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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/838

Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi

Normativa europea32022R0838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una modifica mirata al mandato di Eurojust per consentirle di sostenere in modo specifico le indagini e le azioni penali relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi. A tal fine, abilita la preservazione, l'analisi e la conservazione centralizzata delle prove, anche tramite un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dal sistema ordinario di gestione dei fascicoli. Il testo disciplina inoltre profili di sicurezza informatica, protezione dei dati e cooperazione con la Corte penale internazionale e con altri organi giurisdizionali internazionali.

Modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per attribuire a Eurojust compiti specifici di preservazione, analisi e conservazione delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, mediante un sistema temporaneo dedicato.

Ambito di applicazione

Si applica a Eurojust e, indirettamente, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri, alle autorità giudiziarie internazionali e, in particolare, alla Corte penale internazionale, con riferimento al trattamento di prove e dati personali operativi relativi a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi. Rileva per le indagini e le azioni penali in corso o future, anche nel contesto delle ostilità in Ucraina, e riguarda la cooperazione e lo scambio di informazioni con organi e meccanismi giurisdizionali internazionali. La Danimarca non partecipa né è vincolata né soggetta all'applicazione del regolamento; l'Irlanda partecipa. Le norme si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento (UE) 2022/838: modifica del regolamento Eurojust per la gestione delle prove relative a crimini internazionali

Il regolamento interviene in via urgente sul regolamento (UE) 2018/1727, rafforzando il ruolo di Eurojust nel sostegno alle indagini e alle azioni penali relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi. La modifica è motivata dall'esigenza di assicurare la preservazione sicura di prove raccolte in contesti di conflitto, in particolare con riguardo alla situazione in Ucraina, e di favorire il coordinamento con autorità nazionali e organi giurisdizionali internazionali, inclusa la Corte penale internazionale.

Finalità e contesto

Il testo evidenzia che, in presenza di ostilità armate e di indagini avviate in più giurisdizioni, le prove potrebbero non essere conservate in condizioni sicure nel territorio interessato. Per questo motivo, Eurojust viene individuata come struttura idonea a centralizzare preservazione, analisi e conservazione delle prove, valorizzando la propria esperienza nel supporto ai reati transfrontalieri e la cooperazione già esistente con l'Ucraina e con la CPI.

Nuovo compito di Eurojust

La modifica principale consiste nell'inserimento, all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727, della lettera j), che conferisce a Eurojust il compito di sostenere le azioni degli Stati membri contro genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi. Tale sostegno include espressamente:

  • la preservazione delle prove;
  • l'analisi delle prove;
  • la conservazione delle prove;
  • lo scambio delle prove;
  • la messa a disposizione diretta delle prove alle autorità nazionali competenti e alle autorità giudiziarie internazionali, in particolare la Corte penale internazionale.

Il regolamento chiarisce che non introduce alcun obbligo per le autorità nazionali di condividere le prove con Eurojust.

Sistema automatico di gestione e conservazione dei dati

All'articolo 80 viene aggiunto un nuovo paragrafo 8 che autorizza Eurojust a istituire, in deroga all'articolo 23, paragrafo 6, un sistema automatico separato dal sistema ordinario di gestione dei fascicoli. Il sistema è destinato al trattamento di dati personali operativi necessari per l'esercizio del nuovo compito operativo.

Il sistema deve rispettare le norme più elevate in materia di sicurezza informatica. Inoltre, le norme sulla protezione dei dati previste dal regolamento modificato e dal regolamento (UE) 2018/1725 si applicano al trattamento, salvo le regole direttamente connesse all'assetto tecnico del sistema. Il regime derogatorio resta applicabile finché è disponibile il sistema di gestione dei fascicoli composto dagli archivi di lavoro temporanei e da un indice.

Consultazione del Garante europeo della protezione dei dati

Prima dell'utilizzo del sistema, Eurojust deve consultare il Garante europeo della protezione dei dati. La notifica del responsabile della protezione dei dati deve contenere almeno:

  • una descrizione generale delle operazioni di trattamento previste;
  • una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
  • le misure previste per affrontare tali rischi;
  • le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per assicurare la protezione dei dati personali e la conformità al regolamento.

Il Garante formula il proprio parere entro due mesi dal ricevimento della notifica.

Categorie di dati e contenuti probatori

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/1727 viene modificato per ampliare le categorie di dati gestibili da Eurojust nei casi riconducibili al nuovo compito operativo. In particolare, per tali crimini diventano rilevanti anche video e registrazioni audio, oltre a fotografie e impronte digitali. La descrizione dei dati trattabili comprende anche informazioni sulla condotta criminosa, incluse registrazioni audio, video, immagini satellitari e fotografie.

Cooperazione con autorità nazionali e internazionali

Il regolamento insiste sulla necessità di coordinamento e scambio di prove tra autorità nazionali di diversi Stati membri e con la Corte penale internazionale o altri organi giurisdizionali o meccanismi istituiti per perseguire tali crimini. Eurojust è chiamata a rafforzare la cooperazione con tali soggetti e a facilitare l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria relative alle prove concernenti i crimini indicati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con le precisazioni derivanti dai protocolli sulla posizione dell'Irlanda e della Danimarca.

Disposizioni principali

Nuovo compito operativo di Eurojust

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 è inserita la lettera j), che attribuisce a Eurojust il compito di sostenere gli Stati membri nel contrasto a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, anche preservando, analizzando e conservando le prove relative a tali fatti e consentendone lo scambio o la messa a disposizione diretta delle autorità nazionali competenti e delle autorità giudiziarie internazionali, in particolare la Corte penale internazionale.

Sistema automatico separato di gestione e conservazione dei dati

All'articolo 80 del regolamento (UE) 2018/1727 è aggiunto il paragrafo 8, che consente a Eurojust, in deroga all'articolo 23, paragrafo 6, di istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dal sistema automatico di gestione dei fascicoli, per trattare dati personali operativi necessari all'esercizio della funzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j). Il sistema deve rispettare le norme più elevate in materia di sicurezza informatica.

Consultazione del Garante europeo della protezione dei dati

Prima dell'utilizzo del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati, Eurojust deve consultare il Garante europeo della protezione dei dati, in deroga all'articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725. Il Garante formula un parere entro due mesi dalla notifica da parte del responsabile della protezione dei dati, la quale deve contenere descrizione generale dei trattamenti, valutazione dei rischi, misure di mitigazione, garanzie e meccanismi di sicurezza e conformità.

Regime di protezione dei dati e accesso

Le disposizioni sulla protezione dei dati del regolamento modificato e del regolamento (UE) 2018/1725 si applicano al trattamento nel sistema, salvo quanto direttamente connesso all'assetto tecnico del sistema stesso. I diritti di accesso ai dati conservati e i termini di conservazione devono conformarsi alle regole applicabili agli archivi di lavoro temporanei a supporto dei quali i dati sono conservati, in particolare all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1727. La deroga vale finché è disponibile il sistema di gestione dei fascicoli composto dagli archivi di lavoro temporanei e da un indice.

Ampliamento delle categorie di dati trattabili

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/1727 è modificato per includere, tra i dati trattabili, per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), anche video e registrazioni audio, oltre a fotografie e impronte digitali; inoltre, nella descrizione delle informazioni registrabili rientrano registrazioni audio, video, immagini satellitari e fotografie relative alla condotta criminosa.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penalediritto penale internazionaleprotezione dei datilotta ai crimini internazionali

Testo integrale

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