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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/913

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione del 30 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema UE di sorveglianza rafforzata per determinate merci di origine non animale provenienti da paesi terzi, in risposta a nuove segnalazioni RASFF e ai risultati dei controlli ufficiali degli Stati membri. Modifica gli elenchi dei prodotti e dei paesi interessati, adegua le frequenze di controllo, introduce o sposta alcune merci dall’allegato I all’allegato II e viceversa, e rafforza le condizioni di ingresso per talune categorie ad alto rischio. Interviene anche sulle esenzioni per partite di piccolo peso o non commerciali, chiarisce definizioni e codici NC/TARIC, e stabilisce un periodo transitorio per alcune spedizioni già avviate.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sui controlli ufficiali rafforzati e sulle condizioni speciali di ingresso nell’Unione per determinate merci di origine non animale provenienti da paesi terzi, aggiornando elenchi, frequenze di controllo, esenzioni e regime transitorio.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a controlli ufficiali temporaneamente incrementati o a condizioni speciali di importazione per motivi di sicurezza alimentare. Incide su operatori, importatori, autorità competenti degli Stati membri e posti di controllo frontalieri, con disciplina specifica per partite elencate negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793, inclusi casi di bagaglio personale, spedizioni non commerciali, campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli da esposizione e partite per scopi scientifici. Prevede inoltre un periodo transitorio per alcune merci già spedite prima dell’entrata in vigore del regolamento di modifica.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913: modifica del regime UE sui controlli rafforzati all’importazione di determinate merci di origine non animale

Il regolamento interviene sul quadro già stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, che disciplina l’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e, per alcune merci, condizioni speciali di ingresso nell’Unione. La revisione è motivata da nuove informazioni provenienti dal sistema RASFF e dai controlli effettuati dagli Stati membri, che evidenziano rischi sanitari legati a contaminazioni microbiologiche, da micotossine, aflatossine, residui di antiparassitari, ossido di etilene, pentaclorofenolo, diossine e altri contaminanti.

Finalità e logica dell’intervento

La Commissione adegua periodicamente gli elenchi dei prodotti e dei paesi terzi interessati, come già previsto dall’articolo 12 del regolamento 2019/1793. In questo ciclo di aggiornamento, alcune merci vengono assoggettate a controlli più intensi, altre vengono sottoposte a condizioni di ingresso più severe, mentre per prodotti divenuti meno critici viene ridotta o rimodulata la disciplina. Il regolamento mira, in particolare, a tutelare la salute umana nell’Unione e a rendere più proporzionato l’apparato di controlli rispetto ai rischi effettivamente riscontrati.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il testo riguarda gli alimenti e i mangimi di origine non animale provenienti da specifici paesi terzi, indicati negli allegati I e II del regolamento 2019/1793. La disciplina coinvolge gli operatori economici che importano tali merci, le autorità competenti degli Stati membri e i posti di controllo frontalieri. Sono considerate anche le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri, le partite non commerciali, i campioni commerciali, i campioni di laboratorio, gli articoli di esposizione e le partite destinate a scopi scientifici, con regole specifiche di esenzione o autorizzazione.

Esenzioni per bagaglio personale, spedizioni non commerciali, campioni e uso scientifico

L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 2019/1793 è sostituito per riformulare i limiti quantitativi delle esenzioni. Il regolamento non si applica:

  • alle partite nel bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o uso personale, nonché alle partite non commerciali spedite a persone fisiche e non destinate all’immissione sul mercato, se il peso netto non supera 5 kg per i prodotti freschi o 2 kg per gli altri prodotti;
  • alle partite inviate come campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione per mostre e alle partite destinate a scopi scientifici, se il peso netto non supera 50 kg per i prodotti freschi o 10 kg per gli altri prodotti.

In caso di dubbio sull’uso cui sono destinati i prodotti, l’onere della prova incombe ai proprietari dei bagagli personali o ai destinatari delle partite, a seconda dei casi.

