Regolamento (UE) 2022/840
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/840 del Consiglio del 30 maggio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 relativo alle misure restrittive contro la Siria. Interviene su 18 persone fisiche e 13 entità, modificandone le voci, sopprimendo alcune iscrizioni per decesso o per effetto di una sentenza del Tribunale, e confermando il quadro sanzionatorio nei confronti dei soggetti ancora designati. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive contro la Siria, aggiornando, sostituendo e sopprimendo alcune iscrizioni nell’elenco delle persone ed entità designate.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea adottate in considerazione della situazione in Siria, con effetti su tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inclusi nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Il presente atto incide esclusivamente sull’aggiornamento dell’elenco delle designazioni: soppressione di alcune voci, sostituzione di altre e mantenimento delle misure restrittive verso i soggetti restanti. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’elenco delle misure restrittive contro la Siria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/840 attua il regolamento (UE) n. 36/2012, che disciplina le misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Siria. L’atto è adottato a seguito di un riesame periodico delle misure e aggiorna l’allegato II, contenente l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a restrizioni.
Finalità dell’intervento
Il Consiglio rileva che è opportuno aggiornare e modificare le voci relative a 18 persone fisiche e 13 entità. Il regolamento dispone inoltre la soppressione di due persone decedute e la cancellazione di una ulteriore persona in esecuzione della sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022. L’obiettivo è mantenere l’elenco coerente con la situazione fattuale e giuridica aggiornata.
Ambito materiale e soggetti interessati
L’atto non istituisce nuove categorie di misure, ma incide sull’elenco di designazione contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. I soggetti interessati sono persone fisiche ed entità già sottoposte a misure restrittive nell’ambito del regime sanzionatorio siriano; il provvedimento modifica le rispettive voci, con aggiornamenti di dati identificativi, motivazioni e riferimenti.
Soppressioni dall’elenco
Nella sezione A («Persone») sono soppresse tre voci specifiche: Muhammad Bukhaytan, Salam Tohme e Abdelkader Sabra. I considerando precisano anche che due persone decedute devono essere rimosse dall’elenco e che una persona è cancellata in seguito alla sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022.
Sostituzione delle voci relative a persone fisiche
L’allegato sostituisce le voci corrispondenti di 18 persone fisiche, riportando per ciascuna dati identificativi e motivi di iscrizione aggiornati. Tra i profili menzionati figurano esponenti del regime, alti funzionari militari e imprenditori di spicco associati al sostegno economico o operativo del regime siriano, con riferimenti a settori quali telecomunicazioni, costruzioni, petrolio, media, siderurgia, turismo e commercio.
Sostituzione delle voci relative a entità
Nella sezione B («Entità») sono sostituite le voci di 13 entità, tra cui società immobiliari, fondi di investimento, società energetiche, imprese collegate a strutture del settore difesa o ad attività considerate strumentali al sostegno del regime. Per alcune entità è richiamato il ruolo di fonte di finanziamento del regime o di società di copertura per l’acquisizione di materiale sensibile.
Effetti giuridici e applicazione
L’articolo 1 rinvia all’allegato per il contenuto sostanziale della modifica. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento. In pratica, gli operatori devono fare riferimento all’allegato aggiornato per verificare le designazioni attualmente vigenti nel quadro delle sanzioni siriane.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione.
Soppressione di talune voci dall’elenco delle persone
Nella sezione A («Persone») dell’allegato II sono soppresse le voci relative a Muhammad Bukhaytan, Salam Tohme e Abdelkader Sabra. I considerando indicano inoltre la soppressione di due persone decedute e la cancellazione di una persona a seguito della sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022.
Sostituzione e aggiornamento delle voci di persone fisiche
Sono sostituite le voci corrispondenti per 18 persone fisiche, con aggiornamento delle informazioni identificative e dei motivi di inserimento; tra i soggetti elencati figurano, tra gli altri, Ali Mamluk, Atif Najib, Khalid Qaddur, Ayman Jabir, Samir Hassan, Emad Abdul-Ghani Sabouni, Hussam Luqa, George Haswani, Emad Hamsho, Muhammad Yousef Hasouri, Jayyiz Rayyan al-Musa, Khaled al-Zubaidi, Mohammed Nazer Jamal Eddin, Mazin al-Tarazi, Samer Foz, Hussam Al Qatarji, Waseem al-Kattan e Khodr Ali Taher.
Sostituzione e aggiornamento delle voci di entità
Sono sostituite le voci corrispondenti per 13 entità, incluse Bena Properties, Al Mashreq Investment Fund, Syriatel, Mechanical Construction Factory, Syronics, Handasieh, Syrian Lebanese Commercial Bank, Central Bank of Syria, The Baniyas Refinery Company, The Homs Refinery Company, Hamsho Trading, Al Qatarji Company e Damascus Cham Holding Company, con aggiornamento dei motivi di designazione e delle informazioni identificative.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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