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Legge

L.R. Veneto 7/2024

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".

Normativa regionaleL.R. Veneto 7/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Veneto n. 9/2002 ampliando i possibili destinatari degli interventi regionali: abbassa alcune soglie demografiche dei Comuni, sostituisce le comunità montane con le unioni montane e include la Città metropolitana di Venezia. Introduce inoltre interventi strategici per Comuni più piccoli e una relazione annuale della Giunta. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.

Modifiche alla disciplina regionale veneta su legalità e sicurezza

Modifiche alla disciplina regionale veneta sulla legalità e sicurezza

La legge regionale del Veneto n. 7 del 21 marzo 2024 interviene sulla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, che disciplina gli interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza. Il provvedimento amplia e ricalibra l’ambito dei possibili destinatari degli interventi e introduce un meccanismo di monitoraggio periodico.

Ambito dei soggetti e degli interventi finanziabili

La modifica principale riguarda l’articolo 3 della legge del 2002, con una revisione dei requisiti dimensionali e dei soggetti territoriali coinvolti negli interventi regionali.

  • Per una categoria di Comuni la soglia minima di popolazione è ridotta da almeno 15.000 abitanti ad almeno 10.000 abitanti.
  • Per un’altra categoria di Comuni la soglia minima è ridotta da almeno 20.000 abitanti ad almeno 10.000 abitanti.
  • La lettera relativa a una specifica fattispecie del comma 2 è abrogata.
  • Il riferimento alle comunità montane è sostituito con quello alle unioni montane.
  • Alle province viene aggiunta espressamente la Città metropolitana di Venezia.

Interventi strategici per Comuni di dimensioni inferiori

La legge introduce un nuovo comma 3-bis che consente alla Giunta regionale di individuare interventi di carattere strategico anche per Comuni del Veneto con dimensioni inferiori a quelle previste dal comma 2 dell’articolo 3. La previsione è finalizzata a sostenere e potenziare la sicurezza di tali Comuni e consente, nei limiti della disponibilità del fondo, di prevedere un contributo per la realizzazione degli interventi individuati. La Giunta deve inoltre dare tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, allegando una relazione che motivi la strategicità e la rilevanza regionale dell’intervento.

Clausola valutativa e monitoraggio

Viene inserito l’articolo 5-bis, che prevede una clausola valutativa.

  • La Giunta regionale trasmette con cadenza annuale alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

Neutralità finanziaria

L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

  • Gli interventi devono essere realizzati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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