Partite oltre soglia e autorizzazione preventiva

Per le partite destinate a campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione o a scopi scientifici che superano i limiti di peso, l’autorità competente può esentare dai controlli di identità e fisici, compresi campionamento e analisi di laboratorio, a condizione che:

  • siano accompagnate da un’autorizzazione preventiva rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione, con indicazione dello scopo dell’introduzione, del luogo di destinazione e di garanzie contro l’immissione sul mercato;
  • l’operatore presenti le partite al posto di controllo frontaliero di ingresso;
  • il posto di controllo frontaliero informi, tramite IMSOC, l’autorità dello Stato membro di destinazione dell’introduzione delle partite.

Eliminazione di definizioni ridondanti

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 2019/1793 è soppresso. La modifica è giustificata dall’esigenza di coerenza con la nozione di "partita" già definita all’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625, evitando incertezze interpretative e applicazioni divergenti.

Condizioni speciali di ingresso e trasferimenti tra allegati

Una parte rilevante della riforma riguarda il passaggio di talune merci dall’allegato I all’allegato II, quando il rischio non si esaurisce in un maggiore controllo statistico ma richiede un certificato ufficiale e risultati analitici allegati. È il caso dell’olio di palma proveniente dal Ghana, per il quale il testo impone la certificazione ufficiale di conformità e i relativi risultati di campionamento e analisi. Per questa voce è mantenuta una frequenza dei controlli di identità e fisici del 50 %.

Il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio: le partite di olio di palma dal Ghana e le partite di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar dall’India, nonché di miscele contenenti gomma di carrube da Malaysia e Turchia, se spedite prima della data di entrata in vigore del regolamento 2022/913, possono entrare nell’Unione fino al 3 settembre 2022 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale previsto dagli articoli 10 e 11.

Aggiornamento delle frequenze di controlli ufficiali

Il regolamento rimodula numerose frequenze di controllo sulla base del rischio riscontrato. Tra le principali modifiche figurano:

  • arance dall’Egitto: inserimento con controlli di identità e fisici al 20 %;
  • nocciole dalla Georgia: aumento al 30 %;
  • riso dall’India e dal Pakistan: inserimento/aggiornamento con controlli al 5 %;
  • fagioli asparago e guaiava dall’India: controlli al 20 %;
  • peperoni del genere Capsicum dalla Thailandia: controlli al 30 %;
  • noci moscate dall’Indonesia: controlli al 30 %;
  • miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar da India, Malaysia e Turchia: controlli al 20 %;
  • spezie essiccate dall’India: controlli al 20 %;
  • spaghetti orientali a cottura istantanea da Corea del Sud e Vietnam: controlli al 20 %.

In alcuni casi il regolamento distingue tra categorie merceologiche diverse pur in presenza dello stesso codice NC, al fine di evitare che prodotti non pertinenti siano sottoposti ai controlli rafforzati.

Prodotti esclusi, codici NC corretti e precisazioni TARIC

La Commissione elimina o corregge alcuni codici NC che non corrispondono ai prodotti effettivamente interessati dalle voci in allegato. Vengono anche specificate talune suddivisioni TARIC per consentire un’identificazione più precisa delle merci soggette a controllo. Il testo precisa, ad esempio, la distinzione tra spezie essiccate e altri prodotti classificati nel codice NC 0910, nonché tra diversi tipi di spaghetti orientali e altre preparazioni recanti il codice NC 1902 30 10.

Allegato II: condizioni speciali per categorie di prodotti a rischio

L’allegato II continua a disciplinare gli alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione. Tra i prodotti interessati figurano, a titolo esemplificativo, foglie di betel, noci del Brasile, pepe nero, gomma di xantano, melanzane, peperoni dolci e non dolci, fagioli asparago, arachidi, olio di palma, noci moscate, semi di sesamo, carrube, gomma di guar, miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o guar, integratori alimentari contenenti prodotti botanici, spezie essiccate, preparazioni per salse, carbonato di calcio, foglie di vite, agrumi, fichi secchi, pistacchi, rape, semi di cumino e altri prodotti.

