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Legge

L.R. Veneto 5/2024

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche.

Normativa regionaleL.R. Veneto 5/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina, nel Veneto, il turismo fluviale come offerta turistica sostenibile, prevedendo iniziative di valorizzazione ambientale, accordi istituzionali, contributi regionali per progetti e infrastrutture, e la Giornata regionale del turismo fluviale (terza domenica di aprile). Stanzia risorse solo per il 2024-2025 e per la Giornata dal 2025.

Promozione del turismo fluviale e sostegno delle comunità rivierasche nel Veneto

Promozione del turismo fluviale e sostegno delle comunità rivierasche

La legge regionale del Veneto promuove il turismo fluviale come forma di offerta turistica sostenibile, integrata con la pianificazione territoriale, turistica e dei trasporti regionale. L’intervento è finalizzato a valorizzare il patrimonio delle comunità rivierasche e a favorire iniziative, infrastrutture e progetti coerenti con tale obiettivo.

Finalità e quadro di riferimento

La Regione colloca la disciplina nell’alveo della legge regionale sul turismo veneto e degli strumenti di pianificazione regionale, richiamando in particolare il PTRC, il Piano regionale dei trasporti e i relativi piani di settore, compresi il Piano regionale della mobilità ciclistica e il Piano della portualità turistica. Il turismo fluviale è inteso come offerta fondata su risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche dei territori attraversati dai fiumi.

Iniziative di tutela, valorizzazione e fruizione

Per realizzare le finalità della legge la Regione può intervenire per:

  • conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell’area fluviale, anche favorendo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti galleggianti;
  • promuovere un uso del territorio che ripristini e valorizzi assetti ambientali, paesaggio delle zone ripariali e tecniche costruttive tradizionali;
  • sostenere, con il coinvolgimento dei comuni rivieraschi e contermini, la fruizione turistico-ricreativa e l’offerta legata a sapere locale, paesaggio, risorse fluviali ed eccellenze gastronomiche;
  • diffondere informazioni sul valore dell’ambiente fluviale come riserva di biodiversità, promuovendo turismo lento, mobilità ciclistica lungo i fiumi e navigazione in forme responsabili e sostenibili;
  • promuovere accordi o convenzioni tra Regione, Agenzia interregionale per il fiume Po, Infrastrutture Venete s.r.l. e gestori dei servizi di trasporto per favorire l’interscambio e la mobilità dei turisti, anche tramite clausole nei contratti di servizio e di programma;
  • coordinare l’azione di tutela dei fiumi, anche mediante un tavolo tecnico tra i soggetti preposti alla loro gestione.

Strumenti di coordinamento amministrativo

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare protocolli d’intesa o accordi di programma per coordinare le azioni attuative, definendone tempi, modalità e adempimenti connessi. La disciplina privilegia quindi strumenti cooperativi con enti locali, soggetti pubblici e gestori dei servizi di trasporto.

Interventi finanziari e contributi

Per la promozione dell’offerta di turismo fluviale, la Giunta regionale individua risorse e attua specifici programmi e iniziative nell’ambito della programmazione turistica regionale. Può inoltre concedere contributi per:

  • favorire il turismo fluviale basato su sistemi di propulsione a energia pulita e rinnovabile;
  • realizzare interventi coerenti con il Piano regionale dei trasporti e i piani di settore per riqualificare o ristrutturare fabbricati e strutture esistenti funzionali al turismo fluviale;
  • finanziare infrastrutture funzionali al turismo fluviale, tra cui approdi, ormeggi, passerelle, briccole, scalinate, ponti e ponti mobili.

Le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di concessione, rendicontazione ed eventuale revoca sono definite con provvedimento della Giunta, sentita la commissione consiliare competente, che si esprime entro 30 giorni; decorso tale termine, il parere si intende acquisito. Possono essere previste priorità per le progettualità localizzate nelle aree economicamente più fragili del territorio regionale. I contributi devono rispettare la disciplina UE sugli aiuti de minimis o, in alternativa, il regime di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014.

Giornata regionale del turismo fluviale

È istituita la Giornata regionale del turismo fluviale, da celebrarsi annualmente nella terza domenica di aprile. Per definirne il programma, la Giunta pubblica sul sito istituzionale un avviso per raccogliere proposte e progetti e per individuare i temi della Giornata.

Le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla Giunta oppure mediante progetti a regia regionale con la partecipazione di:

  • enti locali, soprattutto comunità rivierasche;
  • associazioni di categoria, in particolare degli operatori della mobilità acquea interna;
  • pro loco;
  • istituti di istruzione secondaria superiore, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, purché abbiano aderito all’avviso pubblico e presentato proposte o progetti inseriti tra i temi della Giornata.

La Giunta cura inoltre la comunicazione dell’iniziativa tramite stampa locale, eventualmente nazionale, e social media.

Clausola valutativa

A partire dallo scadere dell’anno successivo all’entrata in vigore della legge e con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

Profili finanziari e limiti temporali

La legge prevede coperture finanziarie specifiche nel bilancio di previsione 2024-2026:

  • euro 100.000 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 per le azioni di promozione di cui all’articolo 3, comma 1;
  • euro 250.000 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 per i contributi e gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2;
  • euro 25.000 per l’esercizio 2025 per la Giornata regionale del turismo fluviale.

Per gli esercizi successivi, gli oneri sono coperti nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio. La disciplina finanziaria indica quindi un impianto prevalentemente connesso alle annualità 2024 e 2025.

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