Regolamento (UE) 2022/845
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/845 della Commissione del 30 maggio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le modifiche riflettono la diversa situazione epidemiologica nel Regno Unito e negli Stati Uniti rispetto a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Per il Regno Unito vengono ripristinate o confermate alcune zone dopo la valutazione della Commissione sulla cessazione del rischio; per gli Stati Uniti vengono invece inserite nuove zone soggette a restrizioni a seguito dei focolai notificati in vari Stati. Il provvedimento modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare gli elenchi di zone del Regno Unito e degli Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli ingressi nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti, aggiornando le zone ammesse o sospese in ragione di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Le modifiche riguardano sia l’allegato V, relativo a pollame e materiale germinale, sia l’allegato XIV, relativo alle carni fresche; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e prodotti di origine animale. La finalità è adeguare rapidamente le autorizzazioni importatorie alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
Contesto normativo
La base giuridica è il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3. Tale quadro prevede che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale avvenga solo da paesi terzi, territori o loro zone/compartimenti inclusi negli elenchi pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le condizioni sanitarie applicabili, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi delle aree autorizzate.
Valutazione epidemiologica e motivi della modifica
La Commissione richiama diversi focolai di HPAI nel pollame notificati dagli Stati Uniti, localizzati in Idaho, Michigan, Minnesota, Wisconsin e Pennsylvania, con conferme tra il 10 e il 14 maggio 2022. Le autorità statunitensi hanno istituito zone di controllo di 10 km e adottato una politica di abbattimento totale; ciononostante, la Commissione ritiene opportuno escludere dalle autorizzazioni all’ingresso nell’Unione le zone restritte create attorno ai focolai recenti.
Per il Regno Unito, invece, la Commissione prende atto di sei focolai di HPAI in stabilimenti avicoli in Inghilterra, ma conclude che quattro di essi risultano estinti, grazie anche alle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate dopo l’abbattimento totale. Ne consegue che non sussiste più un rischio tale da giustificare il mantenimento della sospensione per i prodotti avicoli provenienti dalle corrispondenti zone.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale
L’allegato V è aggiornato in due direzioni.
Per il Regno Unito, le voci delle zone GB-2.21, GB-2.25, GB-2.31, GB-2.37, GB-2.58 e GB-2.78 sono sostituite, con indicazione delle rispettive date di riferimento dei focolai e delle date di ripristino/aggiornamento dell’ammissibilità. Le categorie coinvolte sono:
- pollame riproduttore e pollame da reddito, compresi i ratiti;
- pollame destinato alla macellazione, compresi i ratiti;
- pulcini di un giorno;
- partite di meno di 20 capi di pollame;
- uova da cova, anche di ratiti;
- partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti.
Per gli Stati Uniti, sono aggiunte le nuove zone US-2.205, US-2.206, US-2.207, US-2.208 e US-2.209, con le relative descrizioni geografiche e con la conseguenza che, per tali zone, le partite delle medesime categorie non sono autorizzate all’ingresso nell’Unione. Le zone corrispondono a aree circolari di controllo di 10 km in:
- Ada County, Idaho;
- Muskegon County, Michigan;
- Chisago County, Minnesota;
- Barron County, Wisconsin;
- Berks County, Pennsylvania.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche
Anche l’allegato XIV è modificato in modo coerente con l’allegato V.
Per il Regno Unito, le righe delle zone GB-2.21, GB-2.25, GB-2.31, GB-2.37, GB-2.58 e GB-2.78 vengono sostituite per consentire nuovamente, secondo i casi, l’ingresso di:
- carni fresche di pollame diverso dai ratiti;
- carni fresche di ratiti;
- carni fresche di selvaggina da penna.
Per gli Stati Uniti, le nuove zone US-2.205, US-2.206, US-2.207, US-2.208 e US-2.209 vengono aggiunte all’elenco delle aree soggette a restrizioni, con effetto sull’ammissibilità delle stesse categorie di prodotti: carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.
Entrata in vigore, efficacia e portata pratica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione giustifica l’immediata efficacia con la necessità di proteggere lo stato sanitario dell’Unione dal rischio di introduzione dell’HPAI.
Implicazioni operative per gli operatori
Per gli operatori del commercio internazionale di prodotti avicoli, il provvedimento comporta la necessità di verificare puntualmente la zona di origine delle partite e la corrispondente voce negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404. In particolare:
- i flussi provenienti dalle zone statunitensi aggiunte risultano temporaneamente esclusi per le categorie interessate;
- i flussi provenienti dalle zone del Regno Unito indicate possono essere nuovamente ammessi secondo le condizioni aggiornate;
- la verifica documentale della zona e della data di riferimento del focolaio resta essenziale ai fini dell’importazione.
Rapporto con il sistema generale dei controlli veterinari
Il regolamento non introduce un regime autonomo, ma si innesta nel sistema europeo di elenchi positivi e restrizioni geografiche fondato sul rischio sanitario. La logica è quella della regionalizzazione: l’accesso al mercato UE dipende non solo dal paese terzo, ma dalla specifica zona colpita o meno da focolai di HPAI, con aggiornamento rapido degli allegati in funzione dell’evoluzione epidemiologica.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi e zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sulle autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Zone del Regno Unito
Per il Regno Unito vengono sostituite le righe relative alle zone GB-2.21, GB-2.25, GB-2.31, GB-2.37, GB-2.58 e GB-2.78 negli allegati V e XIV. La Commissione considera estinti i focolai di HPAI in prossimità di Leeming Bar, Willington, Clitheroe e Watlington e conclude che non sussiste più rischio per l’ingresso nell’Unione dei prodotti avicoli provenienti da tali zone.
Zone degli Stati Uniti soggette a restrizioni
Negli allegati V e XIV sono aggiunte le nuove zone US-2.205, US-2.206, US-2.207, US-2.208 e US-2.209, corrispondenti a zone di controllo di 10 km in Idaho, Michigan, Minnesota, Wisconsin e Pennsylvania. Per tali zone l’ingresso nell’Unione non è più autorizzato per le categorie indicate negli allegati, in seguito ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati e confermati tra il 10 e il 14 maggio 2022.
Categorie di prodotti interessate
Le modifiche riguardano, nell’allegato V, pollame riproduttore e da reddito, pollame da macellazione, pulcini di un giorno, gruppi di meno di 20 capi, uova da cova e relativi sottotipi, compresi ratiti; nell’allegato XIV, carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.
Entrata in vigore e urgenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea l’urgenza delle modifiche per il grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.
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