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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20417/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da un imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14/06/2024. L'unico motivo di impugnazione deduceva il difetto di motivazione e la violazione del principio del ne bis in idem. La Corte rileva però che la censura non era stata previamente proposta in appello e che, perciò, non è deducibile per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, la doglianza è ritenuta manifestamente infondata perché il ricorrente invoca un'erronea estensione del ne bis in idem a un'ipotesi in cui la sanzione disciplinare non è equiparabile, per natura e severità, a una sanzione penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo non era stato devoluto in appello e che, comunque, era manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità sul ne bis in idem nei rapporti tra sanzione penale e sanzione disciplinare non assimilabile alla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non risulta previamente dedotto come motivo di appello; la censura non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili questioni non previamente devolute con l'appello, quando la legge richiede tale previa deduzione a pena di inammissibilità.
  • Il principio del ne bis in idem non è violato dalla mera concorso tra una sanzione penale e una sanzione disciplinare se quest'ultima, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità, non è equiparabile a una pena in senso convenzionale o sostanziale.
  • La doglianza che invochi il ne bis in idem deve misurarsi con la concreta natura della sanzione imposta, non essendo sufficiente la sola identità del fatto materiale contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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