L.R. Veneto 4/2024
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di stanze panoramiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce nella disciplina turistica veneta le “stanze panoramiche”, definendone caratteristiche, ubicazione e limiti costruttivi. Consente la realizzazione anche oltre i 1.600 metri, entro il limite di due strutture per Comune e due posti letto ciascuna, con variante urbanistica comunale e senza nuovi oneri per la Regione. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.
Disciplina delle stanze panoramiche nel turismo veneto
Disciplina delle stanze panoramiche nel turismo veneto
La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina delle strutture ricettive speciali previste dalla legge regionale n. 11 del 2013, introducendo una specifica categoria di “stanze panoramiche”. L’obiettivo è favorire forme di ospitalità a basso impatto ambientale, anche in funzione del turismo didattico e naturalistico, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e delle regole urbanistiche regionali.
Definizione e caratteristiche delle stanze panoramiche
Le stanze panoramiche sono qualificate come stanze di vetro e legno, oppure di altro materiale anche innovativo, purché ecosostenibile o comunque a basso impatto ambientale. Devono essere:
- collocate stabilmente sul suolo;
- facilmente rimovibili;
- caratterizzate da un elevato rapporto tra superficie finestrata e superficie del pavimento, così da favorire l’osservazione dell’ambiente.
La disciplina le collega espressamente anche allo sviluppo del turismo didattico e naturalistico.
Requisiti di localizzazione
Le stanze panoramiche possono essere ubicate soltanto entro una distanza non superiore a 100 metri in linea d’aria da:
- una stazione di un impianto a fune;
- una struttura ricettiva aperta al pubblico, compresi i rifugi alpini;
- un agriturismo ai sensi della legge regionale n. 28 del 2012.
Nel caso di struttura ricettiva o agriturismo, è richiesto inoltre che essi siano raggiungibili tramite la viabilità esistente.
Limiti costruttivi e ambientali
Le strutture possono essere realizzate in un unico piano. È vietato abbattere alberi e piante per la loro realizzazione.
La legge richiama anche la possibilità, per i Comuni, di introdurre ulteriori limitazioni, anche dimensionali, finalizzate a garantire il basso impatto ambientale, compresa la riduzione dell’inquinamento luminoso, e di regolare i correlati aspetti di accesso e trasporto di persone e cose.
Deroga per l’ubicazione oltre i 1.600 metri
In deroga alla disciplina urbanistico-paesaggistica richiamata dalla legge, e ferma restando l’applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le strutture ricettive di cui alla nuova lettera e bis possono essere realizzate anche sopra i 1.600 metri di quota.
In tale ipotesi valgono questi limiti:
- massimo complessivo di due strutture per ciascun territorio comunale;
- capacità ricettiva massima di due posti letto per ciascuna struttura.
Varianti urbanistiche comunali
I Comuni approvano una variante al proprio strumento urbanistico per perimetrare e disciplinare in modo puntuale gli ambiti naturali interessati dalla realizzazione delle strutture.
La variante è adottata:
- con la procedura prevista dalla legge urbanistica regionale per i Comuni dotati di PAT;
- per i Comuni privi di PAT, con la procedura prevista per tali casi dalla normativa regionale urbanistica richiamata.
Monitoraggio regionale
La Giunta regionale è tenuta a informare annualmente la competente commissione consiliare sulle strutture classificate come stanze panoramiche.
Profili finanziari
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La pubblicazione è avvenuta nel BUR n. 33 del 12 marzo 2024, con efficacia dal 13 marzo 2024.
Testo integrale
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