Per ciascuna voce l’allegato indica paese di origine, descrizione del prodotto, codice NC, eventuale suddivisione TARIC, rischio specifico e frequenza dei controlli di identità e fisici. Le note a piè di pagina definiscono i metodi di campionamento e analisi, chiariscono l’ambito dei residui da ricercare e, per alcune categorie, precisano che il divieto o il limite relativo all’ossido di etilene discende dal regolamento (UE) n. 231/2012.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le sue disposizioni producono effetti mediante la sostituzione degli allegati del regolamento 2019/1793 e mediante l’aggiornamento puntuale delle regole sulle esenzioni, sulle autorizzazioni e sui periodi transitori.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di merci e paesi terzi

Sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con nuovi elenchi di merci di origine non animale soggette a maggiori controlli ufficiali o a condizioni speciali di ingresso. Le modifiche riflettono nuovi rischi individuati tramite RASFF e controlli degli Stati membri, con riferimento a contaminazioni da micotossine/aflatossine, residui di antiparassitari, ossido di etilene, pentaclorofenolo, diossine, Salmonella, rodammina B, cianuro, solfiti e altri contaminanti.

Esenzioni per partite di piccolo peso e non commerciali

Riformula l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 2019/1793. Il regolamento non si applica alle partite nel bagaglio personale dei passeggeri destinate al consumo o uso personale e alle partite non commerciali spedite a persone fisiche, se il peso netto non supera 5 kg per i prodotti freschi o 2 kg per gli altri prodotti. Per i campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione e partite per scopi scientifici, l’esenzione opera fino a 50 kg per i prodotti freschi e 10 kg per gli altri prodotti.

Esenzione e autorizzazione per campioni e partite scientifiche oltre soglia

Consente all’autorità competente di esentare dai controlli di identità e fisici, compreso campionamento e analisi, le partite destinate a campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione o scopi scientifici che superano i limiti di peso, purché siano accompagnate da un’autorizzazione preventiva dello Stato membro di destinazione, presentate al posto di controllo frontaliero di ingresso e notificate tramite IMSOC all’autorità dello Stato membro di destinazione. L’autorizzazione deve indicare scopo, luogo di destinazione e garanzie di non immissione sul mercato.

Soppressione di definizioni superflue

Sopprime l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 2019/1793 per eliminare definizioni aggiuntive di "partita", ritenute fonte di incertezza applicativa, rinviando alla definizione già contenuta nell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625.

Condizioni speciali per olio di palma dal Ghana

Trasferisce la voce dell’olio di palma proveniente dal Ghana dall’allegato I all’allegato II. Per tutte le partite è richiesto un certificato ufficiale attestante la conformità, accompagnato dai risultati del campionamento e delle analisi; la frequenza dei controlli di identità e fisici è fissata al 50 %. È previsto un periodo transitorio per partite già spedite prima dell’entrata in vigore del regolamento, fino al 3 settembre 2022, senza certificato né risultati di analisi.

Rafforzamento o riduzione delle frequenze di controllo per specifiche merci

Aggiorna numerose frequenze di controllo: ad esempio arance dall’Egitto al 20 %, nocciole dalla Georgia al 30 %, riso da India e Pakistan al 5 %, fagioli asparago e guaiava dall’India al 20 %, peperoni Capsicum dalla Thailandia al 30 %, noci moscate dall’Indonesia al 30 %, miscele di additivi alimentari con gomma di carrube o guar da India/Malaysia/Turchia al 20 %, spezie essiccate dall’India al 20 %, spaghetti orientali a cottura istantanea da Corea del Sud e Vietnam al 20 %.

Rimozione di voci non più giustificate o chiarimenti classificatori

Elimina o corregge codici NC/TARIC non pertinenti e chiarisce la descrizione di alcune merci. In particolare sopprime alcune voci per noci moscate dall’India dall’allegato II, sposta alcuni codici da una categoria all’altra, depenna codici NC superflui o non corrispondenti al prodotto, e specifica suddivisioni TARIC per frutti della moringa dall’India e gotu kola dallo Sri Lanka, nonché per altri prodotti soggetti a controllo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialicommercio internazionalesanità pubblicaregole doganali e nomenclatura tariffaria

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