Circolare numero 158 del 29-7-1999
Meccanismo di computo proporzionale dell’anzianità contributiva anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale sorti ed estinti come tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il meccanismo di computo proporzionale dei periodi di lavoro a tempo parziale, previsto dall'articolo 5, comma 11, della legge n. 863/1984, si applica non solo ai casi di trasformazione tra tempo pieno e part-time, ma anche ai rapporti part-time instaurati fin dall'origine, per i periodi successivi al 6 gennaio 1985. Vengono indicati i criteri operativi per il calcolo delle settimane utili e della retribuzione pensionabile, le tipologie di part-time considerate, nonché le modalità di definizione delle domande pendenti e di riliquidazione delle pensioni già in essere entro i limiti della prescrizione decennale. La circolare richiama inoltre il caso di sentenze passate in giudicato e ribadisce che la mancanza della forma scritta nel contratto part-time comporta l'inapplicabilità del regime legale.
Computo proporzionale dell'anzianità contributiva nei rapporti di lavoro part-time ai fini pensionistici
Computo proporzionale dell'anzianità contributiva nei rapporti part-time
La circolare disciplina il trattamento previdenziale dei periodi di lavoro a tempo parziale ai fini della determinazione della pensione. In particolare, chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 11, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e fornisce indicazioni operative per il calcolo dell'anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile.
Ambito normativo e orientamenti giurisprudenziali
La disposizione dell'articolo 5, comma 11, della legge n. 863/1984 prevede che, nel passaggio tra tempo pieno e tempo parziale e viceversa, l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno sia computata per intero, mentre quella relativa ai periodi part-time sia valutata proporzionalmente all'orario effettivamente svolto. La circolare precisa che tale regola si applica ai periodi successivi al 6 gennaio 1985, data di entrata in vigore della legge di conversione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 202 del 24-28 maggio 1999, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in relazione agli articoli 3 e 38, comma 2, della Costituzione. La Corte ha ritenuto che la disposizione debba essere letta non solo come riferita ai casi di trasformazione del rapporto, ma anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti ab origine, valorizzando la ratio di agevolazione previdenziale del lavoro part-time.
La circolare richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 11.482 del 1997, che aveva già esteso la disciplina della legge n. 863/1984 ai rapporti part-time sorti fin dall'inizio.
Tipologie di lavoro a tempo parziale
Sulla base della normativa richiamata, vengono distinte tre principali tipologie di part-time:
- part-time orizzontale, quando la prestazione è svolta tutti i giorni della settimana con orario ridotto rispetto al tempo pieno;
- part-time verticale, quando la prestazione è svolta solo in alcuni giorni della settimana, con orario ridotto o normale;
- part-time ciclico, quando la prestazione è resa solo per alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell'anno.
Requisito contributivo e misura della pensione
La circolare distingue tra diritto a pensione e misura della pensione. Per il diritto alla prestazione il requisito contributivo deve essere verificato secondo i principi generali dell'assicurazione obbligatoria IVS, richiamando l'articolo 7, commi 1-5, della legge n. 638/1983, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 389/1989.
Per la determinazione della misura della pensione, invece, opera il particolare meccanismo di computo proporzionale dei periodi part-time. Il criterio vale per pensioni autonome, pensioni supplementari e supplementi di pensione.
Modalità di calcolo delle settimane utili
Per determinare l'anzianità contributiva utile alla misura della pensione, devono essere svolte le seguenti operazioni:
- determinare il numero di ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro part-time;
- nell'anno di decorrenza della pensione o del supplemento, considerare soltanto i periodi di lavoro part-time compresi tra l'inizio dell'anno e la data di decorrenza della prestazione;
- dividere il numero delle ore retribuite annue per l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto per i lavoratori a tempo pieno;
- sommare i quozienti ottenuti alle altre settimane di contribuzione fatte valere dall'interessato.
Le operazioni sono effettuate dai datori di lavoro. Il numero delle settimane così determinato viene esposto, a partire dal 1999 con riferimento all'anno 1998, nel punto 76 "Settimane Utili" del quadro SA del modello 770; in precedenza era indicato nella casella "Sett. Utili" del quadro B del Mod. O1M.
Determinazione della retribuzione pensionabile
Ai fini della retribuzione pensionabile, per i periodi di lavoro a tempo parziale devono essere prese in considerazione le settimane di contribuzione risultanti dal computo proporzionale. Il valore retributivo di ciascuna settimana si ottiene dividendo la somma delle retribuzioni complessivamente percepite per i periodi part-time dell'anno solare per il numero delle settimane di contribuzione riconoscibili nello stesso anno secondo i criteri sopra descritti.
