data di effettiva utilizzazione. Il certificato di abitabilità non è indispensabile per l'applicazione dell'imposta.

Massime di principio

  • In materia di Ici, l'iscrizione catastale è sufficiente per dimostrare l'assoggettabilità dell'immobile, ma non è necessariamente indispensabile: anche un fabbricato non ancora censito può essere tassato se esiste ed è catastalmente iscrivibile.
  • La data di una successiva formalizzazione notarile o di una variazione catastale non coincide automaticamente con la data di nascita dell'obbligazione tributaria. Occorre verificare quando l'immobile esisteva e quando il contribuente ne ha acquisito la titolarità.
  • In caso di divisione giudiziale di un immobile, l'attribuzione della proprietà esclusiva può determinare la titolarità passiva dell'imposta già dall'anno successivo o, comunque, dal periodo in cui risultano perfezionati gli effetti della divisione, anche se l'aggiornamento catastale viene formalizzato successivamente.
  • Il giudice tributario deve valutare concretamente la documentazione tecnica e catastale, come il modello Docfa, e motivare espressamente perché la ritenga attendibile o la disattenda.
  • Per contestare un accertamento relativo a un immobile non censito non è sufficiente invocare l'assenza di una particella catastale autonoma: bisogna dimostrare che il fabbricato non esisteva, non era utilizzabile o non possedeva le condizioni per l'iscrivibilità catastale nel periodo d'imposta.

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