Domande pendenti, pensioni già in essere e prescrizione
La circolare stabilisce che le domande di pensione pendenti e quelle di futura presentazione devono essere definite secondo i criteri indicati. Su domanda degli interessati, anche le pensioni già liquidate devono essere riliquidate, ma solo nei limiti della prescrizione decennale.
Il richiamo avviene anche ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 6491 del 23 maggio/18 luglio 1996, in materia di indennità di disoccupazione agricola: la prestazione richiesta con domanda è dovuta integralmente e, se corrisposta in misura inferiore a seguito di una modifica normativa o giurisprudenziale, la parte residua resta soggetta alla prescrizione ordinaria.
Inoltre, se su un caso specifico è intervenuta sentenza negativa passata in giudicato sul diritto al computo proporzionale, le somme eventualmente dovute a titolo di maggior importo della pensione devono essere messe in pagamento dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza, comunque entro il limite della prescrizione ordinaria.
Forma scritta del contratto part-time
La circolare richiama infine la circolare n. 274 del 2 dicembre 1993 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 4-11 maggio 1992, che ha affermato che la forma scritta è requisito essenziale del contratto a tempo parziale. È inoltre esclusa la possibilità di clausole elastiche che attribuiscano al datore di lavoro il potere di modificare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa.
Ne deriva che, in mancanza di forma scritta, non si applica il regime legale previsto dall'articolo 5 della legge n. 863/1984.
Punti principali
Ambito di applicazione del computo proporzionale
Il meccanismo di computo proporzionale dell'anzianità contributiva per i periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985 si applica non solo nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time e viceversa, ma anche ai rapporti di lavoro part-time sorti tali fin dall'inizio e cessati come tali. La circolare recepisce l'orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno valorizzato la finalità della normativa di agevolare anche sul piano previdenziale il lavoro a tempo parziale.
Tipologie di part-time considerate
In base alla normativa richiamata, la circolare distingue tre sottospecie di contratto part-time: orizzontale, quando il lavoro è svolto per tutti i giorni della settimana con orario ridotto; verticale, quando il lavoro è svolto per alcuni giorni della settimana a orario ridotto o normale; ciclico, quando il lavoro è prestato per alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell'anno.
Principi per il diritto e per la misura della pensione
Ai fini del diritto a pensione, il requisito contributivo deve essere accertato secondo i principi generali dell'assicurazione obbligatoria IVS, richiamando l'articolo 7, commi 1-5, della legge n. 638/1983, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 389/1989. Ai fini della misura della pensione, invece, opera il particolare meccanismo di computo proporzionale dei periodi di lavoro a tempo parziale.
Criteri operativi per il calcolo delle settimane utili
Per determinare l'anzianità contributiva utile ai fini della misura della pensione, occorre: determinare il numero di ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro part-time; nell'anno di decorrenza della pensione considerare solo i periodi compresi tra l'inizio dell'anno e la decorrenza della prestazione; dividere il monte ore annuo per l'orario ordinario settimanale previsto per il tempo pieno; sommare i quozienti ottenuti alle altre settimane di contribuzione. Le operazioni sono effettuate dai datori di lavoro e il dato è esposto nel modello 770, quadro SA, punto 76 "Settimane Utili", a partire dal 1999 con riferimento all'anno 1998; in precedenza era indicato nel Mod. O1M, quadro B, casella "Sett. Utili".
Determinazione della retribuzione pensionabile
Ai fini dell'individuazione delle settimane di contribuzione utili per calcolare la retribuzione pensionabile, in corrispondenza dei periodi part-time devono essere prese in considerazione le settimane risultanti dal computo proporzionale. Il valore retributivo di ciascuna settimana si ottiene dividendo la somma delle retribuzioni complessivamente percepite per i periodi part-time dell'anno solare per il numero delle settimane di contribuzione riconoscibili nello stesso anno secondo i criteri indicati.
Domande pendenti, pensioni in essere e prescrizione
Le domande di pensione pendenti e quelle di futura presentazione devono essere definite secondo i criteri indicati. Su domanda degli interessati devono essere riliquidate anche le pensioni già in pagamento, nei limiti della prescrizione decennale. Se è intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato sul diritto al computo proporzionale, le somme dovute a titolo di maggior importo di pensione devono essere poste in pagamento dal mese successivo al passaggio in giudicato e comunque entro il limite della prescrizione ordinaria.
Richiamo sulla forma scritta del contratto part-time
La circolare richiama la precedente circolare n. 274 del 2 dicembre 1993 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 4-11 maggio 1992, secondo cui la forma scritta è requisito essenziale del contratto a tempo parziale. È inoltre esclusa la possibilità di inserire clausole elastiche che attribuiscano al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione. In assenza di forma scritta, non si applica il regime legale definito dall'articolo 5 della legge n. 863/1984.
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